INCOMPATIBILITÀ DEL REVISORE
Contributi 2011 per le Unioni di Comuni
N
N. 00529/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2010,
proposto da Toma Donato, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliana Terzano, con
elezione di domicilio in Campobasso, via Pirandello n. 37,
contro
Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in
Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II, n. 29,
nei confronti di
Del Cioppo Vittorio, controinteressato, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Marina De Maioribus, con domicilio eletto
in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)la deliberazione del Consiglio
Comunale di Campobasso n. 19 del 7.7.2010, avente a oggetto la nomina del
collegio dei revisori dei conti per il triennio 2010-2013, nella parte in cui è
nominato a componente iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili il dott. Vittorio Del Cioppo; 2)tutti gli atti preordinati, connessi
e conseguenti; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a essere
nominato componente del collegio dei revisori dei conti di Campobasso, in luogo
del suddetto controinteressato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione e le memorie difensive
dell’Amministrazione intimata e della parte controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, la
relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;
Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da
verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente dottore commercialista, avendo
presentato la propria candidatura per la nomina nel collegio dei revisori dei
conti del Comune di Campobasso, ed avendo appreso dell’elezione di un altro
professionista che egli ritiene ineleggibile, insorge per impugnare i seguenti
atti: 1)la deliberazione del Consiglio Comunale di Campobasso n. 19 del
7.7.2010, avente a oggetto la nomina del collegio dei revisori dei conti per il
triennio 2010-2013, nella parte in cui è nominato a componente iscritto
all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili il dott. Vittorio Del
Cioppo; 2)tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti. Il ricorrente
chiede, altresì, la declaratoria del suo diritto a essere nominato componente
del collegio dei revisori dei conti di Campobasso, in luogo del suddetto
controinteressato. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa
applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.) artt. 235 e 236, violazione
dell’art. 2399 codice civile, violazione del D.P.R. 6.3.1998 n. 99 art. 39,
violazione del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
violazione degli artt. 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione, eccesso e sviamento
di potere, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta, travisamento dei fatti;
2)ineleggibilità, incompatibilità e inidoneità del candidato eletto;
3)ineleggibilità per espletamento delle stesso incarico di revisore contabile
nel Comune di Campobasso in altri due trienni precedenti (2002-2004,
2004-2007).
Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo
l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Si costituisce la parte controinteressata, per
resistere nel giudizio.
Con l’ordinanza collegiale n. 266 del 2010, questa
Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente. La misura è
confermata in appello con ordinanza n. 5324/09 del Consiglio di Stato, Sezione
quinta.
Con l’ordinanza presidenziale n. 187 del 2011, sono
disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione dà esecuzione.
All’udienza del 22 giugno 2011, la causa viene
introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III – Il dottore commercialista Del Cioppo, odierno
controinteressato, eletto con otto voti, nella seduta del Consiglio Comunale
del 7 luglio 2010, quale componente del collegio dei revisori dei conti del
Comune di Campobasso, in effetti – come dedotto dal ricorrente – aveva già
ricoperto il medesimo incarico nei trienni 2002-2004 e 2004-2007. Inoltre, nel
periodo dal 9.10.2008 al 1°.12.2009, il medesimo controinteressato aveva
ricoperto la carica di Presidente di una società interamente partecipata e
controllata dal Comune di Campobasso. Il Collegio, alla luce dei fatti, ritiene
di poter condividere la prospettazione del ricorrente che denuncia, in tale
situazione, una palese compromissione dell’imparzialità, dell’indipendenza e
dell’idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti,
dalla quale discende l’ineleggibilità ovvero l’insanabile incompatibilità del
professionista controinteressato alla carica di revisore presso il Comune di
Campobasso.
Invero, a tenore dell’art. 236, primo comma, del testo
unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i revisori
dei conti degli enti locali, valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al
primo comma dell’art. 2399 del codice civile. Per l’art. 2399, primo comma, del
codice civile, <<non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti,
decadono dall’ufficio …lett. c) coloro che sono legati alla società o alle
società da questa controllate o alle società che la controllano, o a quelle
sottoposte a un comune controllo, da un rapporto di lavoro o......