IMPUGNAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONCORSI INTERNI
REPUBBLICA
ITALIANA N.6568/04REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4313 e 8201
REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sui ricorsi n. 4313/2003 R.G. e n. 8201/2003 R.G. proposti da Impresa
Rocco Magazzile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. Piero G. Relleva, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo, in Roma, Viale Mazzini n. 142;
CONTRO
- Comune di San Donaci, in persona
del sindaco pro tempore, non costituito;
e nei confronti di
- ATI S.I.GE. s.r.l. / Eredi di
Calabrese Rosario Romeo, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Napolitano ed Ernesto Procaccini,
ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76, presso
lo studio dell’Avv. Stefania Iasonna;
PER L'ANNULLAMENTO
1) quanto al ricorso n. 4313/2003 R.G. della sentenza resa dal
T.A.R. per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, n. 2861/2003, pubblicata in
data 3 maggio 2003.
2)
quanto al ricorso n. 8201/2003 R.G. della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Seconda
Sezione di Lecce, n. 4734/2003, pubblicata in data 14 luglio 2003.
Visti i ricorsi in appello con i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Comune di San Donaci e della ATI S.I.GE. s.r.l. / Eredi di
Calabrese Rosario Romeo;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere
Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del
27.1.2004 gli avv.ti Relleva, Paparella e Napolitano i difensori delle parti
come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
F A T T O
Con sentenze n. 2861/2003 del 3
maggio 2003 e n. 3141/2003 del 14 luglio 2003 il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, ha rigettato i ricorsi con i
quali l’Impresa Rocco Magazzile ha chiesto, rispettivamente, l’annullamento del
verbale-provvedimento del 10 marzo 2003 con cui la Commissione di gara del
Comune di San Donaci disponeva l’aggiudicazione a favore della ATI S.I.GE.
s.r.l. / Eredi di Calabrese Rosario Romeo della gara per i lavori di
completamento e di adeguamento di fogna nera comunale, e l’annullamento del
provvedimento dirigenziale dell’8 maggio 2003 n. 115 di aggiudicazione
definitiva della stessa gara alla medesima ATI.
Avverso le predette decisioni
proponeva rituali appelli l’Impresa Rocco Magazzile, deducendo l’erroneità
delle sentenze.
Nel ricorso n. 4313/2003 si è
costituito il Comune di San Donaci; in entrambi i ricorsi si è costituita la
ATI S.I.GE. s.r.l. / Eredi di Calabrese Rosario Romeo per resistere
all’appello.
Con memorie depositate in vista
dell'udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del
27.1.2004 le cause sono state chiamate e trattenute per la decisione, come da
verbale.
D I R I T T O
1. Il Collegio ritiene
preliminarmente di disporre la riunione dei giudizi per evidenti motivi di
connessione soggettiva ed oggettiva.
Con riguardo al primo ricorso,
avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. n. 2861/2003, di rigetto del gravame
avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara in questione,
lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, una volta intervenuto l’atto di aggiudicazione definitiva,
autonomamente impugnato dall’Impresa Rocco Magazzile davanti al T.A.R., che ha
deciso con separata sentenza, a sua volta appellata davanti a questo giudice,
viene meno ogni utilità ad una pronuncia in merito.
D’altra parte, occorre rilevare,
al riguardo, che un sedimentato orientamento giurisprudenziale di questo
Consiglio, condiviso dal Collegio, ha messo in rilievo come l’aggiudicazione
provvisoria di un appalto o di un servizio pubblico abbia natura di atto
endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse
della ditta che non è risultata vincitrice, lesione, appunto, che si verifica
soltanto con l’aggiudicazione definitiva. L’impresa non aggiudicataria ha non
l’onere ma la mera facoltà di impugnare immediatamente l’aggiudicazione
provvisoria. L’aggiudicazione definitiva, da parte sua, non è atto meramente
confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisce
integralmente i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta, comunque,
una nuova ed autonoma valutazione rispetto alla stessa, pur facendo parte della
medesima sequenza procedimentale. Ne consegue che l’aggiudicazione definitiva
necessita sempre di impugnazione autonoma, anche se è già stata impugnata
quella provvisoria. Se quest’ultima è stata impugnata immediatamente ed
autonomamente, la parte ha perciò l’onere di impugnare, in un secondo momento,
pure l’aggiudicazione definitiva sopravvenuta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9
giugno 2003, n. 3243; Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2074; Cons.
Stato, Sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6128).
Il primo ricorso va, quindi,
dichiarato improcedibile.
2. Il Collegio, a questo punto,
passa all’esame del secondo ricorso, avverso la sentenza del T.A.R. n.
4734/2003 sull’impugnazione del provvedimento dirigenziale del Comune di San
Donaci dell’8 maggio 2003 n. 115 di aggiudicazione definitiva dell’appalto in
questione.
Si può prescindere dall’esame
delle eccezioni di inammissibilità proposte dalla ATI S.I.GE. s.r.l. / Eredi di
Calabrese Rosario Romeo per mancata notifica dell’appello presso il procuratore
costituito e per genericità, in quanto il ricorso è comunque infondato nel
merito, e va perciò rigettato.
Con il primo motivo il ricorrente
lamenta la mancata rilevazione, ad opera del giudice di primo grado, della
violazione, da parte della Commissione, delle norme sul procedimento di gara in
quanto la ATI S.I.GE. s.r.l. / Eredi di Calabrese Rosario Romeo, poi
aggiudicataria, avrebbe presentato una sorta di doppia offerta, inserendo due
fogli nella medesima busta, causando, così, il rischio di turbativa delle
operazioni di gara.
Il motivo è infondato.
E’ agevole riscontrare che nella
fattispecie in esame non si rinviene una ipotesi di presentazione di una doppia
offerta, né comunque una modalità di presentazione della stessa da parte
dell’ATI S.I.GE. s.r.l. / Eredi di Calabrese Rosario Romeo in grado di
pregiudicarne la legittimità. Quest’ultima ATI, nell’inserire nella relativa
busta l’offerta economica per la gara in questione, osservando le modalità
previste dal bando di gara, provvedeva a compiegare l’offerta, al fine di
tutelare la segretezza della stessa, evitando la possibilità di una lettura in
controluce dell’importo indicato, in altro foglio, contenente l’indicazione, a
matita, di due numeri in cifre, senza l’indicazione del ribasso offerto. Tale
circostanza non può comunque inficiare la validità dell’unica offerta
presentata dall’ ATI S.I.GE. s.r.l. / Eredi di Calabrese Rosario Romeo in modo
completo e conforme alle regole della gara, non potendosi ritenere che quanto
indicato nell’altro foglio presente nel plico possa essere idoneo a spiegare
alcun effetto. Infatti, l’apposizione di due numeri in cifre, inconciliabili
fra loro, peraltro indicati solo a matita, non integra il contenuto minimo di
una offerta economica.
D’altra parte il Consiglio di
Stato si è già pronunciato nel senso dell’assoluta invalidità di una offerta
economica formulata con l’uso della matita (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio
2002, n. 512).
Né, d’altra parte, dalle
circostanze sopra indicate possono essere fondatamente avanzati rischi di
turbativa delle operazioni di gara, con particolare riferimento alla
possibilità di eventuali comportamenti non corretti da parte della Commissione,
atteso che l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte
partecipanti si è svolta in seduta pubblica.
Correttamente il T.A.R. ha ritenuto
legittimo il comportamento della Commissione di gara nella valutazione
dell’offerta in esame.
Con il secondo mo......