ILLEGITTIMI I PROVVEDIMENTI A FIRMA CONGIUNTA SINDACO-DIRIGENTE
ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione
seconda-bis), composto dai signori:
Patrizio Giulia presidente
Francesco
Giordano consigliere
Massimo Luciano
Calveri consigliere
rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12780 del 1997, proposto
da
Tucci Sandro, rappresentato e difeso dall’avv. Lia Simonetti e elettivamente domiciliato in Roma,
alla via Ofanto, presso lo studio dell’avv. Giovanni Angeloni;
contro
Comune di Colleferro, in persona del sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Stoppani ed selettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, alla via Brenta n. 2;
e nei confronti di
Vari Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoarda
Sanci e Alessia Dalle Mole ed elettivamente domiciliato presso lo studio della
seconda in Roma, alla via Val d’Ala n. 28;
per l’annullamento
previa sospensione, della concessione n. 70 pratica
edilizia n. 4785 rilasciata dal Sindaco del Comune di Colleferro il 15 luglio
1997 al signor Vittorio Vari per l’effettuazione di lavori nell’immobile sito
in detto Comune alla via Michelangelo n. 29 finalizzati alla modificazione di destinazione
d’uso di un locale terranno, in comproprietà con ricorrente, da taverna a
laboratorio artigianale per la produzione di pasticceria secca con annessa
rivendita e l’annullamento di ogni altro atto preordinato, consequenziale e
comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Colleferro e quello del controinteressato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2004 il consigliere Massimo L. Calveri
e uditi gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 10 ottobre 1997 il signor
Sandro Tucci ha impugnato la concessione edilizia n. 70 in data 15 luglio 1997
rilasciata dal Sindaco di Colleferro al signor Vittorio Vari per l’esecuzione
di lavori mirati al cambio di destinazione d’uso di un locale di proprietà di
quest’ultimo da taverna a laboratorio artigianale per la produzione di
pasticceria secca con annessa rivendita.
Nel premettere che i lavori autorizzati insistono su un
villino bifamiliare, del quale risultano comproprietari il ricorrente e il
controinteressato, il signor Tucci asserisce che il provvedimento concessorio
sarebbe affetto da un triplice vizio di illegittimità in quanto:
- la concessione edilizia è stata rilasciata da organo
incompetente, e cioè dal sindaco anziché dal funzionario comunale a ciò
deputato in base all’art. 51, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 142, come
modificato dall’art. 6, comma 2, della l. 15 maggio 1997, n. 127;
- l’autorità comunale non ha fatto corretta applicazione
dell’30 delle N.T.A. del Comune di Colleferro, avendo omesso di valutare in
termini urbanistici l’incidenza della trasformazione funzionale dell’insediamento
esistente;
- la medesima autorità non ha compiuto alcuna istruttoria
e valutazione sul carattere molesto e nocivo dell’attività artigianale da
intraprendere.
Costituendosi nel giudizio il Comune di Colleferro e il
controinteressato Vari hanno replicato alle tesi contenute nel ricorso,
chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2004 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Assorbente e fondato è il primo motivo di ricorso con
il quale è dedotto il vizio di incompetenza del sindaco del Comune di
Colleferro nell’adozione di un provvedimento concessorio (concessione edilizia,
che ora ha assunto la nuova denominazione di “permesso di costruire”: art. 10
del T.U. 6 giugno 2001, n. 380), riservato alla sfera di attribuzioni della
dirigenza comunale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, lett. f, l. 8 giugno 1990,
n. 142, nel testo sostituito dall’art. 6 l. 15 maggio 1997, n. 127.
2.- Rammenta la Sezione che una delle più significative
innovazioni introdotte dalla legge n. 142 del 1990, che ha ridisegnato
l’ordinamento delle autonomie locali, è stata quella di frapporre una precisa
delimitazione delle sfere di competenze attribuite agli organi elettivi e alla
dirigenza amministrativa. Ai primi infatti è stata riservata l’attività di
determinazione degli obiettivi generali da raggiungere, con i connessi poteri
di direzione politica e di verifica dei risultati conseguiti; alla seconda sono
state affidate le funzioni di direzione amministrativa negli uffici e nei
servizi e la gestione amministrativa dell’Ente.
Il principio della distinzione dei compiti tra
amministratori e dirigenti – uno dei
principi di fondo che ha animato la legge di riforma delle autonomie locali
– trova la sua ragion d’essere
nell’intento di evitare commistioni o sovrapposizioni tra gli ambiti operativi
di riferimento, nella sottesa considerazione che ciò costituisca necessario
presupposto per l’attuazione dell’altro più ampio principio del buon andamento
dell’amministrazione, enunciato dall’art. 97 della Costituzione.
La legge generale sulle autonomie locali del 1990 è stata
poi incisivamente integrata con l’importante riforma operata dalla legge 15
maggio 1977, n. 127 (c.d. Bassanini bis)
che ha dato piena attuazione al principio di separazione fra politica e
amministrazione, ulteriormente ridefinendo la dirigenza degli enti locali e
accentuandone l’autonomia rispetto agli organi politici.
3.- In coerente applicazione dei principi ispiratori della
riforma delle autonomie locali, l’art. 51 della legge n. 142/1990 ha
ridisegnato l’organizzazione degli uffici e del personale degli enti locali,
puntualizzando le attribuzioni della dirigenza. Nell’intento di metterne più
compiutamente a fuoco i compiti, la legge n. 127 del 1997, modificando il
precitato art. 51, ha partitamene
enunciato la sfera di competenza dei dirigenti attribuendo ad essi, per quel
che qui interessa menzionare, “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie” (art. 51, comma 3, lett. f, cit. legge n.
142/1990 nel testo sostituito dall’art. 6 della legge n. 127/1997).
4.- Alla stregua di quanto precede e del chiaro disposto
legislativo cui si è fatto riferimento, e certamente in vigore al momento
dell’adozione della concessione edilizia qui gravata, non può residuare alcun
dubbio sul fatto che detta concessione andava rilasciata dal dirigente comunale
e non dal sindaco.
Tale approdo interpretativo è del resto conforme
all’orientamento giurisprudenziale affermatosi in subiecta materia secondo cui, ai sensi dell’art. 51, comma 3,
lett. f), l. 8 giugno 1990, n. 142, nel testo novellato dall’art. 6, comma 2,
l. 15 maggio 1997, n. 127, rientra nella competenza esclusiva dei dirigenti, e
non del sindaco, il rilascio della concessione edilizia (Cds, V, 6 marzo 2000,
n. 1149; Tar Campania, Napoli, III, 7 maggio 2003, n. 5181; Tar Lazio, II bis, 12 aprile 2002, n. 3153; Tar Emilia, Parma, 21 febbraio 2002, n. 114;
Tar Lombardia, Brescia, 12 novembre 1999, n. 961; Tar Puglia, Bari, 1 settembre
1999, n. 1015).
5.- La conclusione a cui perviene la Sezione, che porta a
ritenere fondato il dedotto vizio di incompetenza del sindaco nel rilascio
dell’atto concessorio, resiste all’argomentazione del controinteressato secondo
cui la legge n. 127/1997 non prevederebbe alcun effetto immediatamente
abrogativo dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che radica in capo
al sindaco la competenza al rilascio della concessione edilizia, differendo
tale effetto alla successiva ed eventuale adozione di apposito regolamento
comunale.