INCOSTITUZIONALI LE SANZIONI PREVISTE DAI COMMI DA 588 A 590 DELLA FINANZIARIA 2007
50% A COMPENSAZIONE ICI PRIMA CASA
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Relatore TESAURO
Udienza Pubblica del 11/03/2008 Decisione
del 21/05/2008
Deposito del 06/06/2008 Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Norme impugnate: Legge 27/12/2006, n. 296
(legge finanziaria 2007); discussione limitata all'art. 1, c. da 587° a 591° e
1221°.
SENTENZA N. 190
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK
Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle
Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 23 e il 26 febbraio 2007,
depositati in cancelleria il 5 e il 6 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 12 e 13 del
registro ricorsi 2007.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza dell'11 marzo 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi
gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di
Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati
dello Stato Giuseppe Fiengo e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con
ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 5 marzo, ha
promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, di
numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007), fra le quali anche quelle concernenti l'art. 1, commi da 587 a 591, in
riferimento agli artt. 3, 81, 97, 116, 117 e 119 della Costituzione, all'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione), all'art. 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, ed alle norme del Titolo VI del predetto d.P.R. n. 670 del 1972
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificate dalla legge 30 novembre
1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la
riforma tributaria), nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al
d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo
della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse
addetto), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra
atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà
statale di indirizzo e coordinamento), ed al decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 268 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale).
La ricorrente impugna le suddette
disposizioni nella parte in cui stabiliscono che: le amministrazioni pubbliche
statali, regionali e locali devono comunicare annualmente al Dipartimento della
funzione pubblica alcuni dati e, segnatamente, l'elenco dei consorzi di cui
fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della
partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante (comma 587); nel caso di
inosservanza del predetto obbligo (mancata o incompleta comunicazione dei
dati), è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a
favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (comma
588); nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati ed inosservanza
del divieto di erogazione di cui al comma 588, viene detratta dai fondi,
trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato a quella amministrazione nel medesimo
anno, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno
(comma 589); le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per
le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità e crescita
dell'Unione europea (comma 590); i dati raccolti ai sensi del comma 587 sono
pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica.
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
riferisce annualmente alle Camere (comma 591).
Le suddette norme sono – secondo la
Provincia autonoma di Bolzano – costituzionalmente illegittime sotto molteplici
profili.
In primo luogo esse introdurrebbero
anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria provinciale, non
consentiti dal potere di coordinamento della finanza regionale o provinciale.
Esse, inoltre, non conterrebbero principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai
destinatari e non cedevoli, incidenti peraltro sulla materia dell'ordinamento
degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, attribuita alla
potestà legislativa primaria della Provincia dall'art. 8, n. 1, dello statuto
speciale.
Esse arrecherebbero, altresì,
una lesione alla competenza provinciale in tema di finanza locale nonché alla stessa
autonomia finanziaria provinciale, limitando la spesa delle amministrazioni
provinciali e locali relativa alla loro partecipazione in consorzi e società attraverso il meccanismo
sanzionatorio della riduzione dei trasferimenti erariali.
La previsione del meccanismo di
ridimensionamento delle entrate provinciali, in caso di esercizio da parte
della Provincia della propria autonomia di spesa non accompagnata dalla
comunicazione dei dati di cui al comma 587, sarebbe poi irrazionale e tale da
determinare una palese disparità di trattamento fra enti territoriali.
Sarebbe, infine, violato l'art. 104 dello
statuto, non essendo stata rispettata la particolare procedura rinforzata ivi
prevista per la ......