INDEROGABILITA' DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
AMBITO OPERATIVO DELLE SOCIETA' MISTE
CORTE
DEI CONTI
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Parere
n. 7/Par./2007
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte,
nell’adunanza del 27 giugno 2007,
composta dai Magistrati:
Dott. Ivo MONFELI
Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI Consigliere
Dott.
Giuseppe Maria MEZZAPESA
Referendario Relatore
Visto l’art. 100, comma 2,
della Costituzione;
Visto il testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.
1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti;
Visto il Regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il
quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione
Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000
e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7,
comma 8;
Vista la deliberazione della
Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad
oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività
consultiva;
Vista la richiesta proveniente
dalla Città di Torino dell’ 11 giugno 2007, avente per oggetto un quesito in
tema di somme da riscuotere a titolo di interessi relative a un tributo di
propria competenza;
Vista l’Ordinanza n. 11/2007, con
la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione
per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Giuseppe
Maria Mezzapesa;
Udito il relatore;
Ritenuto in
FATTO
La
Città di Torino, con proprio regolamento delle entrate tributarie adottato ex
articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto che sono dovuti,
sulle somme accertate come dovute e sulle somme oggetto di provvedimenti di
rateazione del pagamento, interessi in misura del 5% annuo.
Questa
previsione trova applicazione anche con riguardo agli interessi sulle somme
dovute alla stessa Città, quale Ente impositore, in materia di accertamento e
riscossione della tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu).
Rileva
tuttavia lo stesso Comune che sempre più frequentemente uffici pubblici
periferici si trovano nell’impossibilità di assolvere la detta tassa
completamente e alle scadenze previste, a causa della insufficienza dei fondi
trasferiti dallo Stato agli uffici periferici.
Pertanto,
la Città di Torino, nella richiesta di parere formulata a questa Sezione
Regionale di controllo, dichiara che è propria intenzione deliberare la
sospensione del pagamento delle somme dovute a titolo di competenza ovvero
annualità pregresse con successiva rateazione del pagamento di queste ultime,
sulla base di quanto previsto dal citato regolamento delle entrate tributarie,
tenuto conto delle difficoltà in cui si dibatte la finanza statale ed infine in
considerazione della circostanza per cui la rinuncia degli interessi in favore
dello Stato non sembra configurare un danno erariale.
Tanto
premesso, ai sensi legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8, la Città di
Torino chiede un parere in merito alla possibilità, per l’Ente impositore, di
rinunciare alle somme maturate e maturande a titolo di interesse dovute da
uffici pubblici periferici e relative al tributo di propria competenza.
MOTIVAZIONI
DELLA DECISIONE
La funzione consultiva delle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7,
comma 8, della Legge n.131 del 2003 che, innovando nel sistema delle
tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni,
le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
Con deliberazione approvata
nell’adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli
indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando,
in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo
della funzione.
Occorre pertanto verificare
preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello
oggettivo, al fine di accertare l’ ammissibilità della richiesta in esame:
1) Requisito soggettivo:
La legittimazione a richiedere
pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante
la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge,
rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.
I pareri richiesti dai comuni,
dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati “di norma” per il
tramite del Consiglio delle autonomie locali.
L’inesistenza dell’organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla
richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione “di
norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da
parte degli enti.
Infine la richiesta può
considerarsi ammissibile solo se proveniente dall’Organo rappresentativo
dell’Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia,
Sindaco). La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Torino, ente
legittimato, ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.
Sotto il profilo soggettivo,
dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.
2) Requisito oggettivo:
I pareri sono previsti, dalla Legge
n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.
L’ambito oggettivo di tale
locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato
atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n.
5/2006 del 26 maggio 2005, deve ritenersi ......