INDENNITA' DI RISULTATO: OBIETTIVI ANCHE PER I SEGRETARI
FINANZIAMENTI PER FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI PUBBLICI
Deliberazione n
Deliberazione n. 63/pareri/2008
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano Primo Referendario (relatore)
dott. Gianluca Braghò Referendario
dott. Alessandra Olessina Referendario
dott. Massimo Valero Referendario
nell’adunanza dell’11 settembre
2008
Visto il testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21
marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14
gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 5
giugno 2003, n. 131;
Vista la nota in data
24 luglio 2008 con la quale il Sindaco del Comune di Cernobbio ha chiesto un
parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n.
1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i
criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo
7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;
Vista l’ordinanza n. 61 del 4
settembre 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per
l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del
Comune di Cernobbio;
Udito il relatore,
dott. Giancarlo Astegiano;
CON LA PREMESSA CHE
Il Sindaco del Comune
di Cernobbio, con nota in data 24 luglio 2008, ha posto un quesito alla Sezione
“in merito alla legittimità della
corresponsione a posteriori dell’indennità di risultato al Segretario comunale,
per gli anni pregressi, in assenza dei criteri di valutazione, definiti annualmente,
per l’erogazione della stessa”.
OSSERVA
La richiesta di
parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta
nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale
dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono
chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.
La funzione
consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che
la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei
conti.
Con specifico
riferimento alla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Cernobbio, la
Sezione osserva quanto segue.
In merito
all’ammissibilità della richiesta
La Sezione,
preliminarmente, è chiamata a verificare se la richiesta soddisfi le condizioni
di ammissibilità che la giurisprudenza contabile ha delineato con le sue
pronunce.
La prima di esse è
data dalla legittimazione a proporre i quesiti. Al riguardo, questa Sezione,
con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che “non essendo ancora costituito in Lombardia
il Consiglio delle autonomie, previsto dall’art. 7 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l’art. 123 della Costituzione, i Comuni
possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale”.
Pertanto, sotto questo profilo la
richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Cernobbio può essere presa in
esame.
In ordine alle altre
condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:
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