IMPOSTE SU TRASFERIMENTO DI IMMOBILI PER PIANI DI RECUPERO
Direttiva per il rinnovo del contratto di lavoro
Risoluzione del 11/12/2002 n
Risoluzione del 11/12/2002 n. 383 - Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Istanza di interpello - Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Dr .... notaio -
Agevolazioni per i Trasferimenti di immobili nei confronti di soggetti che
attuano piani di recupero - Art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Documento
in fase di trattamento redazionale.)
Oggetto:
Istanza di interpello - Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Dr .... notaio
- Agevolazioni per i Trasferimenti di immobili nei confronti di soggetti che
attuano piani di recupero - Art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con l'istanza di interpello, proposta dal notaio Dr....., concernente
l'abrogazione o meno dell'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 a
seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33, c.3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il Dr....- notaio, nell'istanza presentata presso la Direzione
Regionale ha fatto presente che, l'articolo 33 comma 3 della legge
finanziaria 2001 (legge 388/2001) ha introdotto un regime di favore per i
trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati e che l'art. 5 della legge 168/1982 gia' stabiliva un
regime agevolato - piu' favorevole rispetto a quello previsto dall'articolo
33 - per i trasferimenti di immobili posti in essere nell'ambito di piani di
recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata; inoltre evidenzia
il mancato coordinamento tra le norme richiamate.
In proposito chiede se e' da ritenersi ancora in vigore il regime di
cui all'articolo 5 della legge 168 in quanto non espressamente abrogato.
Ha infine precisato di avere in sospeso il ricevimento di un atto di
compravendita interessato dal quesito.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Secondo l'interpellante l'articolo 5 della legge n. 168 e' ancora in
vigore in quanto non espressamente abrogato e quale norma speciale rispetto
alla norma di regime introdotta dall'articolo 33 comma 3 della legge n.
388/2000.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA DELL'AGENZIA
L'art. 5 della legge 168/1982 stabilisce che "Nell'ambito dei piani di
recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purche'
convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978,
n. 457 ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano
il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in
misura fissa... ".
I piani di recupero, individuati dall'articolo 28 della legge
457/1978, "prevedono la disciplina per il recupero degli immobili dei
complessi edilizi degli isolati e delle aree (...) anche attraverso
interventi di ristrutturazioni urbanistiche". Inoltre, hanno come
destinazione "le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende
opportuno
il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante
interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e
alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso" (art. 27 della legge
457/1978). Si tratta dunque di uno strumento attuativo che nasce per
adattare il tessuto edilizio e urbanistico esistente a finalita' specifiche.
La giurisprudenza costante (Consiglio di Stato sez. IV del 27 febbraio
1996, n. 181, Consiglio di Stato sez. V del 20 novembre 1989, n. 749)
individua, all'interno della pianificazione urbanistica attuativa, da un
lato gli strumenti a destinazione indifferenziata, quali il piano
particolareggiato e il piano di lottizzazione convenzionata, e dall'altro
gli strumenti per l'insediamento di particolari tipi di costruzione e/o
attivita' per la realizzazione di speciali finalita' urbanistiche. Rientrano
in questa seconda categoria i piani di recupero del patrimonio edilizio e
urbanistico, che hanno per fine l'eliminazione di particolari situazioni di
degrado e percio' devono prevedere interventi su edifici da recuperare o
risanare.
Sotto tale aspetto il piano di recupero e' strumento piu' complesso
rispetto al piano particolareggiato dovendo, a differenza di quest'ultimo,
valutare la compatibilita' del tessuto preesistente con le nuove esigenze
urbanistiche, e potendo rivedere, quindi, l'assetto urbanistico con ad
esempio differente distribuzione dei lotti, reperimento di aree di interesse
pubblico, riassetto delle vie di comunicazione.
Tali caratteristiche del piano di recupero emergono in modo chiaro
dagli articoli dal 27 al 31 della piu' volte citata legge n. 457, ove e'
ripetutamente sottolineata la relazione tra piano di recupero, patrimonio
edilizio e interventi preordinati alla conservazione, al risanamento, alla
ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
Per queste peculiarita' il Consiglio di Stato si e' piu' volte
pronunciato sull'illegittimita' di un piano di recupero che riguardi aree
quasi completamente inedificate (Consiglio di Stato sez. IV del 27 febbraio
1996, n. 181)
D'altro canto l'art. 33 comma 3 della legge 388/2001 prevede che "I
trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della
normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1%
e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che
l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal
trasferimento."
Con riferimento agli acquisti di fabbricati, nella circolare 31
ottobre 2001 n. 11 e' stato precisato che l'agevolazione compete solo nel
caso di "utilizzazione edificatoria" e che tale intervento consiste
"...nella demolizione e ricostruzione integrale".
Risulta, pertanto, evidente la diversita' dell'articolo 33 di cui si
e' appena detto e quella dell'articolo 31 della legge 457/1978, il quale
prevede che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio possano
consistere in:
"a) interventi di manutenzione ordinaria
b) interventi di manutenzione straordinaria
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo
d) interventi di ristrutturazione edilizia
e) interventi di ristrutturazione urbanistica"
Si tratta dunque di un'ampia gamma di interventi in cui la
ricostruzione del manufatto e' solo una delle possibili attivita' necessarie
per la ridefinizione del tessuto urbanistico - edilizio.
Pertanto, pur riconoscendo la natura di piano particolareggiato, il
piano di recupero opera su specifici fronti, diversi da quelli interessati
dagli altri piani particolareggiati. Infatti, il primo riguarda zone in cui
esiste gia' un tessuto urbanistico - edilizio che deve essere recuperato,
mentre gli altri si riferiscono ad aree di espansione urbanistica.
In conclusione, l'Agenzia condivide la soluzione interpretativa
prospettata dall'interpellante riconoscendo la vigenza del regime di favore
stabilito dall'art. 5 della legge n. 168/1982 - piu' favorevole rispetto a
quello stabilito per i piani particolareggiati dall'articolo 33, comma 3,
della legge 388/2000 - poiche' la normativa sui piani di recupero, non
espressamente abrogata, costituisce, per la particolare finalita', norma
speciale rispetto a quella di regime enunciata nella legge 388 del 2000.
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