INDICAZIONE LUOGO DI EMIGRAZIONE PER NOTIFICA ATTI PROCESSUALI
AL CONSIGLIERE NON SPETTA IL CONTROLLO SU INTERE AREE DI ATTIVITA'
QUESITI ANAGRAFE
QUESITI ANAGRAFE
Circolare 11/2003. Precisazioni.
Gradirei ricevere chiarimenti circa la Circolare Ministeriale n. 11/2003. Non
risulta infatti chiaro se agli studi legali, per la notifica di atti
processuali, gli Ufficiali d'Anagrafe possano rilasciare, anche verbalmente,
notizie circa il luogo di emigrazione o se tali notizie possano essere
rilasciate agli studi legali (a un soggettto munito di idonea delega) solo
sotto forma di certificazione. Tale aspetto risulta importante in quanto i
certificati sono soggetti al bollo e ai diritti di segreteria salvo sussistano
particolari esenzioni.
È stato chiesto di conoscere se, in base al contenuto della circolare
11/2003, relativa alla tematica della notifica degli atti giudiziari da parte
di studi legali, possa anche essere conosciuto il luogo di emigrazione di una
persona a cui debba essere notificato o comunicato un atto non processuale da
parte di altre categorie.
Al riguardo, occorre premettere che tra le finalità dell' attività
certificativa rientra anche quella di far partecipare a terzi vicende contenute
nei registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche (art. 1, lett. f d.P.R. n. 445/2000) e che gli atti anagrafici hanno
carattere pubblico (art. 1 legge 24 Dicembre 1954 n. 1228).
In proposito, occorre rilevare, altresì, che l’ esigenza di conoscere il luogo
di emigrazione di un soggetto può essere finalizzata ad una soluzione
consensuale dell’eventuale controversia, circostanza questa che può anche
trovare fondamento nella stipulazione di specifiche pattuizioni contrattuali
tra le parti interessate (transazione, compromesso, etc.).
Sull’ argomento risulta, inoltre, utile richiamare il dettato dell’ art. 177,
comma 3, del codice della privacy, il quale prevede il rilascio delle copie
integrali degli atti dello stato civile nei confronti dei soggetti cui l’atto
si riferisce, “oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e
concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente
rilevante”.
In relazione a tanto, si ritiene che, a fronte di una espressa e motivata
richiesta da parte dell’interessato o di un suo rappresentante munito di idonea
delega, nella quale venga evidenziata l’ esigenza di tutelare una posizione
giuridica, concreta, attuale e personale, cioè riferibile al soggetto
richiedente, sia possibile certificare da parte del Comune, nelle forme e nei
modi previsti, il luogo di emigrazione del soggetto.
L’ istanza andrà certamente respinta quando non ricorra una situazione giuridica
che abbia le caratteristiche sopradescritte ovvero, quando a seguito di un
bilanciamento degli interessi, prevalga l’ esigenza di privacy (cambiamento di
sesso o generalità del soggetto che ha trasferito la residenza).
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