ILLEGITTIMA L'ORDINANZA CHE DISCIPLINA LE RIUNIONI RELIGIOSE IN PUBBLICO
REVISORI: TERZO MANDATO SOLO DOPO ADEGUATO INTERVALLO DI TEMPO
N
N.
00019/2010 REG.SEN.
N.
01383/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione
staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge
1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2009, proposto da:
Associazione Integrazione Culturale, Ahmed Akrim, Yassine Ahabi, rappresentati
e difesi dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso il medesimo
in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 109;
contro
Comune di Trenzano, rappresentato
e difeso dall'avv. Alessandro Asaro, con domicilio eletto presso il medesimo in
Brescia, via Moretto, 31 (Fax=030/2897175);
e con l'intervento di
ad opponendum:
Sezione F.I.D.C. Cossirano, Associazione Dilettantistica Polisportiva
Trenzanese, rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Plutino, con domicilio
eletto presso la stessa in Brescia, via A. Moro 13;
per
a) l'annullamento previa
sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del Sindaco
5.12.2009, n. 312/10477, che disciplina le riunioni pubbliche o in luoghi
aperti al pubblico di associazioni, comitati o enti che perseguano scopi
culturali, religiosi o politici, limitatamente agli obblighi imposti al punto 2
lettere d), e),f);
b) l’accertamento della violazione
del diritto all’identità culturale e del diritto di riunirsi liberamente e
senza armi in luogo aperto al pubblico, facendo uso della propria lingua;
c) il risarcimento del danno non
patrimoniale (compreso il danno esistenziale);
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Comune di Trenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi
dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n.
205/2000;
Considerato che sussistono i
presupposti per una definizione immediata e in forma semplificata della
presente controversia, alla stregua delle seguenti considerazioni:
A. L’ORDINANZA SINDACALE
IMPUGNATA.
L’ordinanza 5 dicembre 2009, n.
312 del Sindaco del Comune di Trenzano reca come oggetto:
“disciplina delle riunioni
pubbliche o in luoghi aperti al pubblico da parte di Associazioni, comitati, o
enti che perseguano scopi culturali, religiosi o politici. Disposizioni
congiunte in tema di ordine pubblico e di pubblica sicurezza”.
Dopo aver richiamato varie
disposizioni (del T.U.L.P.S., il D.L. n. 9372008 convertito nella legge n. 125
del 2008; il Decreto Ministro dell’Interno 5 agosto 2008), il Sindaco impone
(punto 2) una serie di obblighi alle “associazioni di cui sopra”, tra cui, in
particolare:
“d) i promotori di una riunione in
luogo pubblico o aperto al pubblico … devono darne avviso almeno cinque gironi
prima all’Autorità locale di pubblica sicurezza;
e) chi promuove o dirige funzioni,
cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico fuori dai luoghi destinati al
culto deve dare preavviso almeno trenta giorni prima della data fissata per lo
svolgimento alla (medesima) Autorità;
f) tutte le riunioni devono essere
tenute in lingua italiana”.
La violazione delle disposizioni
di cui all’ordinanza viene, altresì, punita con la sanzione amministrativa di
euro 500,00.
I ricorrenti impugnano, limitatamente
alle lettere soprariportate, l’ordinanza e propongono, altresì, le ulteriori
domande in epigrafe.
B. IN RITO
b.1. in punto di giurisdizione
I dubbi al riguardo prospettati
fin dal decreto presidenziale provvisorio 4.1.2010, n. 1 (e su cui hanno
dibattuto le difese scritte e orali delle parti costituite) vanno confermati e
riaffermati in questa sede, con riferimento ad una delle tre domande proposte
dai ricorrenti con la presente azione, e precisamente a quella (riportata sub
“b” in epigrafe) di accertamento della violazione del diritto all’identità
culturale e del diritto di riunirsi.
Detta domanda è supportata dalle
prime quattro censure in ordine cronologico dedotte in ricorso e tutte fondate
sul richiamo (diretto o intermediato da disposizioni legislative primarie) alle
norme internazionali in materia di diritti dell’uomo (primo motivo) ovvero a
norme costituzionali interne (artt. 2, 6, 8, 17, 19 e gli ulteriori menzionati
all’art. 2 del T.U. sull’immigrazione n. 286/98: i successivi tre motivi).
Si tratta, con ogni evidenza, di
norme poste direttamente a tutela di diritti soggettivi fondamentali e perfetti
(libertà di riunione, libertà religiosa, libertà di manifestazione del
pensiero), di talché la controversia sulla loro violazione o meno rientra nella
giurisdizione del Giudice ordinario: questo Giudice non può, dunque, conoscere
della domanda di accertamento de qua.
A diversa conclusione occorre,
invece, giungere per le residue censure, con cui si contesta il cattivo
esercizio della funzione amministrativa sotto il rispettivo profilo
dell’incompetenza ad assumere il provvedimento che ne è esplicazione (quinto e
sesto motivo) e della violazione di norme di relazione (quelle poste dallo
Statuto del Comune di Trenzano: settimo motivo): non solo infatti vengono, qui,
formalmente dedotti tipici vizi di legittimità dell’atto amministrativo, ma la
posizione fatta valere in giudizio dai ricorrenti è quella di chi rivendica il
corretto esercizio dell’azione amministrativa, cioè propriamente di interesse
legittimo.
Limitatamente a queste censure e
alla relativa domanda annullamento (sub “a” in epigrafe) dell’ordinanza
sindacale 5.12.2009, sussiste, pertanto, la giurisdizione del Giudice
amministrativo, peraltro indicato, dalla stessa ordinanza, quale autorità
giurisdizionale cui ricorrere.
b.2 sul contraddittorio.
Il Comune e le Associazioni
intervenute ad opponendum eccepiscono, oltre al già visto difetto di
giurisdizione, anche l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad
almeno un controinteressato.
L’eccezione va disattesa in quanto
l’atto impugnato ha carattere generale e secondo la giurisprudenza del
Consiglio di stato, (cfr. sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 5962):
- “per definizione, l'atto
generale non riguarda specifici destinatari, che sia a priori che a posteriori
non sono individuabili”;
- in quanto “la figura di
controinteressato in senso formale, peculiare del processo amministrativo,
ricorre soltanto nel caso in cui l'atto sul quale è richiesto il controllo
giurisdizionale di legittimità si riferisce direttamente e immediatamente a
soggetti, singolarmente individuabili, i quali, per effetto dell'atto, abbiano
(già) acquistato, una posizione giuridica di vantaggio”;
- cioè “quell'attuale effetto
vantaggioso, univoco e qualificato, che ne connota la posizione quale
controinteressato” siccome portatore “di un interesse analogo e
contrario a quello che legittima la posizione del ric......