IL CONCESSIONARIO E' AGENTE CONTABILE
FIRMA A STAMPA: ACCERTAMENTO TARSU VALIDO
REPUBBLICA ITALIANA 434/2008 A
REPUBBLICA ITALIANA
434/2008 A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione
Prima Giurisdizionale Centrale - composta dai Magistrati:
Dott.
GIUSEPPE DAVID Presidente
Dott. DAVIDE MORGANTE Consigliere Rel.
Dott. ROCCO DI PASSIO Consigliere
Dott. CRISTINA ZUCCHERETTI Consigliere
Dott. RITA LORETO Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio d’appello in materia di responsabilità contabile, iscritto al n. 26817
del Registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Generale avverso la sent.
n.897/05 in data 2 marzo –1 luglio 2005 della Sezione Giurisdizionale Regionale
per l’Emilia Romagna, resa nel giudizio per resa di conto attivato dal
Procuratore Regionale nei confronti della “Xxxxxxx S.p.a.” quale contabile del
Comune di xxxxx.
Visti l’atto d’appello, la comparsa di
costituzione e risposta, nonché gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13
maggio 2008, il consigliere relatore Dott. Davide Morgante, l’Avv. Piero Paolo
Lettieri, su delega dell’Avv. Maurizio Cimetti per la parte appellata,
nonchè il Pubblico Ministero nella
persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Maria Letizia De Lieto Vollaro;
Ritenuto in
FATTO
Con sentenza n.897/2005 la Sezione
Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per l’Emilia- Romagna nel
giudizio per resa di conto, n.l34870 R.G., istaurato dal Procuratore Regionale
nei confronti della “Xxxxxxx S.p.a.” quale contabile del Comune di xxxxxxx ,
(M.), in relazione alla gestione delle entrate tributarie e delle altre entrate
del Comune per l’esercizio finanziario 2002, ha respinto le domande del
Requirente Contabile volte a sentirsi disporre la compilazione d’ufficio del
conto (in ragione del non intervenuto adempimento) e la condanna della
Concessionaria al pagamento, in favore del Comune, della prevista pena
pecuniaria, nella misura ritenuta di ragione, oltre alle spese di giudizio.
La sentenza di rigetto è stata
argomentata dalla Sezione Territoriale nel rilievo che il concessionario della
riscossione delle entrate degli enti locali non sarebbe assoggettato
all’obbligo di rendere il conto giudiziale della gestione di cui all’art.74 del
R.D. n.2440/1923 in quanto l’at.25 del D.l.vo
13 aprile 1999, n.112 dispone che il Concessionario per le entrate
statali, rende il conto giudiziale ai sensi del menzionato art.74 del R.D.
n.2440/1923, mentre per le altre entrate rende un conto della gestione
compilato, anche con l’utilizzo di sistemi informatici, con le modalità
individuate con un decreto ministeriale (ancora non emanato).
Tale disposizione, secondo il Primo
Giudice, conterebbe una deroga al principio di resa del conto giudiziale, da
parte del Tesoriere e di ogni altro agente contabile, introdotto dall’art.58,
co.2, della L.8 giugno 1980, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),
confermato dal D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 (testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).
Né tale deroga potrebbe ritenersi
superata dalla disposizione dell’art.93 del citato D.L.vo n.267/2000 (recante
quel generale obbligo di resa del conto giudiziale), dappoichè nella specie non
potrebbe configurarsi un fenomeno di abrogazione implicita ex art.15 delle
preleggi in quanto la legge posteriore, di carattere generale, non deroga,
secondo i fondamentali canoni interpretativi, la legge speciale anteriore (a
meno che non risulti una diversa volontà del legislatore nella specie non
sussistente).
Ciò, tenuto, altresì conto che l’art.
128 della Cost. è stato espressamente abrogato dall’art.9, co.2, della Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (modifiche al titolo V della Parte Seconda
della Costituzione) e della non incidenza di quanto disposto dall’art.1, co.3,
della L.n.142/1990, ribadito dall’art.1, co.4, del D.Lgs. n.267/2000 ove
prevede, ai sensi del citato art.128 Cost., il divieto delle leggi della
Repubblica di introdurre deroghe al T.U. se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
Avverso tale sentenza ha interposto
appello il Procuratore Regionale, ritenendone l’illegittimità ed erroneità per
i seguenti motivi:
-
-
erronea interpretazione dell’art.25 del D.L.gs. n.112/1999, in quanto non
sembra corretto ritenere che tra l’ordinamento delle autonomie locali e la
disciplina della riscossione dei tributi intercorra il rapporto di specialità
enunciato nella sentenza impugnata
(entrambe le leggi, secondo il Procuratore Regionale, debbono considerarsi
speciali ed una di esse è rafforzata dalla clausola di abrogazione o deroga
espressa).
Ne segue che l’art.25 del D.Lgs. n.112/1999
deve essere interpretato nel senso che il Concessionario della riscossione è
tenuto a rendere il conto giudiziale anche per le entrate degli enti locali, ai
sensi dell’art.58, co.2, della L.n.142/1990 e dell’art.93 del D.Lgs. n.267/2000
ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto tali
disposizioni non sono derogate dallo stesso art. 25;
-in
subordine, ove si ritenesse di poter accedere all’interpretazione dell’art.25
data dalla sentenza appellata, si prospetta l’illegittimità costituzionale di
tale norma per eccesso di delega in violazione dell’art. 76 della Cost.,
dappoichè la L.28 settembre 1998, n.337
contenente delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla
riscossione (in forza della quale è stato adottato il D.Lgs. n.112/1999, non
contiene alcun criterio in ordine alle modalità di rendicontazione delle
entrate riscosse dal concessionario ed alla giurisdizione della Corte dei
conti.
Non può ritenersi che l’esonero del
Concessionario dalla presentazione del conto giudiziale per le entrate degli
enti locali costituisca un coerente sviluppo e completamento delle scelte
espresse dal legislatore delegante e delle ragioni ad esse sottese (Corte Cost.
sent.n.141 del 1993).
Chiede, pertanto, il Procuratore Regionale
che, in accoglimento dell’appello, venga dichiarato l’obbligo del
Concessionario alla resa del conto giudiziale delle entrate degli enti locali e
la sua soggezione alla giurisdizione
della Corte dei conti e che, in riforma della sentenza impugnata, tale
agente contabile venga condannato al pagamento della pena pecuniaria ritenuta
di ragione, oltre alle spese del giudizio, nonché disposta la compilazione del
conto d’ufficio ed a spese del contabile ex art.46 del R.D. n.1214/1934.
In subordine, il Procuratore Regionale
chiede che alla Corte Costituzionale venga rimesso il giudizio di
costituzionalità sull’art.25 del D.Lgs. n.112/1999 per i motivi sopra esposti.
A seguito dell’appello la Concessionaria
Xxxxxxx S.p.a. si è costituita in giudizio con apposita comparsa, rappresentata
e difesa dagli Avvocati Maurizio Cimetti e Giuseppe Pare......