IMPRESE: POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' MORALE
Solo le modifiche edilizie cambiano la destinazione d'uso
REPUBBLICA
ITALIANA N. 3380/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8855 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, (Quinta
Sezione) ANNO 2002
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8855 del
2002 proposto dalla Gimini Costruzioni S.a.s. di Nicola Ciccarelli
& C., rappresentato e difeso dagli avv.
Carlo Sarro, Emanuele D’Alterio e Gianluca Lemmo, con domicilio eletto in Roma, piazza di Spagna 35 ;
CONTRO
il Comune di Poggibonsi, in persona
del sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
per
l’annullamento
della sentenza del TAR della
Toscana, sezione seconda, 28 giugno 2002 n. 1980;
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Vista la memoria dell’appellante;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del
28 marzo 2003 il Consigliere Aldo Fera;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
il Comune di Poggibonsi, dopo aver
aggiudicato alla Gimini Costruzioni due appalti, relativi ai lavori di
adeguamento di edifici scolastici alle norme in materia di prevenzione incendi,
di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, con atto in data 1 ottobre 2001
(seguito dalla determinazione n. 1524 del 19 ottobre 2001), ha deciso di
revocare le aggiudicazioni e di procedere all’escussione delle cauzioni
provvisorie presentate a garanzia delle offerte. Il motivo della revoca è stato
indicato nella considerazione che ,"in sede di verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del d.p.r. n. 34/ 2000 e
l'articolo 75 del d.p.r. n. 554/ 1999 dichiarati in sede di gara dall'impresa
risultata aggiudicataria, è emersa la presenza di una causa di esclusione dalle
gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici e divieto dalla stipulazione
dei relativi contratti. " La causa di esclusione, come è stato acclarato
nel corso del giudizio di primo grado, è stata individuata nel fatto che il
rappresentante legale della società, signor di Nicola Ciccarelli, era stato
condannato alla pena complessiva di un anno e tre mesi di reclusione, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di falsità
materiale commessa da pubblico ufficiale e di corruzione per un atto contrario
i doveri d'ufficio, commessi nel 1991. Con il medesimo atto l'amministrazione
comunale ha aggiudicato uno dei due appalti all'impresa RITEC.
Il Tar della Toscana, con la
sentenza specificata in rubrica, ha respinto il ricorso presentato dalla società
Gimini Costruzioni, che con il presente appello contesta le conclusioni cui è
giunto il primo giudice e chiede l'annullamento degli atti impugnati.
L'appellante ribadisce i motivi del
ricorso incentrati sulla:
1)
violazione
degli articoli 7 e 10 della legge 241 del 1990, sotto il profilo che
l'amministrazione non avrebbe esternato le ragioni per le quali ha disatteso le
osservazioni formulate dall’impresa a seguito della comunicazione dell’avvio
del procedimento.
2)
L'amministrazione
non ha valutato l'incidenza della condanna penale sulla natura fiduciaria del
rapporto e quindi non ha considerato che il reato era stato commesso nel 1992,
sanzionato solo nel 1997, per fatti e circostanze riguardanti altra società. E
inoltre che i sensi dell'articolo 445 del codice di procedura penale il reato
era estinto.
3)
L'autocertificazione
richiesta ai candidati faceva riferimento ad una norma (articolo 17 del d.p.r.
n. 34/ 2000), che alla data di pubblicazione del bando aveva cessato la proprie
vigenza (essendo entrato in vigore l'articolo 75 del d.p.r. n. 554/ 1999,
integrato con il d.p.r. n. 412 del 30 agosto 2000).
4)
Il
Tar della Toscana ha pronunciato la condanna del ricorrente alle spese senza
decidere sull'eccezione di irregolarità della costituzione in giudizio dell'amministrazione
comunale intimata.
Le controparti non sono costituite
nei giudizi di appello.
DIRITTO
L’appello è infondato.
La società Gimini Costruzioni
ripropone, in questa sede, i motivi che, a suo avviso, inficerebbero la
legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Poggibonsi aveva
revocato l'aggiudicazione nei suoi confronti di due appalti di lavori pubblici,
avendo riscontrato "in sede di verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all'articolo 17 del d.p.r. n. 34/ 2000 e l'articolo 75
del d.p.r. n. 554/ 1999 dichiarati in sede di gara dall'impresa risultata
aggiudicataria, … la presenza di una causa di esclusione dalle gare d'appalto
per l'esecuzione di lavori pubblici e divieto dalla stipulazione dei relativi
contratti. " Causa di esclusione individuata nel fatto che il
rappresentante legale della società, signor di Nicola Ciccarelli, era stato
condannato alla pena complessiva di un anno e tre mesi di reclusione, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di falsità
materiale commessa da pubblico ufficiale e di corruzione per un atto contrario
i doveri d'ufficio, commessi nel 1991.
Con il primo motivo l'appellante
deduce la violazione degli articoli 7 e 10 della legge 241 del 1990, sotto il profilo
che l'amministrazione non avrebbe esternato le ragioni per le quali ha
disatteso le osservazioni da lei formulate a seguito della comunicazione
dell’avvio del procedimento. L'assunto non può essere condiviso, in quanto il
principio secondo il quale " le
norme di cui all'art. 7