IMPOSTA DI BOLLO: ESENTI OSSERVAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI
PRG: astensione dei consiglieri portatori di interessi
Risoluzione del 31/03/2003 n
Risoluzione del
31/03/2003 n. 76
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Oggetto:Comune di .... - Imposta di bollo - Osservazioni al piano strutturale, alregolamento urbanistico e alle varianti urbanistiche(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo: Il Comune di ....... ha posto un quesito sull'applicazionedell'imposta di bollo alle osservazioni al piano strutturale, al regolamentourbanistico e alle varianti urbanistiche, evidenziando che l'Ufficio delregistro competente - al quale sono state inviate dal Comune di .... leosservazioni, per la regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo - haritenuto che nell'ipotesi in argomento l'imposta non e' dovuta. A sostegno della propria tesi l'Ufficio ha richiamato la risoluzionedel Ministero delle Finanze prot. n. 391009 del 22 febbraio 1993, che tral'altro precisava: "...Sono al contrario esenti dall'imposta di bollo lejosservazioni' al P.R.G. in quanto lo scritto redatto dal soggettointeressato non puo' essere ricondotto nella nozione di jistanza'. Edinfatti l'atto in questione non e' finalizzato ad ottenere una pronuncia diun organo della pubblica amministrazione, ma si sostanzia in una meraconsiderazione critica tesa ad esprimere un giudizio su un determinatoaspetto tecnico-giuridico del P.R.G.; giudizio che e' diretto agli organicompetenti anche al fine che, astrattamente, puo' essere di collaborazioneper il buon andamento dell'attivita' amministrativa...". Il Comune interessato, al contrario, e' dell'opinione che leosservazioni al piano strutturale sono da considerare istanze a tutti glieffetti e quindi soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3della tariffa allegata al 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'impostanella misura di à 10,33 per ogni foglio per "Ricorsi straordinari alPresidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memoriediretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazionedello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi eassociazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali,nonche' agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri,tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o ilrilascio di certificati, estratti, copie e simili...". A sostegno delle proprie argomentazioni richiama l'articolo 25, commi4 e 5, della legge regionale della Toscana 16 gennaio 1995, n. 5: "Entro iltermine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunquepuo' presentare osservazioni. Nel caso in cui siano pervenute osservazioniil Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncianuovamente sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modificheconseguenti alle osservazioni pervenute". La legge regionale citata dal comune, emanata nel rispetto della legge