ILLEGITTIMO APPLICARE IL PATTO DI STABILITÀ ALLE SOCIETÀ IN HOUSE
Le norme sulla performance non si applicano alle ex ipab
Sentenza 325/2010
Sentenza
325/2010
Giudizio
GIUDIZIO
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente
AMIRANTE - Redattore GALLO
Udienza
Pubblica del 05/10/2010 Decisione del 03/11/2010
Deposito del
17/11/2010 Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Norme impugnate:
Art. 23
bis del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in
legge 06/08/2008, n. 133, nel testo originario ed in quello modificato
dall'art. 15, c. 1°, del decreto legge 25/09/2009, n. 135, convertito con
modificazioni in legge 20/11/2009, n. 166; art. 15, c. 1° ter, dello stesso
decreto legge n. 135 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 166
del 2009; art. 4, c. 1°, 4°, 5°, 6° e 14° della legge della Regione Liguria
28/10/2008, n. 39; art. 1, c. 1°, della legge della Regione Campania
21/01/2010, n. 2.
Massime:
Atti
decisi:
ric. 69,
72, 77/2008; 2/2009; 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 51/2010
SENTENZA N. 325
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco
AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art.
23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario ed in
quello modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per
l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
dell’art. 15, comma 1-ter, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009; dell’art. 4,
commi 1, 4, 5, 6 e 14 della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n.
39 (Istituzione delle Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli
enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale);
dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n.
2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione Campania – Legge finanziaria anno 2010); promossi dalle Regioni
Emilia-Romagna (mediante due ricorsi), Liguria (mediante due ricorsi),
Piemonte (mediante due ricorsi), Puglia, Toscana, Umbria e Marche e dal
Presidente del Consiglio dei ministri (mediante due ricorsi), notificati il
20 ottobre 2008, il 21 gennaio 2010, il 20 ottobre 2008, il 22 gennaio 2010,
il 20 ottobre 2008, il 29 gennaio, il 9 gennaio, il 22 gennaio, il 21 gennaio
ed il 22 gennaio 2010, il 30 dicembre 2008 e il 20 marzo 2010, depositati in
cancelleria il 22 ottobre 2008, il 28 gennaio 2010, il 22 ottobre 2008, il 27
gennaio, il 27 ottobre, il 29 gennaio, il 18 gennaio, il 27 gennaio, il 28
gennaio ed il 29 gennaio 2010, il 2 gennaio 2009 e il 30 marzo 2010, ed iscritti
ai nn. 69 del registro ricorsi 2008, 13 del registro ricorsi 2010, 72 del
registro ricorsi 2008, 12 del registro ricorsi 2010, 77 del registro ricorsi
2008, 16, 6, 10, 14 e 15 del registro ricorsi 2010, 2 del registro ricorsi
2009, 51 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri e delle Regioni Liguria e Campania;
udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il
Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino
e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon, Luigi Manzi
e Luigi Piscitelli per la Regione Liguria, Alberto Romano e Roberto Cavallo
Perin per la Regione Piemonte, Nicola Colaianni e Adriana Shiroka per la
Regione Puglia, Lucia Bora per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e
Luigi Manzi per la Regione Umbria, Stefano Grassi per la Regione Marche,
Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e gli avvocati dello Stato Chiarina
Aiello, Giuseppe Albenzio e Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e
depositato il 22 ottobre successivo (r. ric. n. 69 del 2008), la Regione
Emilia-Romagna ha impugnato, tra l’altro, i commi 7 e 10 dell’art. 23-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria) – articolo aggiunto dalla
legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza
dell’art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – in riferimento
all’articolo 117, quarto e sesto comma, nonché all’articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione.
1.1. – La ricorrente premette che, secondo la
sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004, la legge dello Stato può
intervenire nella materia dei servizi pubblici a titolo di tutela della
concorrenza solo con norme che «che garantiscono, in forme adeguate e
proporzionate, la piú ampia libertà di concorrenza nell’ambito di rapporti –
come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e
conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta incidenza sul mercato
appaiono piú meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali».
1.1.1. – La Regione impugna, in primo luogo, il
comma 7 dell’art. 23-bis, il quale prevede che «Le regioni e gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle
normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una
maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonché
l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piú
redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a
livello di impianto per piú soggetti gestori e la copertura degli obblighi di
servizio universale».
Per la ricorrente, tale disposizione, «sotto una
apparenza meramente facoltizzante», vincola le Regioni e gli enti locali ad
assumere le proprie decisioni relative ai bacini di gara – corrispondenti ai
bacini di esercizio dei servizi pubblici – «d’intesa con la Conferenza
unificata», in violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e
secondo comma, Cost.
Lamenta la Regione che la disciplina della
dimensione di esercizio dei servizi pubblici rientra nella sua potestà
legislativa e che il condizionare l’esercizio di tale potestà e delle scelte
amministrative che essa esprime lede sia la potestà stessa, sia il principio
di sussidiarietà, non sussistendo «alcuna ragione di centralizzazione di tali
scelte». Tale lesione non viene meno per il fatto che la Conferenza unificata
sia un organismo espressivo delle autonomie, perché l’intesa con la
Conferenza richiede necessariamente anche l’intesa con lo Stato, il quale è
esso stesso parte della Conferenza e perché si tratterebbe in ogni caso di un
condizionamento delle scelte della Regione da parte di altre Regioni ed enti
locali, che non hanno alcun potere da esercitare in relazione al territorio
di una specifica Regione.
1.1.2. – È censurato, in secondo luogo, il comma 10
dell’art. 23-bis, il quale prevede che «ll Governo, su proposta del Ministro
per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni
parlamentari, adotta uno o piú regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere
l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house
e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad
evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di
personale; b) pre......