INCOMPATIBILITA' SE ESISTE UN INTERESSE IMMEDIATO E DIRETTO
CERTIFICAZIONE PREVENTIVI 2008
N
N.
931/2008
Reg.
Dec.
N.
10632
Reg. Ric.
Anno 2006
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 10632 dell’anno
2006 proposto da ZAMBON Paola, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco
M. Curato, Rosalia Jevolella e Guido Francesco Romanelli, con i quali è
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’ultimo, via Cosseria
n°5;
c o n t r o
COMUNE di BUDOIA, in persona del sindaco in carica,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Masutti e Luigi Manzi, con domicilio eletto
in Roma, presso lo studio del secondo, via F. Confalonieri n°5;
nonchè
ZAMBON Italo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno
Malattia e Pierluigi Piselli, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio del secondo, via Giuseppe Mercalli n°13;
nei confronti di
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia n°640 del 16
ottobre 2006;
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Budoia e del controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del
giorno 11 dicembre 2007 il consigliere Vito Carella;
Uditi l’avvocato Guido Francesco
Romanelli per l’appellante, l’avvocato Di Ratta su delega dell’avv. L. Manzi
per il Comune di Budoia e l’avv. De Ponte su delega dell’avv. Pierluigi Piselli
per il controinteressato;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
F A T T O
Il Sig. Italo ZAMBON otteneva nel 2003 concessione
edilizia per ristrutturazione di edificio residenziale e presentava nel 2004
una DIA in variante per la realizzazione, in ampliamento, di due porticati
sulla facciata anteriore, assentiti successivamente - essendo state rilevate
dal Comune di Budoia talune difformità– in sanatoria.
La signora Paola ZAMBON, confinante, impugnava in primo
grado la rilasciata concessione edilizia in sanatoria n°1565 del 23.03.2005; il
parere della Commissione Edilizia n°5 dd. 17.03.2005 ; le deliberazioni
consiliari n°10 e 11 datate 3 e 4 marzo 2003, di approvazione, e n°14 del
24.02.2003, di adozione della variante n°5 alle NN. TT. AA. del PRGC di Budoia,
unitamente alla deliberazione della Giunta Regionale n°1454 del 04.06.2004, di
conferma dell’esecutività della medesima variante e l’art.7 del quaderno n°1
delle norme allegate alle NN. TT. AA. della medesima variante; l’art.15 delle
medesime NN. TT. AA., come modificato dalla variante n°5.
Con la gravata sentenza, il Tribunale Amministrativo
Regionale in epigrafe indicato ha respinto il ricorso presentato
dall’interessata, rilevando che:
a. - si può prescindere dall’esame delle eccezioni in
rito, data l’infondatezza nel merito del ricorso ;
b. - è infondata la prima censura, dedotta contro lo
strumento urbanistico in discussione e concernente la pretesa incompatibilità
del progettista del contrastato intervento edilizio, che ha partecipato al voto
sulla deliberazione di approvazione della variante impugnata, dal momento che
questa è entrata in vigore in data 08.07.2004, mentre la sua prima prestazione
professionale, quella per la DIA, è dell’1.12.2004 ed ancora successiva è
quella relativa all’impugnata concessione in sanatoria ;
c. - è inammissibile, consistendo invero in una non
consentita valutazione di merito quella, contenuta nel primo profilo del
secondo motivo, secondo cui i porticati in discussione mal si inserirebbero nel
tessuto edilizio preesistente, non sembrando al Collegio manifestatamente
illogica la contraria valutazione della Commissione edilizia ;
d. - è invece da disattendere l’ulteriore profilo della
seconda censura perché la concessione in sanatoria non contrasta sul punto con
la variante ap......