IDONEITA' DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO
COLLABORATORI: NON SERVE UNA NUOVA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE SE CAMBIA IL COMMITTENTE
REPUBBLICA
ITALIANA N.5664/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10378
REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, (Quinta
Sezione) ANNO 2003
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10378/2003 proposto dalla Provincia di
Taranto, in persona del suo legale
rappresentante, Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Raffaele Izzo ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Cicerone n.
28;
contro
il Sig. Stefano Parabita,
rappresentato e difeso dall’avv. Irene Vaglia ed elettivamente domiciliato
presso Giuseppe Placidi, in Roma via Leopoldo Traversi n. 24;
e nei
confronti
dei signori: Filomena Basile, Oronzo Basile, Fabiano
Gennaro, Roberto Grottoli, Francesco Franzoso, Vincenzo Maria Fistetto e Nicola
Di Noi, non costituiti;
De Marco Francesco rappresentato e difeso
dagli avv.ti Guido Cerruti e Maria Cristina Lenoci, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n. 34, presso lo studio del primo;
per la riforma
della sentenza n. 3626/2003 del 4 giugno 2003 pronunciata tra le parti
dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di
Lecce, Sezione seconda;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Stefano Parabita e
del controinteressato Francesco De Marco;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 15/3/05 l'avv. Izzo, l’avv.
Sticchi Damiani, l’avv. Lentini su delega dell’avv. Vaglia, e l’avv. Lenoci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1) I fatti di causa possono essere dati per conosciuti così come
rappresentati, con completezza e precisione, nella parte espositiva in fatto
della sentenza appellata ed anche negli atti difensivi della Provincia di
Taranto.
2) Con la sentenza qui in esame è stato accolto il ricorso proposto in
primo grado dalla parte attuale appellata per l’annullamento della
determinazione n. 211 del 5 novembre 2002, di approvazione della graduatoria
del concorso pubblico indetto per la copertura di n. 8 posti di Vigile
ecologico, nonché della deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 del 31
agosto 2000 di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice.
L’annullamento è stato disposto perché i componenti della Commissione
non erano forniti di competenza specifica e di titoli di studio adeguati
rispetto alle materie di esame ed, inoltre, perché nelle procedure aventi ad
oggetto di esame discipline giuridiche dovevano essere nominati necessariamente
quali componenti della Commissione il Direttore Generale o il Segretario
Generale dell’Ente. E’ stata, quindi, su tale presupposto, accertata la
violazione delle norme statali e dell’ordinamento di settore della Provincia di
Taranto (l’articolo 36, terzo comma, lett. E) del D. Lvo n .29 del 3 febbraio
1993 come modificato dal D. Lvo n. 80 del 31 marzo 1998 e, successivamente,
dall’articolo 35 del D. Lvo n.165 del 2001, l’articolo 9 del DPR n. 487
del 9 maggio 1994 e l’articolo 18 del
Regolamento per la disciplina dei concorsi della Provincia di Taranto).
3) Appare utile puntualizzare, preliminarmente all’esame del merito,
alcune circostanze in fatto.
3-1) Risulta, in effetti, dalla documentazione acquisita agli atti del
giudizio (cfr. i documenti 6, 7 ed 8 della produzione in atti della Provincia
di Taranto), che i componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di posti di vigile ecologico indetto dalla
Provincia di Taranto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 101/2000, avevano i seguenti titoli e
competenze: a) il Presidente, prof. Filippo Martellotta, “laureato in Materie
Letterarie” ha insegnato “presso la Scuola Media Statale M. Giovinazzi di
Castellaneta sino al 20 novembre 1996”. E’ stato, inoltre, Consigliere Comunale
e Sindaco del Comune di Castellaneta e
componente della Sezione provinciale del Comitato di Controllo di Taranto
nonché “componente del Comitato tecnico Venatorio Regionale”; b) il dr. Vito
Giovanetti, componente, laureato in sociologia, ha svolto una notevole attività
di formazione nel settore di sua competenza, è “Dirigente in qualità di
Sociologo” del Comune di Martinafranca, ha svolto attività di “Consigliere di
Corte di Appello Minorile (Giudice Onorario), in qualità di sociologo, presso
la Corte di Appello di Lecce”; c) il sig. Giuseppe Massafra, diplomato presso
l’istituto “Livio Andronico” di Taranto, ove
ha conseguito il diploma di maturità magistrale, ha svolto attività di
insegnamento “con incarichi e supplenze temporanee” per circa due anni e, dopo
il servizio militare, è stato assunto “presso l’Ospedale Matteo Pagliari” ed “è
dipendente di ruolo con mansioni di assistente
amministrativo 6° liv. all’AUSL TA/1”. Ha svolto numerosi incarichi
istituzionali ed, in particolare è stato nominato “componente nel Nucleo di
Valutazione dei dirigenti della Provincia di Taranto” e designato “segretario
del Comitato Garanti per il personale dirigenziale”. Ha inoltre, ricoperto
l’incarico di Consigliere Comunale ancora in corso al momento della nomina.
3-2) Le materie oggetto delle prove scritte ed orali del concorso di
cui trattasi riguardavano: a) la legislazione comunitaria, statale e regionale
in materia di ecologia e di tutela dall’inquinamento delle acque, dell’aria e
del suolo; b) nozioni di diritto civile, amministrativo e penale, con riguardo
specifico ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed alle contravvenzioni
in materia ambientale; c) nozioni in materia di polizia amministrativa, di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; d) l’ ordinamento delle autonomie
locali e del rapporto di pubblico impiego.
3-3) Il mero raffronto tra le competenze ed esperienze in possesso dei
componenti della Commissione di concorso e le materie di esame fa emergere in
modo oggettivo, chiaro e non equivoco, la manifesta inidoneità tecnica della
Commissione nel suo insieme a valutare i partecipanti al concorso di cui
trattasi.
Non può, con evidenza, essere attribuito uno specifico valore,
contrariamente a quanto mostra di ritenere la difesa della Amministrazione
appellante, per provare la competenza nelle materie oggetto di esame attinenti
alla disciplina ambientale alla circostanza che il Prof. Martellotta fosse
componente del Comitato Venatorio Regionale. Ciò sia perché avrebbe potuto far parte di tale organo per una specifica
conoscenza dei problemi connessi con lo svolgimento dell’attività di caccia che
non è propriamente attinente alle discipline ambientali ed, inoltre, perché le
materie oggetto di esame riguardavano profili di tutela del tutto diversi ed
autonomi rispetto all’attività venatoria.
Parimenti senza rilievo è la partecipazione del dr. Giovanetti, nella
sua qualità di sociologo, alle attività della Corte di Appello Minorile di
Lecce perché tali compiti erano appunto connessi alla sua professionalità
specifica e non a conoscenze giuridiche di cui non risulta, dalla
documentazione acquisita agli atti, dotato.
Per altro verso anche la considerazione di alcune esperienze professionali ed istituzionali di non scarso
rilievo del sig. Marraffa, qui sopra ricordate, non consente, tuttavia, di
ritenere assolto l’obbligo di verificare una competenza specifica nelle materie
oggetto di esame.
La decisioni appellata ha colto l’aspetto essenziale della vicenda qui
in esame e ne ha tratto le conseguenze con coerenza e correttezza.
La violazione della normativa in vigore al momento della nomina, l’unica
rilevante ai fini della valutazione della legittimità dell’atto in questione,
non potrebbe essere più palese, in primo luogo perché il Presidente avrebbe
dovuto essere un Dirigente dell’Ente o il suo Direttore Generale (cfr.
deliberazione n. 74 del 15 giugno 1999 del Commissario prefettizio) in secondo
luogo perché i due componenti avrebbero dovuto essere “2 tecnici esperti nelle
materie oggetto del concorso” e questa condizione oggettivamente, si è già
detto, non sussisteva.
4) A ben vedere la illegittimità della composizione della Commissione
in parola permane anche con riguardo alle attività svolte dopo l’approvazione
della deliberazione della