IN QUOTA B L'INDENNITA' DI DIRETTORE AL SEGRETARIO
ANTICIPO DEGLI STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
REPUBBLICA ITALIANA N
REPUBBLICA
ITALIANA N. 2/2009/QM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
composta
dai magistrati
dott. Lucio Todaro
Marescotti Presidente
dott. Rocco Di Passio Consigliere
dott. Luigi Di Murro Consigliere
dott. Stefano Imperiali Consigliere
relatore
dott.ssa Rita Loreto Consigliere
dott. Piergiorgio Della Ventura Consigliere
dott. Luigi Cirillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla questione di
massima n. 252/SR/QM del registro di segreteria, proposta dalla Procura
Generale presso la Corte dei conti nei giudizi di appello:
▫ n. 27591 del
registro di segreteria, proposto dall’INPDAP contro il dott. Gennaro CORTAZZO e
avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Toscana n. 309 del
15.6.2006, pendente presso la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale
d’Appello;
▫ n. 29507 del
registro di segreteria, proposto dall’INPDAP contro il dott. Renzo REBECCHI e
avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Lombardia n. 116 del
20.2.2007, pendente presso la Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello;
Visti gli atti e i
documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica
udienza dell’8.4.2009, con l’assistenza del segretario sig.ra Adele Mei: il
consigliere relatore dott. Stefano Imperiali; il vice procuratore generale
dott. Fiorenzo Santoro per la Procura Generale; l’avv. Dario Marinuzzi per
l’INPDAP; l’avv. Giuseppe Franco Ferrari per la Di.C.C.A.P. (Snalcc - Fenal - Sulpm) - CONFSAL e per l’Associazione
Professionale Nazionale della Categoria dei Segretari Comunali e Provinciali
“Giovan Battista Vighenzi”; l’avv. Giovanni Sciacca per l’Associazione
Nazionale Segretari Autonomie Locali; l’avv. Carmine Pascucci per il dott.
Renzo Rebecchi; l’avv. Domenico Iaria per il dott. Gennaro Cortazzo e anche, su
delega dell’avv. Vittorio Chierrone, per l’Unione Nazionale Segretari Comunali
e Provinciali; l’avv. Antonello Langiu per l’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 309 del 2006, la Sezione Giurisdizionale per la
Toscana ha riconosciuto al dott. Gennaro Cortazzo, già segretario generale del
Comune di Siena, il diritto al computo dell’indennità di direzione generale
nella quota di pensione prevista dall’art. 13 comma 1 lettera A) del d.lgs. n.
503 del 1992. La sentenza è stata impugnata dall’INPDAP con appello iscritto al
n. 27591 e assegnato alla Seconda Sezione Centrale d’Appello.
Con sentenza n. 116 del
2007, la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia ha riconosciuto lo stesso
diritto al dott. Renzo Rebecchi, già segretario generale del Comune di Cremona.
La sentenza è stata impugnata dall’INPDAP con appello n. 29507, assegnato alla
Prima Sezione Centrale d’Appello.
Con ricorso depositato
il 28.1.2009, la Procura Generale presso questa Corte ha chiesto, con
riferimento ad ambedue i giudizi appena ricordati, che le Sezioni Riunite in
sede giurisdizionale si pronuncino sulla seguente questione di massima: “Se l’indennità di direzione generale dei
segretari comunali e provinciali sia computabile o meno nella quota di pensione
prevista dall’art. 13, co. 1, lett. a, del decreto legislativo 30.12.1992 n.
503 (c.d. quota A)”.
2. Con
memoria depositata il 20.3.2009, il dott. Gennaro Cortazzo, rappresentato e
difeso dall’avv. Domenico Iaria, ha preliminarmente evidenziato che il
direttore generale di un Comune o di una Provincia, “pur essendo investito di compiti e funzioni che valgono a conferirgli
una posizione differenziata rispetto a quella degli altri dirigenti, è esso
stesso un dirigente”. Ciò posto, ha affermato che l’indennità riconosciuta
ai segretari comunali e provinciali cui è stato affidato l’incarico di
direttore generale ha “una chiara ed
inequivoca natura corrispettiva”; “accede
e, per così dire, partecipa della stessa natura e funzione della retribuzione
di posizione di cui, giusta la previsione dell’art. 44 del CCNL, costituisce
una componente aggiuntiva”; nonostante la “temporaneità o revocabilità dell’incarico di direzione generale”,
carattere ormai comune agli incarichi dell’“intera
dirigenza pubblica privatizzata”, è un’indennità “fissa (ovvero predeterminata nel suo ammontare mensile al momento del
conferimento dell’incarico) e continuativa (ovvero corrisposta con cadenza
mensile per tutta la durata di tale aggiuntiva funzione dirigenziale”; la
sua “piena quiescibilità” non è
esclusa dal fatto che “l’esatta
quantificazione” dell’indennità è rimessa, come peraltro avviene anche per
la retribuzione di posizione, “all’autonomia
dei singoli enti”; non spetta al segretario in disponibilità perché è
un’indennità “direttamente e strettamente
correlata” a una funzione aggiuntiva, ma ciò non ha alcuna conseguenza ai
fini della sua “quiescibilità in fascia A”;
è soggetta allo stesso “trattamento
contributivo delle altre voci stipendiali costituenti il trattamento
fondamentale” e richiede pertanto “analogo
trattamento in sede di erogazione pensionistica”.
Ha
pertanto concluso per il computo dell’indennità anche nella quota A del trattamento
pensionistico.
3. Con
memoria depositata il 27.3.2009, il dott. Renzo Rebecchi, rappresentato e
difeso dagli avvocati Carmine Pascucci, Antonio Pascucci e Antonio Di
Silvestro, ha sostenuto che “il compenso
de quo è corrisposto annualmente, è predeterminato da ciascun ente (se si
avvale della facoltà di conferire l’incarico) secondo la complessità
organizzativa e le risorse di bilancio, è la controprestazione di una funzione,
quella di Direttore Generale, prevista dall’Ordinamento dell’Ente (Statuto e
Reg. Org.vo) e trae origine da fonte normativa generale applicabile su tutto il
territorio nazionale (CCNL dei Segretari Comunali)”. Inoltre, in
applicazione della tesi restrittiva, “dal
confronto tra le uguali posizioni giuridiche del Direttore Generale assunto ad
hoc e del Direttore Generale ex Segretario comunale emerge una ingiustificata
disuguaglianza e discriminazione, in quanto per il primo, a parità di
prestazioni e di prelievo contributivo, si assicura un trattamento
pensionistico integrale (tutto in quota ordinaria altrimenti detta in quota A);
per il secondo, il deteriore trattamento della c.d. quota B”.
Ha
concluso per la pensionabilità dell’indennità anche in quota A, prospettando
altresì, in via subordinata, un’illegittimità costituzionale per contrasto con
gli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.
4. Hanno
proposto interventi ad adiuvandum:
l’Associazione Nazionale Segretari Autonomie Locali - ANSAL, rappresentata e
difesa dall’avv. Giovanni Sciacca; l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali, rappresentata e difesa dall’avv.
Antonello Langiu; l’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali,
rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Chierrone; la Di.C.C.A.P. - CONFSAL,
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari; l’Associazione
Professionale Nazionale della Categoria dei Segretari Comunali e Provinciali
“Giovan Battista Vighenzi”, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco
Ferrari.
In tutti
gli atti di intervento, è stato chiesto il riconoscimento della pensionabilità
dell’indennità di direzione in quota A, in ragione della sua natura
retributiva, fissa e continuativa. L’ANSAL e l’Agenzia Autonoma hanno anche
affermato che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.
5. Con
memoria depositata il 27.3.2009, l’INPDAP ha in primo luogo eccepito
l’inammissibilità degli interventi ad
adiuvandum, proposti da soggetti che “non
erano parti nel giudizio di appello rispetto ai quali è stata sollevata la
questione di massima” in esame.
“Nel merito”, ha affermato che “la disciplina all’esame”, desumibile
dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959, modificati e integrati
dall’art. 30 del d.l. n. 55 del 1983 convertito con modificazioni nella legge
n. 131 del 1983, è “congegnata in forma
tale da non consentire l’aggravio della spesa pensionistica sulla base di
scelte discrezionali dell’Ente locale datore di lavoro, che ben può
legittimamente attrib......