IL VINCOLO PERTINENZIALE DEVE RISULTARE DALLA CONCESSIONE EDILIZIA
VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
Risoluzione del 17/03/2006 n
Risoluzione del 17/03/2006 n. 39
Oggetto: Istanza d'interpello-ART.11, legge
27 luglio 2000, n.212
Testo:
Con l'interpello specificato in
oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, e' stato
esposto il seguente
QUESITO
L'istante fa presente di aver
iniziato, a seguito di presentazione al Comune di ... di una Denuncia Inizio
Attivita', la costruzione di una autorimessa pertinenziale alla propria
abitazione principale non di lusso.
L'istante inoltre precisa che la
suddetta autorimessa e' stata legata con vincolo di pertinenza all'abitazione
principale tramite atto notarile.
Cio' posto, l'istante chiede di
conoscere quale aliquota Iva deve essere applicata per le opere finite e per
l'acquisto dei materiali per la costruzione di detta autorimessa.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che, per le
opere finite e per l'acquisto dei materiali per la costruzione dell'autorimessa
in questione, deve essere applicata l'aliquota Iva del 4% come per la
costruzione della prima casa non di lusso.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il punto n. 21 della Tabella A,
parte II, allegata al DPR 633/1972 richiamando la nota II bis, dell'articolo 1
della Tariffa, parte prima allegata al DPR 131/1986 prevede che l'aliquota Iva
del 4% e' applicabile nel caso di acquisto di pertinenze della "prima
casa", limitatamente ad una sola per ciascuna delle unita' immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e
soffitte), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte), anche nell'ipotesi
in cui tali unita' immobiliari sono acquistate separatamente dall'abitazione.
Per risolvere il caso sottoposto
dal signor ALFA appare, pertanto, necessario chiarire se l'agevolazione
espressamente prevista nell'ipotesi di acquisto di pertinenza, si possa
riferire anche alle ipotesi di costruzione della stessa.
La scrivente, in considerazione
della ratio delle disposizioni in tema di "prima casa", ritiene che,
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il trattamento applicabile alla
costruzione, non possa essere differente da quello previsto per l'acquisto.
La circolare n. 219 del 30
novembre 2000 ha precisato che con le norme agevolative per la "prima
casa" il legislatore ha inteso "favorire attraverso un carico fiscale
attenuato, l'acquisizione della prima casa, normalmente destinata a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente" e che la presenza di quelle norme
che estendono l'agevolazione anche all'acquisto di pertinenze per la prima casa
costituisce un'ulteriore conferma di tale intento.
Il fine della norma appare
raggiunto sia che l'acquisizione della pertinenza avvenga in un modo
(acquisto), sia che avvenga nell'altro (costruzione), non potendosi ritenere
che il termine "acquisto" sia stato adoperato dal legislatore con
l'intento di escludere dall'agevolazione in questione le pertinenze risultanti
dall'attuazione di un contratto d'opera.
Alla luce di tali considerazioni
si esprime l'avviso che la norma agevolativa sia riferibile anche alle ipotesi
in cui l'acquisizione del box si realizzi mediante un contratto d'opera o di
appalto aventi ad oggetto la relativa costruzione, ancorche' realizzata in un
momento successivo alla realizzazione o acquisto dell'abitazione principale.
L'applicazione dell'agevolazione
e', tuttavia, subordinata alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra
l'unita' abitativa e il box. Nel caso in esame tale vincolo dovra' risultare
dalla concessione edilizia richiesta per la realizzazione del box, in analogia
a quanto gia' precisato con circolare n. 24 del 10 giugno 2004 per
l'applicazione della detrazione del 36% da far valere ai fini dell'IRE.
La risposta di cui alla presente
nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale
...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo
periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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