IL LEGITTIMA DELIBERAZIONE CHE AUTORIZZA UNA SPESA EX-POST
Trattamento fiscale preparazione pasti per latri enti pubblici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 982 del 1991 proposto dal
Comune di Putignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario
Cardinale, ed elettivamente domiciliato in Bari, alla Piazza Luigi di Savoia n.
37 (studio Avv. Scattarelli);
CONTRO
Regione Puglia –
Sezione Provinciale di controllo sugli atti degli enti locali, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Giuseppe Iannone, presso il quale è elettivamente domiciliata
in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 27;
per l’annullamento
della decisione negativa di
controllo prot. n. 919, resa nella seduta del 5/2/1991, sulla deliberazione n.
164 adottata dal Consiglio comunale di Putignano in data 22/12/90, recante ad
oggetto “liquidazione fatture a sanatoria”.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio della Regione Puglia – Sezione Provinciale di controllo sugli atti
degli enti locali;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del
15.5.2002, il Ref. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Cardinale per il
Comune ricorrente e l’Avv. Langiulli, in sostituzione dell’Avv. Iannone, per
l’Amministrazione resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue.
F A T T O
Con atto notificato in data
11/4/1991 e depositato il successivo 3/5 il Comune di Putignano ha impugnato la
decisione negativa di controllo prot. n. 919 del 5/2/91 adottata dal CO.RE.CO.
in ordine alla deliberazione n. 164 in data 22/12/90 del Consiglio comunale,
avente ad oggetto “liquidazione fatture a sanatoria”.
Premette il Comune esponente che
con la delibera consiliare annullata dall’organo tutorio aveva inteso fornire
un supporto provvedimentale anche alle piccole spese economali, trovanti
copertura nei singoli capitoli di bilancio, accorpandole in un unico atto
deliberativo adottato in occasione della chiusura dei conti alla fine
dell’anno, nell’incertezza derivante dalla nuova disciplina di contabilità
introdotta dalla legge 24/4/1989, n. 144, nonché dalla legge 8/6/1990, n. 142.
La deliberazione è stata approvata
all’unanimità dal Consiglio comunale, con l’espressa attestazione di copertura
finanziaria della spesa assunta, e con parere di regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90.
Lamenta parte ricorrente che la
decisione negativa di controllo viene a determinare un’anomala situazione di
“debiti fuori bilancio”, impedendo il regolare pagamento con i fondi presenti
in bilancio.
Deduce a fondamento del ricorso i
seguenti motivi di diritto :
1) Eccesso di potere (errata e
falsa individuazione dei presupposti di fatto e di diritto).
L’organo di controllo non ha
compreso che le spese indicate nella delibera consiliare annullata non possono
ritenersi fuori bilancio, trovando le medesime integrale copertura finanziaria
nei corrispondenti capitoli del bilancio di competenza del 1990, tanto che non
vi è stata la necessità di provvedere ad alcuna variazione. Tale erronea
presupposizione può verosimilmente discendere dal fatto che all’atto
controllato è stata attribuita la qualificazione di “sanatoria”, con tale
termine intendendosi peraltro solamente evidenziare l’urgenza dell’iscrizione
in bilancio della spesa, stante l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario
in corso.
2) Violazione di legge (errata
applicazione ed interpretazione dell’art. 23, III comma, del D.L. 2/3/1989, n.
66). Violazione di legge (mancata applicazione dell’art. 29, lett. d) della
L.R. n. 25/1985). Eccesso di potere (difetto di istruttoria).
L’art. 23 del D.L. n. 66/1989 non è
applicabile alla presente fattispecie, caratterizzata da un provvedimento di
autorizzazione della spesa nei limiti della capienza di bilancio, e non già di
pagamento di debiti fuori bilancio.
Va inoltre considerato che le spese
indicate nell’allegato alla deliberazione consiliare sono chiaramente
assimilabili alle spese economali, pur in mancanza di espressa specificazione
da parte del Comune.
Si è costituita in giudizio la
Regione Puglia – Sezione Provinciale di controllo di Bari chiedendo la
reiezione del ricorso.
All’udienza del 15/5/2002 la causa
è stata trattenuta per la decisione.
D I R I T T O
I due motivi di ricorso possono
essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, ed in rapporto
di derivazione logica, deducendosi con il primo il vizio di eccesso di potere
per falsa presupposizione, e con il secondo la violazione di legge (in
particolare dell’art. 23, III comma, del D.L. 2/3/1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, nella legge 24/4/1989, n. 144), nella considerazione che
l’erronea qualificazione della deliberazione consiliare, avente ad oggetto
“liquidazione fatture a sanatoria”, abbia comportato l’applicazione di un
regime normativo inconferente, con conseguente annullamento in sede di
controllo.
Le censure non sono suscettibili di
positiva valutazione, e vanno pertanto disattese.
Con la delibera in data 22/12/90 il
Consiglio comunale di Putignano ha inteso autorizzare il pagamento di plurime
fatture relative a servizi e forniture di merci, per un importo totale di lire
159.802.700, imputando la spesa agli indicati capitoli di bilancio dell’anno
1990.
Nega il Comune ricorrente che tale
adempimento fosse necessario, trattandosi di spese economali, per le quali non
risulterebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi del già citato art. 23 del
D.L. n. 66/89; ad ogni modo il provvedimento annullato non concernerebbe il
pagamento di debiti fuori bilancio, fattispecie cui si riferisce la norma da
ultimo indicata.
A parere del Collegio, l’assunto
non è condivisibile.
Principiando dalla seconda
allegazione, che ha portata assorbente, giova precisare che l’art. 23, III
comma, del D.L. n. 66/1989 prescriveva che “a tutte le amministrazioni
provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l’effettuazione di qualsiasi
spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa
nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché
l’impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario … sul competente
capitolo di bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per
quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta
a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di
bilancio ed all’impegno. Per i lavori di somma urgenza l’ordinazione fatta a
terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e
comunque entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza”.
E’ agevole inferire dal contenuto
precettivo della norma che nessuna spesa può essere assunta a carico del
bilancio degli enti locali se non preventivamente autorizzata, ed in presenza
di un regolare impegno contabile, da comunicare ai terzi interessati.
Va conseguentemente ritenuto, in
difformità con quanto dedotto da parte ......