IL CONCESSIONARIO E' OBBLIGATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA
MANCATA CONCESSIONE DI LICENZA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA PRIVATA
Risoluzione del 20/03/2006 n
Risoluzione del 20/03/2006 n. 42
Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Amministrazione
Oggetto: Riscossione coattiva dei ruoli dei Comuni.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Sono pervenute a questa Agenzia segnalazioni secondo le quali talune ende
concessionarie del servizio nazionale della riscossione si rifiuterebbero di
effettuare la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni che hanno deciso di
effettuare in proprio o mediante altri soggetti l'attivita' di riscossione spontanea
delle stesse entrate.
Al riguardo, questa Agenzia ritiene che la problematica sollevata dai citati
Comuni rilevi ai fini della corretta osservanza degli obblighi incombenti in
dipendenza del rapporto concessorio del servizio della riscossione.
Pertanto, ferma restando la propria estraneita', in termini generali, alle
questioni attinenti la gestione dei ruoli di altri enti creditori, la scrivente
non puo' esimersi dall'intervenire sulla predetta problematica nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
Cio' premesso, si osserva che, con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, che ha, tra l'altro, provveduto al riordino della disciplina dei tributi
locali, e' stata riconosciuta agli enti locali una larga autonomia nella
gestione delle proprie entrate, prevedendo, in particolare, un'ampia potesta'
regolamentare di Comuni e Province in materia.
In tal senso si esprime principalmente l'art. 52 del citato decreto
legislativo, ai sensi del quale le Province ed i Comuni hanno facolta' di
deliberare l'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, le attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di
loro spettanza.
In materia, poi, di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili,
l'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, riconosce ai comuni la facolta' di
razionalizzare le modalita' di esecuzione dei versamenti, prevedendo modalita'
di adempimento dell'obbligazione tributaria alternative al
pagamento tramite il concessionario.
Le predette disposizioni attribuiscono, evidentemente, agli enti locali
un'autonomia molto ampia nella scelta delle modalita' di gestione delle entrate
ad essi spettanti, autonomia che e' stata valorizzata in misura ancora maggiore
dalle successive modifiche al Titolo V della Costituzione.
E', dunque, alla luce di questo contesto legislativo di tutela dell'autonomia
degli enti locali in materia che occorre dirimere le problematiche
interpretative connesse alla questione sottoposta
all'attenzione della scrivente.
Cio', tanto piu' che l'autonomia in parola trova un ulteriore, esplicito,
riconoscimento nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che ai commi 5,
6 e 7, dell'art. 3, richiama, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1,
comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge delega
28 settembre 1998, n. 337, la potesta' regolamentare delle Province e dei
Comuni in materia di gestione delle proprie entrate.
Piu' precisamente, in merito alla riscossione coattiva, il comma 6 del citato
art. 3, attraverso i richiami normativi in esso contenuti, da un lato,
ribadisce la facolta' dei citati enti territoriali di disciplinare con
regolamento le modalita' di svolgimento di tale attivita' e, dall'altro,
disciplina gli effetti del mancato esercizio di tale facolta', prevedendo
l'obbligo, per i concessionari del servizio nazionale della riscossione, di
provvedere al recupero coattivo delle entrate di tali enti in funzione di
garanzia dell'ente locale, allorche' non vi sia una diversa determinazione
dello stesso.
Complementare con il comma 6, che regola l'esercizio dell'autonomia degli enti
locali con riferimento all'attivita' di riscossione coattiva, e' il successivo
comma 7 del medesimo articolo 3, che disciplina l'affidamento dell'attivita' di
riscossione spontanea da parte degli "enti territoriali",
dizione nella quale, evidentemente, sono ricompresi anche gli enti locali.
La distinta considerazione, operata dalle predette norme, della gestione della
riscossione spontanea e di quella della riscossione coattiva, conferma
l'intenzione del legislatore di prevedere la possibilita' di una differente
disciplina delle due attivita' da parte dell'ente locale, che, di conseguenza,
puo' scegliere di svolgere direttamente o di affidare ad un terzo la sola
riscossione spontanea delle proprie entrate, senza che, in tale ipotesi, il
concessionario possa rifiutare di dare corso all'attivita' di riscossione
coattiva.
Pertanto, si richiamano i concessionari del servizio nazionale della riscossione
all'osservanza dell'obbligo di svolgere anche la sola riscossione coattiva, nei
casi in cui l'ente locale abbia deciso di effettuare in proprio o mediante
altri soggetti esclusivamente l'attivita' di riscossione spontanea delle
proprie entrate.
Le presenti determinazioni vengono adottate d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio
Federalismo fiscale.
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