INDICAZIONE DEI TERMINI PER L'ESPROPRIAZIONE
Acquedotti: per la localizzazione non serve variante al PRG
N
N.3991/2002
Reg. Dec.
N. 7526
Reg. Ric.
Anno 1993
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D
E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al
NRG 7526 dell’anno 1993 proposto dal COMUNE DI NOLA, in persona del sindaco in
carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Manzo e Franco Musco,
con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via F.S. Nitti n. 3, presso lo
studio del secondo;
contro
GRAZIANO MICHELE E SIANO GILDA,
rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Izzo, Michele A. Franco e
Riccardo Satta Flores, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma,
Piazza Cinque giornate n. 2;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale della Campania, sez. I, n.177 del 10 giugno 1993;
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dei signori Michele Graziano e Gilda Siano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 16 aprile 2002 il consigliere Carlo Saltelli;
Udito
l’avvocato De Cesare, su delega dell’avvocato Musco, per la parte appellante e
l’avvocato Satta Flores per gli appellati;
Ritenuto in fatto
e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con
sentenza n. 177 del 10 giugno 1993 il Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sez. I, annullava la delibera del consiglio comunale di Nola n. 62
del 24 settembre 1987 (relativa all’approvazione del progetto esecutivo per la
costruzione di 19 aule scolastiche della scuola elementare di via Feudo) ed il
decreto del Sindaco di Nola n. 12452 del 13 giugno 1990 (che disponeva
l’occupazione di urgenza dei fondi occorrenti alla realizzazione delle predette
aule), accogliendo il ricorso proposto dai signori Michele Graziano e Gilda
Siano, comproprietari dei beni occupati e da espropriare, siti nel Comune di
Nola, in catasto al foglio 21, particella 1589, are 8,37.
Ad
avviso dei primi giudici erano infatti fondati il quinto motivo di censura
proposto nei confronti della indicata delibera consiliare, non essendo stati
fissati i termini entro cui dovevano iniziarsi e compiersi i lavori e le
espropriazioni, e il nono motivo appuntato nei confronti del decreto di
occupazione, in quanto la localizzazione dell’opera era in contrasto con le
vigenti previsioni urbanistiche, l’area interessata essendo destinata a zona
semintensiva (secondo il programma di fabbricazione) o a zona agricola (secondo
le previsioni del piano regolatore generale adottato.
Avverso
tale statuizione ha proposto appello il Comune di Nola, deducendone la nullità
per ripetute e insanabili violazioni del principio del contraddittorio, nonché
l’erroneità in quanto il primo atto della procedura espropriativa, rispetto al
quale doveva stabilirsi la effettiva fissazione dei termini di cui all’articolo
13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, era da considerare la delibera della
Giunta municipale n. 946 del 15 luglio 1987 (ratificata dalla delibera
consiliare n. 59 del 28 luglio 1987), nella quale i termini in argomento erano
stati effettivamente indicati, e non già la impugnata delibera consiliare n. 62
del 24 settembre 1987; ciò senza contare che le opere di edilizia scolastica
erano ope legis di pubblica utilità
ed i relativi lavori indifferibili ed urgenti, circostanza che rendeva
legittima l’operato dell’Amministrazione, essendo condizionato esclusivamente
all’inizio dei lavori entro nei tre anni successivi all’approvazione del
progetto; sottolineava infine che non vi era alcun contrasto dell’opera da
realizzare con lo strumento urbanistico in vigore, l’individuazione delle aree
essendo stata operata dall’apposita commissione
ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 1975 n. 412.
Gli appellati si sono
costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo
all’esame della Sezione i motivi di censura assorbiti dalla pronuncia di primo
grado.
D I R I T
T O
I.
E’ controversa la legittimità della delibera n. 62 del 24 settembre 1987 del
Consiglio Comunale di Nola, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione di n. 19 aule della scuola elementare 1° Circolo
in località via Feudo, e del decreto n. 12452 del 13 giugno 1990, con il quale
il Sindaco di Nola ha autorizzato l’occupazione temporanea in via d’urgenza
dell’area (in catasto al foglio 21, particella 1589, di are 8,37) di proprietà
dei signori Michele Graziano e Gilda Siano, da espropriarsi per la costruzione
delle predette aule.
Il
Comune di Nola ha chiesto la riforma della sentenza n. 177 del 10 giugno 1993,
con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I, ha
annullato i predetti atti su ricorso degli interessati, deducendone l’erroneità
e l’ingiustizia alla stregua di tre motivi di censura.
Resistono gli
appellati che hanno anche riproposti i motivi di censura svolti in primo grado
e non esaminati.
II. Al riguardo la
Sezione osserva quanto segue.
II.1. Con il primo
motivo di appello, rubricato “Nullità del giudizio di 1° grado e/o nullità
dell’impugnata sentenza per ripetute ed insanabili violazioni del principio del
contraddittorio”, il Comune di Nola si duole del fatto che la segreteria del giudice
di primo grado non gli avrebbe comunicato la data dell’udienza di discussione
della causa, né lo avrebbe informato della variazione di assegnazione della
predetta causa dalla terza alla prima sezione, non consentendogli di svolgere
le proprie difese, malgrado fosse ritualmente costituito in giudizio.