IMPUGNATIVA ATTO DI CONVOCAZIONE
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6038/2007
Reg.Dec.
N. 9787 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Pietrantuono Alessandro,
rappresentato e difeso dagli avv.ti
Ferdinando Scotto e Raimondo Nocerino, ed elettivamente domiciliato presso il dott. Gian Marco Grez, in Roma, via Lungotevere
Flaminio, n. 46 – IV B;
contro
Comune di Conca della Campania, in persona del Sindaco pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'
avv.to Antonio Palma, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma,
via Foro Traiano, n. 1/a, presso lo studio Palma & Schettini;
Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del Governo
della provincia di Caserta, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
Cinquegrana Domenico, Accinno Paolo, Calce Franco, D'Errico
Achille, De Luca Gennarino, Di Caprio Antonio, Di Spirito Angelo, Pellegrino
Anna Maria, Simone Mario, Riccio Fortunato, Pellegrino Vittorio, Imbriglio
Lelio, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 7614/2006;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio delle amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Alla pubblica udienza del
16-10-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Scotto, l’Avv.
Masiani per delega dell’Avv. Palma e l'Avv. dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto
e in diritto quanto segue:
F
A T T O E D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza
il Tar per la Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da
Pietrantuono Alessandro, n.q. di cittadino residente nel Comune di Conca della Campania
e di consigliere comunale dello stesso Comune, avverso:
- la nota prot. 2263/Area
II/EE. LL. del 19.07.05, con la quale il Prefetto della Provincia di Caserta
aveva convocato in via d’urgenza il Consiglio Comunale di Conca della Campania,
in seduta straordinaria di prima convocazione per il giorno 27 luglio 2005, ed
in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2005, per l’approvazione del
bilancio di previsione 2005, corredato dalla relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2005/2007;
- la deliberazione n. 6 del
27.07.05, con la quale il Comune di Conca della Campania ha rigettato la
questione preliminare sollevata dal ricorrente e la deliberazione n. 10 del
27.07.05 (entrambe impugnate con motivi aggiunti), con cui il Comune di Conca
della Campania ha esaminato ed approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2005, la relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2005/2007 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007.
Il giudice di primo grado ha
ritenuto che la convocazione del consiglio comunale rappresenti un atto
meramente preparatorio, privo di effetto lesivo e che un consigliere comunale
non è legittimato ad impugnare le deliberazioni adottate dall’organo cui
appartiene ad eccezione della denunzia dei vizi propri del subprocedimento di
deliberazione, che si concretino in violazioni procedurali direttamente lesive
del munus rivestito dal consigliere comunale.
Pietrantuono
Alessandro ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione e il Comune di
Conca della Campania, il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del
Governo della provincia di Caserta si sono costituiti in giudizio, chiedendo la
reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa
è stata trattenuta in decisione.
2. Con il ricorso in appello
Pietrantuono Alessandro deduce che:
- la deliberazione di
approvazione del bilancio è stata impugnata non per il suo contenuto, ma
l’effetto di illegittimità derivata del vizio attinente alla convocazione del
consiglio comunale;
- la convocazione del
consiglio comunale da parte del Prefetto è avvenuta al di fuori dei presupposti
previsti dalla legge ed ha rappresentato una lesione del munus pubblicum
del consigliere comunale;
- non sarebbe comunque
applicabile alla fattispecie l’art. 39, comma 5 del d. Lgs. n. 267/2000;
- sarebbe stata omessa la
comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorso in appello è
privo di fondamento.
Il ricorrente non sembra
contestare il difetto di legittimazione ad impugnare il contenuto della
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del bilancio, ma sostiene
che tale deliberazione, impugnata con motivi aggiunti, sarebbe travolta in caso
di annullamento dell’atto di convocazione del consiglio comunale.
L’oggetto del giudizio
consiste, quindi, nel verificare l’ammissibilità del ricorso proposto avverso
l’atto di convocazione da parte del Prefetto; ammissibilità esclusa dal Tar
atteso il carattere meramente preparatorio dell’atto.
L’ammissibilità del ricorso
va esclusa anche sulla base di considerazioni ulteriori rispetto a quelle
indicate dal giudice di primo grado.
Premesso che il ricorrente
ha partecipato alla seduta del consiglio comunale e che, quindi, alcun impedimento
alla partecipazione è a lui derivato dall’anticipazione della convocazione
disposta dal Prefetto, si osserva che con l’atto di convocazione il Prefetto si
è sostituito ad un adempimento di competenza del Sindaco e che solo
quest’ultimo è il soggetto legittimato a dolersi della sostituzione.
In concreto, è il munus
del sindaco ad essere stato in ipotesi leso dall’atto di convocazione, adottato
in via sostitutiva dal Prefetto; mentre alcuna lesione è derivata al munus
e alle competenze del consigliere comunale.
Inoltre, altro profilo di
inammissibilità del ricorso è costituito dal fatto che il sindaco, dopo l’atto
del Prefetto, abbia provveduto ad adottare un proprio atto di convocazione per
la stessa data indicata dal Prefetto, ma con un ordine del giorno più ampio (v.
doc. n. 3 prodotto in primo grado dal Comune e non contestato).
Anche sotto tale profilo,
alcuna utilità potrebbe derivare dell’annullamento della convocazione del
consiglio comunale disposta dal Prefetto, in presenza di un ulteriore atto di
convocazione del Sindaco, idoneo a sanare ogni eventuale vizio del primo atto
di convocazione.
Sulla base di tali
considerazioni va confermata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
proposto avverso il menzionato atto di convocazione e, di conseguenza, anche
dei motivi aggiunti proposti avverso la successiva deliberazione del consiglio
comunale (non oggetto di specifiche censure se non quelle, reiterate in
appello, di illegittimità in via derivata, senza contestazione del difetto di
legittimazione, dichiarato dal Tar).
3. In conclusione, l’appello
deve essere respinto.
Alla soccombenza
dell’appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura di
Euro 3.000,00 in favore del comune di Conca della Campania e di Euro 3.000,00,
in favore del Ministero dell'interno.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Condanna l’appellante alla
rifusione, in favore di ciascuna parte appellata (comune di Conca della
Campania e Ministero dell’interno), delle spese di giudizio, liquidate nella
somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P.;
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il
16-10-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra
Caracciolo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Est.
Presidente
Gaetano Trotta
Consigliere Segretario