IMPUGNAZIONE DI ATTI DI ORGANIZZAZIONE
FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE AL SEGRETARIO: SERVE UN ATTO FORMALE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ
CORTE
DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 25 settembre 2009 n. 20642 - Pres. Carbone, Rel.
Amoroso - L.G. (Avv. Scaffidi) c. Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca Scientifica (Avv.ra Stato) e Centro servizi amministrativi per la
Provincia di Messina del Ministero dell'Istruzione (oggi Ufficio Scolastico
Provinciale di Messina) (n.c.) - (dichiara la giurisdizione del giudice
amministrativo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.
1678/06 del 5 aprile 2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina,
previa disapplicazione del decreto dirigenziale del C.S.A. (Centro Servizi
Amministrativi) di Messina prot.n. 2444/2 del 20.6.2003 nella parte in cui
aveva decurtato dall'organico dei collaboratori scolastici per l'anno
scolastico 2003/2004 n. 152 posti, riconosceva all'odierna ricorrente il
diritto al conferimento delle supplenze annuali per detto anno scolastico negli
istituti della provincia di Messina fino al 31.8.2004, condannando il Ministero
ed il C.S.A., in solido, al risarcimento del danno in forma specifica,
costituito dal riconoscimento del servizio nel periodo di mancata occupazione e
dei danni patrimoniali pari a tutti gli emolumenti che i lavoratori avrebbero
dovuto percepire nel suindicato periodo.
2. Avverso questa
pronuncia con ricorso dell'8 maggio 2006 proponevano appello il Ministero
dell'istruzione ed il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di
Messina, deducendo che erroneamente era stata rigettata l'eccezione di difetto
di giurisdizione dell'A.G.O..
Rilevavano, in proposito,
che nel pubblico impiego privatizzato l'elemento determinante ai fini della
giurisdizione era pur sempre la sussistenza del rapporto di lavoro; presupposto
questo che mancava nella fattispecie, potendo vantare i ricorrenti, aspiranti
al conferimento di supplenze annuali e temporanee, inseriti in una graduatoria
provinciale ad esaurimento, solo una mera aspettativa in relazione ad atti di
natura organizzativi di carattere generale ed aventi efficacia su tutto il
territorio nazionale.
Deducevano inoltre che
era errata anche la pronunzia sull'an, in quanto fondata sulla pretesa
illegittimità della riduzione di organico a scapito del personale già in
servizio per fare luogo al personale già impegnato in lavori socialmente utili,
dal momento che la disposta decurtazione non aveva determinato una tale
riduzione di organico, ma semplicemente della graduatoria degli aspiranti al
conferimento delle supplenze. Conseguentemente, doveva ritenersi errata anche
la pronunzia sul quantum.
3. Con sentenza del 26
febbraio - 14 marzo 2008 la Corte d'appello di Messina dichiarava il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, così riformando la pronuncia di primo
grado; e compensava tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
4. Avverso tale sentenza
L.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato
anche con successiva memoria.
Resiste il Ministero
dell'istruzione con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è
articolato in un unico motivo con cui, denunciando la violazione del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 63, la ricorrente sostiene che nella specie sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario alla cui cognizione sono attratte anche le
questioni aventi ad oggetto l'assunzione nel lavoro pubblico privatizzato, laddove
l'atto amministrativo di determinazione della dotazione organica del personale
supplente (il menzionato decreto del dirigente del C.S.A. di Messina) era stato
richiamato solo al fine della sua disapplicazione.
2. Il ricorso è
infondato.
Ricorre nella specie un
tipico atto organizzativo, quello che determina l'organico del personale (ad
esso è assimilabile il D.M. che determina il numero di supplenze dì docenze
nella scuola), che radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
Questa Corte (Cass. sez.
un., 8 novembre 2005, n. 21592) ha infatti ritenuto che in materia di lavoro
pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, risulta che le controversie
concernenti (secondo il criterio dell'oggetto della controversia in base al
quale non è sufficiente la mera impugnazione dell'atto amministrativo) gli atti
recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle
amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto - quali
atti presupposti, rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti
di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni
di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto
presupposto - spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Anche più recentemente
questa Corte (Cass. sez. un., 13 luglio 2006, n. 15904) ha ribadito in
proposito che ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, (nel testo
modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29, trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 63) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte
le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle p.a. in
ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli
atti amministrativi adottati dalle p.a. nell'esercizio del potere loro
conferito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1, (riprodotto nel D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 2) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei
principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i
rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo
esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli
stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti,
costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a
connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum.
Cfr. anche Cass. sez. un., 9 febbraio 2009, n. 3052, secondo cui spettano alla
giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le
controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento
di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa
disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente
il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non
conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le
amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione
degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può
infatti operare in tal caso il potere di disapplicazione previsto dal D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 63, comma 1, il quale presuppone che sia dedotto in causa un
diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come
nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza
di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento.
4. Il ricorso va quindi
rigettato con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla soccombenza consegue
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo
giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni
Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice
amministrativo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo
giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00, (duecento) per esborsi ed in
Euro 2.000,00, (duemila) per onorario d'avvocato ed oltre IVA, CPA e spese
generali.
Così deciso in Roma, il
26 maggio 2009.
Depositata in Cancelleria
il 25 settembre 2009.
......