INDICAZIONI DI GARA PER FORNITURA SOFTWARE NON PIU' IN COMMERCIO
OBBLIGO DI DENUNCIA PER ATTIVITA' A RISCHIO DI DANNO ERARIALE
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA N. 5181/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5789 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2004
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello n.5789 del
2004, proposto dalle società EXON
s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, Roberto Riggetti e
STEMAR SERVIZI E SISTEMI s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica
Vladimir Muzitano Foutes, in proprio e quali componenti del raggruppamento
temporaneo d’impresa da esse costituito, rappresentate e difese dagli Avv.ti
Giuseppe Cappotti del Foro di Verona e
Carlo Mola del Foro di Roma, con domicilio eletto in Roma, via Timavo n. 3,
presso lo studio del secondo;
contro
la società INFORMATICA TRENTINA
s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, Dott. Ivano Dalmonego,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Alberto Romano e Prof. Franco
Pellizzer, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 1,
presso lo studio del primo ;
e nei
confronti
della Soc. ELETTRODATA s.p.a., non
costituita;
per la
riforma
della sentenza del Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – Sede di Trento
(dispositivo n. 19/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato il 3 maggio 2004 –
sentenza n. 324/2004 Reg. Sent.) con cui è stato rigettato il ricorso R.G. n.
81/2004 promosso dagli attuali appellanti ed aventi ad oggetto l’annullamento
dell’atto/provvedimento in data 22 dicembre 2003, prot. n. 1110/ac di esclusione
dalla gara per la licitazione privata per la stipula di una Convenzione per la
fornitura di 3000(tremila) computer comprensivi di dispositivi hardware,
software e di servizi opzionali; dei verbali della commissione, dell’eventuale
provvedimento di aggiudicazione della predetta gara e se necessario del
relativo bando, nonché dei provvedimenti di ammissione delle altre ditte
partecipanti.;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della soc. ELETTRODATA s.p.a;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 10 maggio 2005, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi!Fine dell'espressione imprevista,
altresì, gli Avv. C. Mola e A. Romano!Fine dell'espressione imprevista;
Pubblicato il dispositivo n. 291
del 2005
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E
DIRITTO
1.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige,
sede di Trento ha respinto il ricorso proposto dalle attuali appellanti avverso
l’esclusione dalla licitazione privata indetta dalla società Informatica
Trentina s.p.a. per la stipula di una Convenzione per la fornitura di 3000 computer
comprensivi di dispositivi hardware, software e di servizi opzionali e per la
condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica e al
risarcimento dei danni, ritenendo infondato l’unico articolato motivo di
appello con il quale erano dedotti profili vari di violazione di legge ed
eccesso di potere.
Le
interessate - le quali avevano presentato domanda di partecipazione alla gara dichiarando di costituirsi in
raggruppamento temporaneo, con EXON s.r.l. capogruppo, ed, essendovi state
ammesse, avevano conseguito l’aggiudicazione provvisoria, per avere raggiunto
il miglior punteggio finale, ma erano state successivamente escluse dalla gara,
con nota prot. n. 11110/ac del 22 dicembre 2003 (oggetto diretto e principale
dell’impugnazione) per avere
presentato un’offerta incompleta e parziale – hanno proposto appello,
impugnando dapprima il dispositivo della sentenza, ed hanno quindi integrato le
proprie difese a seguito del deposito della sentenza, riproponendo in questa sede le ragioni difensive dedotte in primo
grado.
Nel
giudizio si è costituita la controinteressata (e non anche la stazione
appaltante) resistendo all’impugnazione in rito e nel merito.
La
causa è stata portata all’udienza pubblica di discussione del 10 maggio 2005 e
trattenuta in decisione.
2.
Si può prescindere dalle numerose eccezioni sollevate dalla difesa
dell’appellata, essendo l’appello palesemente infondato nel merito.
La
controversia si incentra sull’obbligo inderogabile della ditta partecipante
alla gara di presentare un’offerta completa in ogni sua parte, in conformità
alle condizioni specificate nello schema di convenzione, nel Capitolato tecnico
e/o nel disciplinare di gara, secondo quanto discende dalla clausola contenuta
nel punto 5 del Disciplinare che espressamente prevede l’esclusione delle
offerte contenti eccezioni o riserve o,
comunque, incomplete e/o parziali.
E’
avvenuto che, a fronte del Capitolato tecnico - che espressamente prevedeva
(punto 4.2), fra l’altro, che l’aggiudicataria installasse e rendesse operativi
sui personal computer base i dispositivi softwarre opzionali (fra i quali “SW
Ghost tipo I”, nella versione “Symatntec Ghost 7.5 Corporate Edition”), e che si impegnasse “a proprie spese ad installare ai personal computer il software per
protezione antivirus e/o il software Ghotst”, prodotti che “dovranno agire sia sul singolo personal
computer, sia in rete e dovranno essere forniti nella loro ultima versione”
– e di uno schema di offerta economica predisposta, nelle singole voci, dalla
stessa stazione appaltante, le attuali appellanti hanno invece formulato
un’offerta economica che, alla voce relativa al suddetto dispositivo software
opzionale (“Symatntec Ghost 7.5 Corporate Edition”), piuttosto che
l’indicazione di un prezzo, hanno apposto la dicitura “uscito dalla distribuzione”, mentre dalla generalità delle altre
partecipanti il prezzo è stato compiutamente indicato anche per quanto riguarda
la componente in questione.
E’
fuori discussione, nella presente controversia, che il prodotto, espressamente
indicato nel capitolato e nello schema di offerta economica predisposti dalla stazione appaltante, non
fosse più in distribuzione.
Tuttavia
non può essere condivisa la tesi secondo cui tale evenienza rendeva
impossibile, per tale limitato profilo, la prestazione richiesta, con ciò
stesso esonerando l’offerente dalla formulazione del prezzo.
Invero,
in linea di principio, allorché il disciplinare di una pubblica di fornitura
preveda l’evoluzione tecnica dei prodotti dedotti in oggetto, obbligando i
partecipanti a fornire, nel caso di aggiudicazione, la versione aggiornata del
prodotto, l’indicazione puntuale di caratteristiche tecniche, contenuta nel
capitolato e, come nella specie, nello schema di offerta economica in cui devono
essere indicati i prezzi, non serve ad altro che ad individuare i requisiti
minimi del prodotto che sono destinati, comunque, ad essere integrati, dai
requisiti propri della versione aggiornata.
Nel caso in esame, ciascuno degli
elementi rispetto ai quali dovevano essere analiticamente indicati i prezzi, è
stato assunto ad oggetto della prestazione (e così doveva essere considerato
dai partecipanti) per le sue caratteristiche tecniche essenziali, integrate, in
ragione degli obiettivi espressi dalla stazione appaltante, dalle
caratteristiche della versione aggiornata di quel prodotto, alle condizioni
economiche indicate nell’offerta.
Ne consegue che è del tutto
irrilevante la circostanza che l’elemento in contestazione fosse già presente,
in commercio, nella versione evoluta e
non più in quella indicata nello schema di offerta, in quanto, per espressa
previsione delle clausole del bando, la già verificatasi evoluzione tecnica era
di per sé destinata ad integrare il contenuto della prestazione richiesta.
L’evento verificatosi, non
soltanto non impediva, ma anche, a maggior ragione, non esonerava i......