IL DIRETTORE GENERALE NON PUO' ESSERE ESTERNO
SEGRETARI: DURATA DELLA PERMANENZA NELLA PRIMA SEDE DI DESTINAZIONE
Delibera n
Delibera n. 24/2006/par
Deliberazione
n. 24/pareri/2006
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Antonio Caruso
Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Giuliano Sala
Consigliere
dott. Giancarlo Penco
Consigliere (Relatore)
dott. Giancarlo Astegiano Referendario
dott. Alessandra Sanguigni Referendario
nell’adunanza
del 17 novembre 2006
Visto il testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21
marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14
gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte
dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata
con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17
dicembre 2004;
Visto il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5
giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione n.
1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i
criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo
7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza n. 12/Pareri/2006
del 14 novembre ’06 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per
l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di
Varese (Va);
Udito il relatore, Cons. Giancarlo
Penco;
Premesso
Con nota n. 48130 del 26 ottobre 2006, pervenuta a questa
Sezione Regionale di Controllo in data 30 ottobre 2006 il Sindaco del Comune di
Varese ha chiesto un parere in ordine alla possibilità da parte del Comune di
conferire l’incarico di direttore generale ad un soggetto esterno, regolando il
relativo rapporto mediante contratto di lavoro autonomo e se il relativo
compenso debba rientrare tra gli atti di spesa soggetti alla disciplina di cui
all’art. 1, comma 173 della legge 266/2005.
Considerato
La richiesta di parere formulata dal Sindaco di Varese è
intesa ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 7, comma 8 della legge
131/03 la quale dispone che gli Enti Locali possano chiedere alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti “pareri in materia di contabilità
pubblica”.
La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi
sull’ammissibilità della richiesta con riferimento alla verifica dell’esistenza
dei presupposti previsti dalla sopracitata normativa, secondo i
parametri definiti dalla deliberazione n.1 del 4 novembre 2004, di questa
Sezione. Sotto tali profili la richiesta del Comune di Varese, sottoscritta dal
Sindaco, presenta i requisiti per essere ritenuta ammissibile.
Così come si può ritenere accoglibile la richiesta, avuto
riguardo alla materia contabile, in quanto volta ad acquisire una
interpretazione della Sezione su norme del TUEL che attengono alla natura del
rapporto di lavoro da attribuire
agli incarichi dirigenziali che ha
indubbi riflessi su vincoli introdotti dalla legge finanziaria 2006 sulle varie
categorie di spesa degli enti locali.
Ritenuto
L’art. 110 del TUEL, riprende la portata dell’art. 19,
comma 6° del D.Lgs.vo 165/2001 e disciplina, per gli Enti Locali, le modalità
per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato di diritto
pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato.
Salvo il caso di collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità previste nel sesto comma dello stesso articolo, gli
incarichi sono riferiti alla copertura di posti di responsabilità dei
servizi o degli uffici, e quindi da ricondurre nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.
Va peraltro osservato che il contratto d’opera di cui
all’art. 2222 del codice civile proprio perché esclude il vincolo di subordinazione
non è compatibile con l’inquadramento nella struttura organizzativa dell’Ente
locale.
Ed in tale ottica va collocata la figura del Direttore
Generale, sia che provenga dall’interno che dall’esterno, che deve essere
incardinata nello schema organizzativo del Comune.
Infatti, secondo quanto dispone l’art. 108 del TUEL, il
direttore generale sovrintende alla gestione dell’Ente, deve dare attuazione
agli indirizzi ed obiettivi degli organi di governo, predispone il piano
dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. A
tali fini i dirigenti del Comune rispondono al Direttore Generale.
Trattandosi di attività tipiche della funzione
dirigenziale del massimo vertice dell’Ente, si ritiene pertanto che il Comune
non possa conferire un incarico di direttore generale mediante rapporto di
lavoro autonomo.
Infine, per quanto attiene al computo della retribuzione
attribuita al direttore generale si ritiene che non vi sia alcun dubbio
sull’inserimento di detta voce tra le componenti che concorrono a determinare
il costo del personale ai sensi dell’art.. 1, comma 198 e seguenti della legge
266/2005 e quindi che la stessa voce sia da escludere dai provvedimenti di
spesa di cui all’art. 1 comma 173 della legge 266/05, per i quali questa
Sezione ha avuto modo di pronunciarsi con deliberazione n. 11/2006.