IL VINCOLO NEGOZIALE SCATTA CON LA FIRMA DEL CONTRATTO
Project financing: il piano economico deve essere attendibile
N
N. 04864/2010 REG.DEC.
N. 02872/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso
numero di registro generale 2872 del 2007, proposto:
dalla soc. Costruzioni Ruggiero S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio
eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
I.P.A.B.
Opera Pia "Maria SS. di Costantinopoli", n.c.;
nei
confronti di
Coce
Giuseppe e Colapinto Ing. Francesco S.n.c., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale
Medina, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni
Paisiello, n. 55;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I, n. 305/2007, resa tra le parti,
concernente ASSEGNAZIONE IMMOBILIARE A SEGUITO GARA - DECADENZA E
RIAGGIUDICAZIONE.
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio di Coce Giuseppe e Colapinto Ing. Francesco S.n.c.;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2010 il Cons. Claudio Contessa e
uditi per le parti gli avvocati Profeta e Medina;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La soc.
Costruzioni Ruggiero s.r.l. riferisce che nel corso del 2001 l’I..P.A.B. Opera
Pia ‘Maria SS. di Costantinopoli’ ebbe ad indire un bando pubblico per la
stipula di un contratto di vendita/permuta di un suolo di proprietà dell’Ente
ubicato nel Comune di Bitritto (Ba).
Il bando di
selezione prevedeva:
- che il
suolo in questione (per il quale era stato presentato apposito piano di
lottizzazione) sarebbe stato ceduto a fronte di un corrispettivo a base d’asta
di 500 milioni di lire e della cessione in permuta di unità immobiliari ad uso
residenziale per una superficie complessiva calpestabile non inferiore a 500
mq.;
- che, nei
30 giorni successivi all’aggiudicazione, sarebbe stata data all’aggiudicataria
comunicazione del giorno entro cui procedere alla stipulazione del contratto;
- che, solo
una volta avvenuto il pagamento, sarebbe stato redatto l’atto notarile di
trasferimento della proprietà (il quale avrebbe dovuto essere stipulato entro
40 giorni dall’aggiudicazione).
All’esito
delle operazioni di gara, l’odierna appellante si classificava al primo posto
(e diveniva quindi aggiudicataria provvisoria), mentre la soc. Coce Giuseppe
e Colapinto Ing. Francesco s.n.c. (d’ora in poi: ‘la soc. Coce –
Colapinto’) si classificava in seconda posizione.
L’offerta
proposta dalla società appellante (e che la Commissione di gara aveva ritenuto
essere quella economicamente più vantaggiosa) contemplava:
- un corrispettivo
in denaro pari a lire 550milioni;
- l’offerta
in permuta di n. 4 appartamenti ad uso abitazione di nuova costruzione, ubicati
nel Comune di Bitritto;
- l’offerta
di 2 locali ad uso commerciale ubicati al piano terreno dell’immobile sito in
via Kennedy, n. 24 (della superficie complessiva di mq. 270), da destinare in
seguito a superficie residenziale.
Risulta agli
atti che la delibera con cui il CdA dell’I.P.A.B. procedeva all’aggiudicazione
definitiva in favore dell’odierna appellante (del. 26 novembre 2001, n. 49/01),
prevedeva, altresì, che “questo Ente potrà (…) disporre entro 20 giorni
dalla presente deliberazione, la rinuncia all’acquisizione del locale
commerciale sito in via Kennedy 24, obbligando l’impresa offerente
all’immediato riconoscimento di uguale superficie di tipo residenziale che
rientrano nella piena gradibilità dell’Ente medesimo in relazione agli
indirizzi assunti e secondo quanto stabilito nel verbale di consegna”.
In pari data
(26 novembre 2001) l’I.P.A.B. e l’odierna appellante procedevano a stilare il
verbale di consegna in contraddittorio degli immobili offerti in permuta.
Dall’esame del verbale in questione emerge che l’I.P.A.B., all’atto
dell’immissione in possesso dei locali terranei ad uso commerciale siti in via
Kennedy, 24, si riservasse di optare (con il consenso della società
aggiudicataria): a) per la rinuncia all’acquisizione dei locali in
questione dietro il riconoscimento di unità immobiliari di tipo residenziale
per complessivi mq. 270, ovvero b) per la pretesa ad ottenere una somma
di denaro pari al valore dei locali commerciali da trasformarsi in unità
residenziali.
Il
successivo 28 novembre 2001 le parti sottoscrivevano un atto denominato ‘atto
compromissorio precontrattuale’ in virtù del quale l’I.P.A.B. rinunciava ai
locali commerciali di Bitritto, Via Kennedy, 24, in cambio di 300 mq. di
superficie residenziale da individuarsi nell’immobile che la soc. Ruggiero
avrebbe dovuto realizzare in altra area (proprietà Siciliani).
In un
momento successivo la società appellante comunicava, tuttavia, all’I.P.A.B. di
non avere più la disponibilità del suolo in ‘proprietà Siciliani’.
Con delibera
in data 12 febbraio 2002, n. 8/2002, l’Istituto appellato dichiarava la
decadenza della società appellata dall’assegnazione del terreno per cui è causa
(già disposta attraverso la delibera n. 49/01), rilevando –inter alia –
“il mancato riconoscimento di unità residenziali pari a mq. 270, in
sostituzione della irregolare offerta di locali commerciali in violazione alle
norme regolamentari del bando di gara”.
Il
provvedimento in questione veniva impugnato innanzi al TAR della Puglia dalla
soc. Ruggiero, che ne deduceva l’illegittimità e ne chiedeva l’annullamento
......