IMPIANTI INQUINANTI: CHI PUÒ INTERPORRE RICORSO
Fideiussione a garanzia del pagamento degli oneri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
Reg.Dec.
N. 4243 Reg.Ric.
N. 4244 Reg.Ric.
ANNO 1998
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in
appello n.4243/98 proposto dal Comune di Follonica, in persona del Sindaco
pro-tempore dott. Emilio Bonifazi autorizzato a proporre ricorso in forza di
delibera di G.M. 10/4/1998 n.120, e dal WWF (World Wildlife Fund) Italia, in
persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Grazia Francescato,
rappresentati e difesi dai prof. avv.ti Massimo Luciani e Federico Sorrentino e
dall’avv. Franco Zuccaro e domiciliati presso lo studio dei primi due in Roma,
Lungotevere delle Navi n.30;
contro
il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
- della Società
Ambiente s.p.a. rappresentata e difesa dal prof. avv. Andrea Guarino ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Borghese n.3;
- della Regione
Toscana rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
nonché
sul ricorso in appello
n.4277/98 proposto dal Comitato Comprensoriale per il NO al Cogeneratore a CNC
del Casone di Scarlino, in persona del Presidente pro-tempore sig.ra Maria
Chiara Pierini e del dott. Renzo Fedi, rappresentati e difesi dai professori
Massimo Luciani e Federico Sorrentino e dall’avv. Franco Zuccaro ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi due in Roma, Lungotevere
delle Navi n.30;
contro
il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
- della Società
Ambiente s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Guarino, Roberto
Righi ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
in Roma, Piazza Borghese n.3;
- della Regione
Toscana rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento
della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Firenze - Sezione II -
n.145 del 5/2/1998;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 12 luglio 2002 relatore il Consigliere Giancarlo
Montedoro. Uditi, l'Avv. Luciani, l'Avv. Zuccaro, l'Avv. Righi e l'Avv. Andrea
Guarino;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato prot.
n.879737 del 12/4/1996 la Società Ambiente è stata autorizzata ad installare ed
esercire nello stabilimento del Casone di Scarlino un impianto per la produzione
di energia elettrica mediante turboalternatore ed ad utilizzare come
combustibile i residui (rifiuti) di cui all’allegato n.1 del D.M. ambiente
16/1/1995.
Si
tratta in particolare di un impianto di potenza termica di 65 MW, alimentato
con i residui di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 11), 14), 19) e 20)
dell’allegato 1 al d.m. ambiente 16/1/1995, contenente norme tecniche per il
riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dei residui
derivanti da cicli di produzione e consumo.
Tale
autorizzazione, secondo i ricorrenti in appello, è stata rilasciata
sull’erroneo presupposto che i veri e propri rifiuti inseriti nel ciclo di
combustione dovessero per ciò solo considerarsi semplici residui in quanto tali
assoggettabili in sede di riutilizzo ad una normativa assai meno rigorosa di
quella prevista per lo smaltimento dei rifiuti.
Avverso
tale decreto proponevano ricorso con domanda di sospensione, il riferito
Comitato ed il signor Renzo Fedi, lamentando:
a)
Violazione e falsa applicazione degli artt.2, 3, 6 lett. d)
del d.p.r. 10/9/1982 n.915, in riferimento alla normativa comunitaria in
materia di definizione e trattamento dei rifiuti.
Secondo
conforme e costante giurisprudenza comunitaria ed interna costituzionale, le
leggi nazionali in contrasto con le direttive comunitarie devono essere
disattese dal giudice nazionale.