INDENNITA' DI TRASFERTA
AGGIORNATO IL PROGRAMMA DMA
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 7 - Roma, 24 Gennaio 2006
Soppressione indennità di trasferta e indennità supplementari sui titoli di
viaggio- Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria per l'anno 2006)
Direzione Centrale
Sviluppo e Gestione risorse umane
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Soppressione indennità di trasferta e indennità supplementari sui
titoli di viaggio- Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria per l'anno
2006)
SOMMARIO: Soppressione indennità di trasferta e indennità supplementari sui
titoli di viaggio -Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria per l'anno
2006)
Si comunica che la legge n. 266 del 23.12.2005 - legge finanziaria per l'anno
2006 - ha disposto all'art. 1, commi 213 e seguenti la soppressione per tutto
il personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del D.
Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001:
1. dell'indennità di trasferta;
2. delle indennità supplementari sui titoli di viaggio.
In particolare, il comma 214 della citata legge stabilisce che le singole
amministrazioni adottino con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti le
conseguenti determinazioni, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge
e contrattuali.
Pertanto con la presente circolare si dispone che dal 1 gennaio 2006 non è più
possibile liquidare:
- l'indennità di trasferta prevista:
- dall'art. 21, comma 2 lettera a), del CCNL 14.2.2001 per il personale
appartenente alle Aree A, B e C, ai ruoli ad esaurimento ex art. 15 L. n.
88/1989, per i professionisti e i medici;
- dall'art. 4, comma 2 lettera a), dell'Accordo del 18.11.2004 relativo alla
sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5.4.2001, per il
personale dirigente di prima e seconda fascia.
- le indennità supplementari sui titoli di viaggio pari al 5% del costo del
biglietto aereo e al 10% di quello per treno, autobus e nave previste:
- dall'art. 21, comma 2 lettera c), del CCNL 14.2.2001 per il personale
appartenente alle Aree A, B e C, ai ruoli ad esaurimento ex art. 15 L. n.
88/1989, per i professionisti e i medici;
- dall'art. 4, comma 2 lettera c), dell'Accordo del 18.11.2004 relativo alla
sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5.4.2001, per il
personale dirigente.
Ai sensi del comma 215 della predetta legge, tutte le indennità collegate a
specifiche posizioni d'impiego o comunque rapportate all'indennità di trasferta
restano invece stabilite nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
contrattuali e regolamentari.
Resta invariata la disciplina dettata dalla circolare n. 113/03 relativamente
al rimborso delle spese connesse alla trasferta, ad eccezione del rimborso
delle spese di viaggio aereo da corrispondere, ai sensi del comma 216 della
legge finanziaria, al personale che si reca in missione all'estero, nel limite
del costo del biglietto per la classe economica indipendentemente dalla durata
del viaggio.
Per effetto del successivo comma 217 inoltre non è più dovuta la maggiorazione
sull'indennità di trasferta prevista per le missioni all'estero.
La normativa incompatibile con le presenti disposizioni è disapplicata dal 1
gennaio 2006.
Il Direttore Generale
Crecco
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