INCOMPATIBILITA' PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
RIMOZIONE DEI RIFIUTI NOCIVI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA N. 6407/05
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 726 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in
appello n.726/2005, proposto da De Crescenzo Maurizio, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Stefano Filippini I. Cacciavillani e L. Manzi, elettivamente domiciliato
presso quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5;
CONTRO
la Provincia di
Verona, rappresentata
e difesa dagli avv.ti G. Biamcardi e S. Gattamelata, elettivamente
domiciliata presso il secondo in Roma,
via di Monte Fiore n. 22;
e nei confronti
di Franceschini Franco,
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Sala, A. Leoni e N. Paoletti
elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Tortolini n. 34.
per la riforma
del sentenza TAR
Veneto, sez. 2°, n. 358 del 20.2.2004, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da De
Crescenzo Maurizio;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio della Provincia
di Verona e del sig. Franceschini;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27.5.2005, relatore il
consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì per le parti gli avv.ti L. Manzi,
C. Cacciavillani per delega di I. Cacciavillani, S. Gattamelata e G. Cosentino
per delega di N. Paoleti;
Ritenuto
e considerato in fatto ed in diritto:
FATTO
Con l’appello in
epigrafe, il sig. De Crescenzo ha riferito che il Consiglio Provinciale di
Verona, con deliberazione n. 58 dd. 10 settembre 2003, aveva provveduto ad
eleggere, ai sensi dell’art. 234 T.U. n. 327/2000, i tre revisori e che per la
categoria degli iscritti nel registro dei revisori contabili, con funzione di
presidente, conseguivano Franceschini voti 14 e De Crescenzo voti 5; che il
Franceschini era Presidente del collegio sindacale della società provinciale
Azienda trasporti di Verona ed all’indomani dell’elezione rassegnava le
dimissioni da tale incarico per restare Presidente del collegio provinciale dei
revisori; che, ritenendo ineleggibile il Franceschini per incompatibilità tra
le due funzioni, impugnava detta deliberazione davanti al TAR Veneto, che con
la sentenza in epigrafe respingeva il ricorso.
Ha quindi
dedotto quanto segue:
-ai sensi dell’art.
236 del T.U. 267 del 2000 e dell’art. 2399 cod. civ., non possono essere eletti
e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che sono legati alla società da un
rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita”, ipotesi
che ricorreva nella specie;
-in via
subordinata, questione di costituzionalità dell’art. 234 del T.U. 267 del 2000,
nella parte in cui assegna l’elezione del collegio dei revisori al consiglio
comunale o provinciale, per violazione dell’art. 97 Cost., atteso che in tal
modo l’organo controllato si eleggeva il proprio controllore.
Ha rilevato in
particolare che il TAR avrebbe dovuto applicare le disposizioni del diritto
societario nella loro organica
sistematicità e non correggerle con i principi propri dell’esercizio della
funzione pubblica.
Si sono
costituiti in giudizio la provincia di Verona ed il controinteressato,
chiedendo il rigetto dell’appello.
In particolare
l’Amministrazione ha rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di costituzionalità
in quanto proposta dal ricorrente in primo grado solo con memoria ed inoltre in
caso di accoglimento comporterebbe il travolgimento della nomina anche degli
altri due revisori, senza la notifica
del ricorso.
Ha poi precisato
che oggetto della controversia era la nomina del collegio dei revisori della
Provincia di Verona e non la nomina del collegio sindacale di una società per
azioni e comunque la
disposizione di cui l’appellante lamentava la violazione corrispondeva all’art.
2399 c.c. nel testo in vigore dal 1°.1.2004, mentre nella specie la
deliberazione impugnata era del 10.9.2003; che l’art. 236 T.U. n. 267/2000 non
configurava alcuna ipotesi di ineleggibilità bensì solo di incompatibilità per
cui non poteva essere dichiarata alcuna decadenza a carico del dott.
Franceschini, il quale il giorno successivo all’elezione si era dimesso
dall’incarico di sindaco della società APTV; che comunque l’incarico di sindaco
non poteva essere considerato rapporto continuativo di prestazione d’opera
retribuita.
Il
controinteressato ha svolto dei rilievi analoghi a quelli della Provincia.
Tutte le parti
hanno presentato memoria conclusiva.
Alla pubblica
udienza del 27.5.2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza TAR Veneto, sez. 2°,
n. 358 del 20.2.2004, è stato respinto il ricorso proposto da De Crescenzo
Maurizio avverso la deliberazione del Consiglio provinciale di Verona n. 58 del
10.9.2003, avente ad oggetto la nomina dei componenti dell’organo di revisione
economico-finanziaria della Provincia, nella parte in cui elegge a presidente
del collegio dei revisori il dott. Franco Franceschini.
Avverso detta
sentenza ha proposto appello il De Crescenzo, mentre la Provincia ed il
Franceschini resistono all’impugnativa.
2. L’appello è infondato.
2.1. Priva di
pregio è la doglianza fondamentale dell’appellante secondo cui il Franceschini,
essendo Presidente del collegio sindacale della società provinciale Azienda trasporti di Verona, era
ineleggibile a componente dell’organo di revisione per......