IMPOSSIBILE, PER L’ASL, ISTITUIRE UNA PROPRIA ANAGRAFE DEI RESIDENTI
TRASFERIMENTO TEMPORANEO ED ETA’ DEI FIGLI
REGOLAMENTO ANAGRAFICO: Trasmissione dati
REGOLAMENTO
ANAGRAFICO: Trasmissione dati.
QUESITO DEL
03/05/2004
Quesito
La regione Lombardia, nell'ambito del progetto "carta regionale dei
servizi" ha individuato l'ASL della Provincia di Milano 1 quale Azienda
Sanitaria sul cui territorio estendere il progetto.
Tra le attività necessarie per lo sviluppo dell'iniziativa è previsto ,fra
l'altro, l'invio a tutti gli assistiti della " Carta Regionale dei
Servizi" che sostituirà l'attuale libretto sanitario.
A tale proposito l'ASL -distrtto 4- di Legnano ha richiesto, a questo Ufficio
Anagrafe entro il 2 aprile p.v. ,l'anagrafe completa su tracciato record.
Considerato che tutti i pareri fino ad ora forniti da codesto Ministero
ribadiscono che NON E' CONSENTITO IN NESSUN CASO IL TRASFERIMENTO DELL'ANAGRAFE
PRESSO ENTI DIVERSI DAL COMUNE, si chiede se tale richiesta è legittima e
quindi deve essere accolta dagli uffici anagrafici.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
La Responsabile dell'ufficio anagrafe Silvia Cucchetti
Risposta
Si fa riferimento al quesito con cui è stato segnalata l'intenzione della
locale A.S.L. di realizzare una propria “Anagrafe Provinciale dei residenti”,
con un flusso informatico dei dati anagrafici proveniente dai Comuni.
Al riguardo, è da rilevare che l'istituzione di tale "banca-dati"
risulta in contrasto con la normativa anagrafica, la quale, com'è noto, è
riservata allo Stato e confligge con i princìpi in materia di trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici.
Invero, anche la stessa A.S.L, come ogni altro soggetto pubblico, è tenuta a
rispettare le disposizioni vigenti che regolano l'utilizzabilità delle
risultanze anagrafiche da parte di amministrazioni pubbliche, nonché la loro
consultabilità da parte di persone estranee agli uffici pubblici.
Peraltro, lo stesso Garante ha sottolineato l'esigenza che la gestione
informatica dei flussi documentali, debba avvenire in un quadro preciso di
garanzie per la tutela dei dati in parola.
In tal senso è stato predisposto il regolamento di gestione dell'INA-SAIA, nel
quale sono previste, fra l'altro, le modalità di accesso da parte di soggetti
pubblici e privati alle informazioni demografiche, sicché si rende necessario
ricondurre l'attività in parola nel più ampio quadro del sistema dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi, istituito con legge n. 26/2001 presso il Ministero
dell'Interno.
A tal proposito, questa Direzione Centrale, a seguito della sperimentazione
INA-SAIA, ha elaborato un sistema informatico di comunicazione fra Comuni,
Ministero dell'Interno, e le PP.AA., denominato "back-bone INA".
In attesa, quindi, della definizione del procedimento relativo alla
pubblicazione del regolamento di gestione dell'INA-SAIA, la cennata ASL,
essendo una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
n. 165/2001 e fermo restando che non è consentito il trasferimento
dell’anagrafe presso enti diversi dal Comune, potrà essere destinataria della
disposizione di cui all'art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 223/1989, nonché della
previsione di cui all'art. 2, della legge n. 63/1993 che estende la possibilità
di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte
di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, ottenendo i dati
strettamente necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
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