INDENNIZZI PER ESPROPRIAZIONI DI FATTO
PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE A UN PUBBLICO INCANTO
Sentenza 191/2006
Sentenza 191/2006
Giudizio
Presidente
MARINI
Relatore
VACCARELLA
Camera di Consiglio del
08/03/2006
Decisione del
03/05/2006
Deposito del
11/05/2006
Pubblicazione in G. U.
Massime:
SENTENZA N. 191
ANNO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
espropriazione per pubblica utilità – Testo B), trasfuso nell'art. 53, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità – Testo A), promossi con ordinanze del 22 ottobre 2004 e del 5
maggio 2005 dal Tribunale amministrativo per la Calabria sui ricorsi proposti
da Marzano Fabrizio ed altri contro il Ministero dell'interno ed altri e da
Carè Ilario contro il Comune di Nardodipace, iscritte ai numeri 36 e 425 del
registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 7 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2006
il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 ottobre 2004 (n. 36 del 2005),
il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in
riferimento agli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), nella parte in cui devolve
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi
per oggetto […] i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo
unico», segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sia intervenuta
prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001.
1.1.– Il giudizio, introdotto nell'anno 2000, nel corso
del quale il dubbio è stato prospettato, ha avuto origine da una causa
intentata dagli eredi del titolare di un fondo, oggetto di accessione
invertita, contro ......