ILLEGITTIMA LA REVOCA DI UN'AGGIUDICAZIONE "IN AUTOTUTELA"
Annullamento autorizzazione paesistica
N
N. 08554/2010 REG.SEN.
N. 04641/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 4641 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Progetto Darsena S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Guido Greco, Manuela
Muscardini, Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria
Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele 349;
contro
Comune di
Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Cozzi, Raffaele Izzo, Maria
Teresa Maffey, Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in
Roma, Lungotevere Marzio, 3;
nei
confronti di
Cooperativa
Edilizia Sottoporto A Rl;
per la
riforma
del
dispositivo di sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00020/2010,
resa tra le parti, concernente RISOLUZIONE CONVENZIONE PER LA PROGETTTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SOTTERRANEO, nonché della
successiva sentenza n. 2110 del 2010.
Visti il
ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore,
nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010, il Cons. Eugenio Mele e uditi
per le parti gli avvocati Greco, Muscardini, Sandulli e Surano;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente
appello è proposto dalla società indicata in epigrafe e si dirige contro la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con la quale è
stato rigettato un ricorso proposto presso quel giudice e relativo al richiesto
annullamento del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione di una concessione
(relativa a “project financing) e conseguente risoluzione della convezione per
grave inadempimento.
L’appello si
dirige, dapprima, contro il dispositivo di sentenza e, successivamente, con
motivi aggiunti, aggredisce la sentenza definitiva emanata dal giudice di primo
grado.
Rileva
l’appellante che, a seguito di aggiudicazione, dopo una procedura di progetto
di finanza, veniva sottoscritta una convenzione con il Comune di Milano per la
costruzione e la gestione di un parcheggio pubblico a rotazione da realizzarsi
in un’area milanese (viale Gorizia e viale D’Annunzio), convenzione che
ovviamente era collegata con un piano economico finanziario che prevedeva
l’assolvimento di alcune prestazioni da entrambe le parti in tempi ben
definiti, con particolare riguardo alla consegna degli scavi archeologici da
parte del Comune e alla redazione del progetto esecutivo da parte
dell’appellante.
Successivamente,
peraltro, si sono determinate notevoli disfunzioni: ritardo nella consegna
dell’area per gli scavi archeologici, riversamento di acqua dal fiume Olona
nell’area dell’intervento, nonché modificazione del progetto originario per
adeguarlo alle richieste della Soprintendenza archeologica.
Sulla base
di tali elementi, l’appellante ha presentato al Comune un piano di riassetto
finanziario che prevedeva altresì un progetto definitivo con il parcheggio
diviso in due lotti, ma, in luogo di provvedere in merito al richiesto
adeguamento, dapprima si proponeva una modifica della convenzione, poi il
Comune procedeva per la decadenza dell’aggiudicazione.
Impugnato il
provvedimento innanzi il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, e
rigettato lo stesso con dispositivo di sentenza, viene proposto il ricorso in
appello, con riserva di motivi aggiunti.
I motivi che
assistono questo primo appello avverso il dispositivo di decisione sono quelli
di primo grado e precisamente:
1)
Violazione degli artt. 1, 2, 6, 10, 10 bis e 11 della legge n. 241 del 1990,
anche in relazione agli artt. 3.3 e 10 della convenzione; violazione dell’art.
19, comma 2 bis della legge n. 109 del 1994 e dell’art. 143, comma 8, del d.
lgs. n. 163 del 2006, nonché travisamento dei fatti e carenza dei presupposti,
sviamento e violazione della delibera del commissario straordinario n. 611 del
2006; in quanto l’Amministrazione non ha concluso il procedimento iniziato ad
istanza di parte dal concessionario per il riequilibrio finanziario
dell’attività e ha invece operato con un proprio procedimento in autotutela
dichiarando la decadenza, privando tra l’altro in questo modo il concessionario
della facoltà di recesso dalla convenzione, nel caso di rigetto dell’istanza di
riequilibrio;
2)
Violazione dell’art. 19, comma 2 bis della legge n. 109 del 1994, dell’art.
143, comma 8 del d. lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 1453 e segg. del cod.
civ., degli artt. 3.3 e 10 della convenzione, nonché contraddittorietà,
travisamento dei fatti e sviamento; poiché l’atto impugnato ha preteso di
trasformare quella che era una richiesta del concessionario (il riequilibrio economico-finanziario)
in un preteso inadempimento contrattuale, mentre nella realtà vi è stata solo
una modifica nella strategia comunale sui parcheggi, per cui l’inadempimento è
inesistente e serve solo a mascherare il cambio di strategia comunale;
3) Violazione
dell’art. 17 della convenzione, degli artt. 1454 e 1456 cod. civ., dell’art. 37
septies della legge n. 109 del 1994, dell’art. 158 del d. lgs. n. 163 del 2006,
dell’art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999, dell’art. 11 della legge n. 241 del
1990, nonché perplessità e contraddittorietà; violazione dell’art. 37 octies
della legge n. 109 del 1994 e dell’art. 159 del d. lgs. n. 163 del 2006, oltre
carenza di potere ed incompetenza; in quanto, trattandosi comunque di atto
negoziale ricadente nell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione
poteva recedere dal contratto unilateralmente per il sopravvenire di ragioni di
pubblico interesse, ma non mai dichiarare una decadenza della concessione.
L’appellante
ripropone, poi, in via cautelativa, gli altri motivi di primo grado:
4)
Insussistenza degli addebiti, travisamento dei fatti, violazione dell’art.. 19,
comma 2 bis, della legge n. 109 del 1994, contraddittorietà, disparità di
trattamento, violazione della proporzionalità e della convezione, della leale
collaborazione, diligenza e buona fede e motivazione illogica e inconferente;
5)
Violazione di legge ed eccesso di potere (relativamente alla nota del 2
dicembre 2009);
6)
Invalidità derivata;
7)
Violazione del principio di trasparenza e perplessità, violazione del
contraddittorio, dell’art. 6 della legge n. 249 del 1968, violazione......