INDICAZIONI IN MATERIA DI SPONSORIZZAZIONI
VIGILANZA SULLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON PARITARIE
Prescrizioni del Garante [art
Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 20 settembre
2006
Bollettino del n. 75/settembre 2006
Le sponsorizzazioni nella p.a. e la protezione dei dati - 20 settembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di
protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE; d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196);
Vista la disciplina rilevante in materia di contratti di sponsorizzazione nella
pubblica amministrazione;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSO:
Sono pervenuti a questa Autorità alcuni quesiti da parte di pubbliche
amministrazioni che hanno manifestato l'intenzione di concludere contratti di
sponsorizzazione con soggetti privati. In particolare si chiede di conoscere se
tali iniziative siano compatibili con la normativa in materia di protezione dei
dati personali.
Le richieste pervenute pongono problematiche comuni che vanno esaminate
congiuntamente. Atteso l'ingente numero dei soggetti interessati dalle suddette
iniziative, il Garante, in riferimento ai profili di propria competenza,
ritiene di dover adottare un provvedimento al fine di assicurare il rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla
protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice).
1. Temi prospettati
Le questioni sottoposte a questa Autorità riguardano la liceità delle
iniziative che talune pubbliche amministrazioni intendono assumere, nell'ambito
delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, con riferimento
alla possibilità di:
a) inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio di un privato, in qualità
di soggetto sponsorizzatore (c.d. sponsor), all'interno del documento del
soggetto pubblico recante comunicazioni inviate o consegnate agli utenti;
b) riservare al medesimo privato uno spazio pubblicitario destinato a contenere
un messaggio promozionale all'interno del documento recante comunicazioni
inviate o consegnate dal soggetto pubblico a propri dipendenti, utenti e datori
di lavoro (es.: estratto conto previdenziale, certificazione unica dei redditi–
Cud, cedolino dello stipendio);
c) inserire materiale pubblicitario nell'involucro contenente il cedolino dello
stipendio;
d) utilizzare dati personali per differenziare, con riferimento alle modalità indicate
nei punti b) e c), i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei
destinatari delle comunicazioni (es.: sesso, età, zona di residenza, reddito ed
attività lavorativa).
2. Trattamento di dati personali
L'adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni della prestazione
dedotta in un contratto di sponsorizzazione non implica necessariamente che
siano trattati dati personali, come nel caso in cui i destinatari della
comunicazione siano indeterminati. Non si è, ad esempio, in presenza di un
trattamento di dati personali rispetto al nome, ditta, logo o marchio inserito,
attraverso banner pubblicitari, nei siti Internet istituzionali delle
amministrazioni, oppure nella cartellonistica applicata ad impalcature per il
restauro di immobili pubblici.
Al contrario, qualora pongano in essere un'attività contrattuale del tipo
indicato in ciascuno dei casi rappresentati nel punto 1, le pubbliche
amministrazioni effettuano un trattamento di dati personali, in quanto
utilizzano nominativi ed indirizzi di utenti, dipendenti e datori di lavoro al
fine di realizzare una comunicazione istituzionale e, contestualmente, di
veicolare un nome, una ditta, un marchio dello sponsor o, in taluni casi, anche
un messaggio promozionale.
Il problema sotteso all'adempimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
delle obbligazioni indicate nel punto 1, riguarda la compatibilità tra
l'esigenza di reperire fondi per finanziare, in generale, l'attività dei
soggetti pubblici e il diritto degli interessati a non essere destinatari di
forme di pubblicità unitamente alle comunicazioni istituzionali.
3. Quadro giuridico
Il quadro normativo di riferimento in materia di contratti di sponsorizzazione
prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità
dei servizi prestati, possano stipulare contratti di sponsorizzazione con
soggetti privati (art. 43 l. 27 dicembre 1997, n. 449 e, con esplicito
riferimento agli enti locali, art. 119 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267).
La legge subordina detta attività contrattuale alla condizione che tali
iniziative siano dirette a perseguire interessi pubblici, comportino risparmi
di spesa rispetto agli stanziamenti disposti che siano altresì esclusi
conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali individua una particolare
disciplina per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, che è
consentito soltanto per svolgere le funzioni istituzionali dei singoli enti,
nei limiti stabiliti dallo stesso Codice, dalla legge o dai regolamenti (art.
18).
La disciplina di settore considera quali attività di informazione e di
comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni e volte a realizzare sia la comunicazione esterna rivolta ai
cittadini, alle collettività e ad altri enti, sia quella interna realizzata
nell'ambito di ciascun ente (art. 1, comma 4, l. 7 giugno 2000, n. 150).
Tale normativa, come ha avuto già modo di rilevare anche il Garante riguardo ad
altre situazioni concernenti amministrazioni locali, non reca speciali
disposizioni sull'utilizzazione delle informazioni personali da parte o per
conto dei soggetti pubblici e prevede, anzi, che le attività di informazione e
di comunicazione istituzionale debbano avvenire nel rispetto della vigente
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 1, comma 4, l.
n. 150/2000).
4. Prescrizioni da osservare
A garanzia degli interessati, il Garante prescrive quindi, con riferimento alle
questioni prospettate, alcune misure necessarie al fine di conformare
l'attività di sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni alle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4.1. Comunicazione di dati personali allo sponsor
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte di soggetti
pubblici non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi
e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni
istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di
legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice), né rispondente allo
svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2), ed è da considerarsi
quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere delle
amministrazioni, richiamate con il presente provvedimento all'osservanza delle
predette disposizioni, di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
4.2. Inserimento del logo o del marchio dello sponsor
L'inserimento del nome, della ditta, del logo o del marchio dello sponsor
all'interno delle comunicazioni istituzionali dell'ente costituisce un'attività
di sponsorizzazione con la quale la pubblica amministrazione, in qualità di
soggetto sponsorizzato (c.d. sponsee), assume l'obbligo di associare alle
proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto (c.d. sponsor
o sponsorizzatore), offrendogli una forma di pubblicità indiretta (cfr. Cons.
Stato, VI, 4 dicembre 2001, n. 6073).
Tale attività, oltre a quanto previsto dalla disciplina sui contratti di
sponsorizzazione, può essere comunque svolta solo nel rispetto del predetto
quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
4.3. Inserimento di messaggi pubblicitari
L'inserimento di un messaggio pubblicitario all'interno del documento cartaceo
dell'ente pubblico o in allegato allo stesso (ipotesi rappresentate nel punto
1, lett. b) e c)), diversamente dall'inserimento del solo nome, ditta, logo o
marchio, configura una ben diversa fattispecie di pubblicità.
Le attività rappresentate nel punto 1, lett. b) e c), configurando un'attività
pubblicitaria (anziché una sponsorizzazione), non sono soggette al predetto
quadro normativo sulla sponsorizzazione (art. 43 l. n. 449/1997; art. 119
d.lg. n. 267/2000), che prevede la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di concludere, appunto, soltanto contratti di sponsorizzazione,
anziché, più in generale, contratti di pubblicità ai quali dette ipotesi sono
invece riconducibili.
Il tenore delle disposizioni in materia di sponsorizzazione è tale da indurre a
ritenere che le pubbliche amministrazioni non possano realizzare iniziative
pubblicitarie diverse da quelle di sponsorizzazione.
L'ipotesi descritta nel punto 1, lett. d), configura anch'essa una forma di
pubblicità, alla quale devono ritenersi applicabili le considerazioni appena
espresse.
Pertanto, il trattamento di dati personali collegato all'inserimento di un
messaggio pubblicitario nell'ambito di un documento cartaceo dell'ente pubblico
o in allegato allo stesso (ipotesi rappresentate nel punto 1, lett. b), c) e
d)), non risulta conforme al quadro normativo sopra delineato. Ne consegue,
analogamente a quanto indicato al punto 4.1., il dovere delle pubbliche
amministrazioni di astenersi dall'inserire messaggi pubblicitari all'interno di
documenti recanti comunicazioni istituzionali e dall'utilizzare dati personali
per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei
destinatari delle comunicazioni istituzionali.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive ai soggetti
pubblici titolari di trattamenti di dati personali oggetto del presente
provvedimento di conformarsi alle indicazioni ivi contenute, riguardanti:
- il dovere di astenersi dal comunicare a sponsor dati personali dei
destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali dell'ente;
- la facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di protezione
dei dati personali, di inserire un nome, ditta, logo o marchio dello sponsor
all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
- il dovere di astenersi dall'inserire messaggi pubblicitari all'interno di
documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare,
dall'utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in
relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.
Roma, 20 settembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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