INDENNITÀ DI DIREZIONE GENERALE AI SEGRETARI COMUNALI: -10%
Affidamenti diretti sotto soglia anche per servizi tecnici
L'indennità di direzione generale attribuita ai segretari comunali va
decurtata del 10 per cento
L'indennità
di direzione generale attribuita ai segretari comunali va decurtata del 10 per
cento. Sembra questa la tesi prevalente delle Sezioni regionali della Corte dei
conti, nonostante un'interpretazione differente da parte della Ragioneria
generale dello Stato.
La manovra estiva del 2010 (Dl 78/10) potrebbe, infatti, applicarsi a tale
compenso sulla base di due disposizioni. L'articolo 6, comma 3, prevede, un
taglio del 10% alle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposte ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e a organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo. L'articolo 9, comma 2, prevede invece, una
riduzione del 5% per i compensi sopra i 90mila euro e del 10% per quelli oltre
i 150mila euro. L'indennità di direzione generale corrisposta al segretario
rientra anch'essa in tali limitazioni? In caso di risposta affermativa quale
delle due norme si deve applicare?
Secondo la recente deliberazione 215/2011 della Corte dei conti dell'Emilia
Romagna, in analogia con le deliberazioni 315 e 554/2011 della Lombardia, il
compenso per la direzione generale non può sfuggire all'ambito di applicazione
del taglio secco del 10% previsto all'articolo 6; si opta infatti per una
applicazione generalizzata della decurtazione comprendendovi la remunerazione
delle funzioni di direttore generale attribuite al segretario, alla luce
dell'espresso riferimento letterale ai titolari di incarico di qualsiasi tipo.
Chi la pensa diversamente è la Ragioneria generale dello Stato. In risposta a
una specifica domanda del Comune di Ferrara viene affermato, in una nota del 4
ottobre 2011, che non appare applicabile a tali compensi il taglio del 10% in
quanto l'articolo 6, comma 3, non riguarda i redditi da lavoro dipendente, ma
la remunerazione per l'attività prestata in organi collegiali o nello
svolgimento di incarichi di qualsiasi tipo. E la Rgs ritiene che l'indennità
per lo svolgimento della funzione di direzione generale da parte del segretario
sia una voce che concorre a determinare il trattamento economico complessivo
del soggetto in questione, con il conseguente assoggettamento a quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2.
C'è disparità di vedute anche su un altro tema affine. Ci si è infatti chiesti
se anche i diritti di rogito debbano rientrare nel monte retribuzioni oggetto
del taglio del 5% se superiori a 90mila euro o del 10% se superiori a 150mila
euro. La Corte dei conti del Veneto ha ritenuto che tale compenso non sia da
assoggettare alla riduzione, in quanto la Sezione autonomie – con la
deliberazione 16/2009 – ha escluso tali voci tra quelle utili ai fini del
calcolo della spesa di personale.
Per la Rgs le cose non stanno così, dato che la finalità della disposizione è
totalmente differente. In risposta a un quesito posto dal Comune di Bologna si
precisa che i diritti di segreteria relativi all'attività rogatoria dei
contratti nell'interesse dell'ente rientrano nella nozione di trattamento
economico complessivo. Infatti l'articolo 37 del Ccnl dei segretari comunali e
provinciali del 19 luglio 2001 li menziona tra le voci che contribuiscono a
determinare la struttura della retribuzione in godimento. In conclusione, tale
emolumento va incluso nel trattamento economico su cui operare le decurtazioni
previste dall'articolo 9, comma 2, del Dl 78/2010.
Da Il
Sole 24 Ore del 5-12-2011, pag. 55
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