IL TAR LAZIO SUL CATASTO AI COMUNI
Indennità di vacanza contrattuale
N
N.
04312/2010 REG.SEN.
N.
08138/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
n. 8138/2007 RG, proposto dalla Confederazione italiana della proprietà
edilizia – CONFEDILIZIA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio ANGIOLINI e Paolo
PANARITI, con domicilio eletto in Roma, via Celimontana n. 38,
contro
- la
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del sig. Presidente pro
tempore, il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, il MINISTERO DELL'INTERNO,
il DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE ed il
DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI, in persona dei rispettivi sigg.
Ministri pro tempore e l’AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro
tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
- il COMUNE DI NIBBIANO (PC), in persona del sig. Sindaco pro tempore, non costituito
nel presente giudizio e
nei
confronti di
Associazione
nazionale dei Comuni italiani – ANCI, con sede in Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, controinteressato, rappresentata e difesa dal prof.
Vincenzo CERULLI IRELLI e dagli avvocati Harald BONURA ed Andrea MALTONI, con
domicilio eletto in Roma, via Dora n. 1
e con
l'intervento di
ad
adiuvandum:
- della Federazione italiana Agenti immobiliari professionali – FIAIP, con sede
in Roma e della Associazione nazionale tra le società di promozione e sviluppo
immobiliare – ASPESI, con sede in Milano, in persona dei rispettivi
rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Francesco
TALLARICO, con domicilio eletto in Roma, piazza Istria n. 2,
- dell’Associazione nazionale degli utenti dei Servizi pubblici – ASSOUTENTI,
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Benito PANARITI, con domicilio eletto in Roma,
via Celimontana n. 38,
- della Libera associazione degli amministratori immobiliari – GESTICOND, con
sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Sofia PASQUINO, con domicilio eletto in Roma, via dell'Acqua
Bulicante n. 435 e
- dell’Istituto italiano di valutazione immobiliare – ISIVI, con sede in
Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Raffaele Mario VAVALÀ e Maria Ida OREFICE, con domicilio
in Roma, Circ.ne Clodia n. 36,
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
A) – del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 giugno 2007,
recante il decentramento delle funzioni catastali ai Comuni di cui all'art. 1,
c. 197 della l. 27 dicembre 2006 n. 296; B) – ove occorra, del protocollo d’intesa
tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI in data 4 giugno 2007; C) – nonché d’ogni
altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate e della
controinteressata ANCI, nonché degli interventori ad adiuvandum
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2010 il Pres. (f.f.) dott. Silvestro Maria
RUSSO e uditi altresì, per le parti, il prof. CERULLI IRELLI, gli avvocati
ANGIOLINI, PANARITI (anche per delega dell’avv. Benito PANARITI), BONURA e
MALTONI;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La
Confederazione italiana della proprietà edilizia – CONFEDILIZIA, con sede in
Roma, rende noto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
14 giugno 2007, s’è attuato il decentramento delle funzioni catastali ai
Comuni, in applicazione dell’art. 1, c. 197, della l. 27 dicembre 2006 n. 296.
La
CONFEDILIZIA si grava allora avverso detto decreto innanzi a questo Giudice,
con il ricorso in epigrafe, deducendo vari profili di censura. Lamenta
anzitutto la ricorrente che il citato DPCM avrebbe illegittimamente realizzato
il decentramento delle funzioni catastali trasferendole dallo Stato ai Comuni,
per come a suo tempo già previsto dagli artt. 65 e 66 del Dlg 31 marzo 1998 n.
112 (poi novellato appunto dalla l. 296/2006), manifestando un’evidente
difformità rispetto alla fonte primaria. Tanto nella considerazione che l’impugnato
DPCM, ponendosi anche in contrasto con la novella recata dalla l. 296/2006 al
Dlg 112/1998, ha finito con l’attribuire ai Comuni la decisione e la
responsabilità (intesa nel senso di competenza) definitiva per l’adozione degli
atti inerenti all’estimo degli immobili. Dal che, come s’evincerebbe, a detta
della ricorrente, pure dal protocollo d’intesa intervenuto tra l’Agenzia del
territorio e l’ANCI in data 4 giugno 2007 (gravato anch’esso in questa sede),
l’arretramento dell’Agenzia stessa alle sole competenze di mero controllo e di
stima dell’efficienza dell’attività dei Comuni in materia, competenti adesso
sugli atti incidenti sulla stima dei singoli immobili come il classamento
<<… comprese le attività di irrogazione di sanzioni e di gestione del
contenzioso…>> (cfr. pagg. 8/9 del ricorso introduttivo). La ricorrente
si duole altresì di vari altri profili sul procedimento di formazione
dell’impugnato DPCM.
Resistono in
giudizio le Amministrazioni statali intimate, che eccepiscono in primo luogo il
difetto di legittimazione a ricorrere in capo alla CONFEDILIZIA e, nel merito,
l’infondatezza della pretesa attorea. Intervengono nel presente giudizio, ad
adiuvandum, altre associazioni ed enti esponenziali, in varia guisa sostenendo
l’ ineluttabile “smembramento” della funzione catastale a causa del DPCM
impugnato che determinerebbe un esercizio con modalità differenziate da Comune
a Comune, con irragionevoli e costituzionalmente dubbie (disparità di
trattamento) ripercussioni sui criteri di computo della base imponibile ai fini
ICI.
Con sentenza
n. 4259 del 15 maggio 2008, la Sezione ha accolto la domanda attorea,
annullando gli atti impugnati. Tuttavia, l’ANCI, non intimata nel giudizio di
prime cure, s’è appellata nei confronti della sentenza n. 4259/2008, sicché il
Consiglio di Stato (sez. IV), con decisione n. 2174 del 7 aprile 2009, l’ha
annullata con rinvio <<… affinché –previa integrazione del
contraddittorio da parte dell’ originaria ricorrente– il ricorso sia deciso dal
TAR in composizione diversa…>>. In data 25 settembre 2009 la ricorrente
ha notificato il gravame introduttivo a tutte le parti, compresa l’ANCI,
riassumendo la causa con atto depositato il 2 ottobre 2009. Con memoria del 6
ottobre successivo, la controinteressata ANCI s’è costituita nel presente
giudizio, deducendo sia l’inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto
d’interesse e di legittimazione ad agire, sia, nel merito, l’infondatezza della
pretesa attorea.
Con sentenza
n. 10550 del 30 ottobre 2009, la Sezione ha ordinato alle Amministrazioni
incombenti istruttori, intesi a conoscere, anche per verificare l’attualità
dell’interesse qui azionato, motivati e documentati chiarimenti in ordine
all’attuazione del protocollo d’intesa ANCI – Agenzia del territorio ed ai
lavori preparatori dell’ impugnato DPCM.
Alla
pubblica udienza del 27 gennaio 2010, su conforme richiesta delle parti, il
ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. – Torna
all’esame del Collegio l’impugnazione proposta dalla CONFEDILIZIA, sorretta da
interventi ad adiuvandum di vari associazioni ed enti esponenziali del settore
della proprietà immobiliare, avverso il DPCM 14 giugno 2007 –recante il
decentramento delle funzioni catastali ai Comuni a’sensi dell’art. 1, c. 197,
della l. 27 dicembre 2006, n. 296–, dopo l’annullamento con rinvio, da parte
del Supremo Consesso, della precedente pronuncia della Sezione sulla questione.
2. – Per una
miglior comprensione delle vicende di causa, giova rammentare che oggidì l’art.
65, c. 1 del Dlg 31 marzo 1998 n. 112, recante il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli ee.ll., ha mantenuto
allo Stato <<… le funzioni relative: a) - allo studio e allo sviluppo di
metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità
immobiliari urbane; b) - alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle
revisioni generali degli estimi e del classamento; c) - alla disciplina dei libri
fondiari; d) - alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di
visure e certificati ipotecari; … g) - al controllo di qualità delle
informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti; h) - alla gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali
attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a
tutti i soggetti interessati…>>.
Tanto a
differenza di quanto stabilito nel testo originario dell’art. 65, c. 1, lett.
d), g) e h) del Dlg 112/1998. Questo, a suo tempo –prima, cioè, della novella
all’uopo recata recata dall’art. 1, c. 197 della l. 296/2006–, aveva deciso di
mantenere allo Stato la tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure
ipotecarie (lett. d), il controllo di qualità delle informazioni ed il
moni......