INDICAZIONI SUI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
QUESTIONARIO VIGILANZA ANAGRAFICA ON-LINE
CIRCOLARE - MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DE
CIRCOLARE
- MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO del 27
agosto 2009, n. 4820
CIRCOLARE
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO n.
4820 del 27 agosto 2009
Oggetto:
Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica"
Ai Sigg. Prefetti - Loro
Sedi
Al Sig. Commissario di
Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario di
Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della
Regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Ministero
degli Affari Esteri D.G.I.E.P.M. - Roma
Al Ministero della
Solidarietà Sociale - Direzione Generale dell'Immigrazione - Roma
Al Gabinetto del Ministro
- Sede
Al Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per l'immigrazione e polizia delle
Frontiere - Sede
Ai Sigg. Questori - Loro
Sedi
Nella Gazzetta n. 128/L
del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, entrata in
vigore l'8 agosto 2009, le cui disposizioni, nell'obiettivo di migliorare
complessivamente il sistema di sicurezza pubblica, hanno integrato e innovato
il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 .
Di seguito alla nota del
Capo di Gabinetto - in data 5 agosto 2009 prot. n. 11001/118/5 - con la quale è
stata richiamata l'attenzione dell SS:LL. sulle nuove norme, si forniscono
indicazioni operative per la parte di competenza.
Accordo di integrazione
L' art. 1, c. 25
aggiunge al T.U. l' art. 4-bis , insetendo la sottoscrizione dell'accordo
di integrazione, da parte dello straniero, quale condizione essenziale per il
rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
Per l'individuazione
degli obiettivi specifici e dei relativi crediti la disposizione rinvia ad un
successivo Regolamento per la cui adozione sarà necessario acquisire le
valutazioni delle Amministrazioni interessate nonchè le esperienze conseguite
in materia da altri Paesi UE.
Altre professionalità
L' art. 1, c. 22, lett.
q) , rivolto a facilitare la permanenza sul territorio nazionale degli
studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di 2° livello, consente alla scadenza del permesso di soggiorno
per motivi di studio:
- l'iscrizione, per 12
mesi, nell'elenco anagrafico previsto dall' art. 4 del Regolamento al DPR
7.7.2000 n. 442 . Tale iscrizione permette di richiedere un permesso di
soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui lo studente non abbia ancora
un'attività lavorativa;
- di richiedere, nel caso
in cui lo studente abbia già una proposta d'assunzione, la conversione del
permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per motivi di lavoro,
presentando domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione utilizzando la
modulistica informatizzata già in uso.
L' art. 1, c. 22. lett.
r) introduce per le categorie di lavoratori stranieri altamente
qualificati indicati al c. 1, lett. a) , e) e g) dell'art. 27
TU , la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro, con una
semplice comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta
di contratto da parte del datore. E' necessario, però che lo stesso datore
abbia sottoscritto col Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro,
un apposito protocollo d'intesa, nel quale si impegni a garantire l'osservanza
delle disposizioni vigenti in materia di assunzione di lavoratori
extracomunitari con particolare riferimento alla capacità economica richiesta.
A tal proposito i datori di lavoro interessati dovranno presentare l'apposita
istanza al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione.
Di conseguenza la
procedura semplificata, per la quale verrà predisposta apposita modulistica
informatizzata, sarà utilizzabile solo dai datori di lavoro che abbiano
sottoscritto il citato protocollo, mentre, la procedura già in uso continuerà
ad essere utilizzata in tutti gli altri casi.
Ricongiungimento
familiare
La nuova formulazione
dell' art. 29 del TU pur non modificando sostanzialmente le categorie di
familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento, incide su
alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'accoglimento delle
relative istanze da concludersi entro il nuovo termine di 180 giorni.
- L' articolo 1 , c. 19,
lett. a) , sostituisce il comma 3, lett. a) dell'art. 29 , e
prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare debba
dimostrare la disponibilità " di un alloggio conforme ai requisiti
igienico sanitari, nonchè idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici
comunali ". Gli Sportelli Unici debbono quindi
acquisire, per le istanze presentate a far data dall'entrata in vigore della
nuova normativa, un certificato rilasciato dalle autorità comunali che attesti
entrambi i requisiti.
- L' art. 1, comma 22,
lett. s) , inserisce all' art. 29 , dopo il comma 1-bis , il
comma 1-ter , che ribadisce l'esclusiva valenza delle norme nazionali relative
alla famiglia monogamica, stabilendo espressamente il divieto di ricongiungere
più coniugi per la stessa persona. In particolare:
- per quanto riguarda il
divieto di ricongiungimento di cui all' art. 29, comma 1, lett. a) (coniuge) il
richiedente il ricongiungimento, già regolarmente soggiornante, dovrà
dimostrare di non avere altro coniuge sul territorio nazionale esibendo allo
Sportello Unico per l'Immigrazione un certificato di stato di famiglia
rilasciato dal comune di residenza;
- per quel che concerne
il divieto di cui all'art. 29, comma 1, lett. d) (genitore) lo straniero
che presenta istanza di ricongiungimento per il proprio genitore dovrà produrre
il certificato di matrimonio di quest'ultimo, al fine di consentire la verifica
dell'eventuale presenza sul territorio nazionale del coniuge del genitore. Nel
caso si acceti la presenza del predetto coniuge in Italia, dovrà essere
verificata l'assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso.
L' art. 1, comma 22,
lett. t), sostituisce il comma 5 dell’art. 29, e comporta la possibilità per il
genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore, purchè dimostri il possesso dei
requisiti di alloggio e reddito. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si
tiene conto del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore. Al fine di
consentire la presentazione di tali istanze di ricongiungimento, verrà
predisposto un modulo informatizzato che consentirà al genitore già
regolarmente soggiornante di presentare la domanda per nome e per conto del
minore.
Si rappresenta che sono
in corso di adozione le opportune modifiche alla modulistica in uso per il
ricongiungimento familiare, reperibile sul sito di questo Ministero (
www.interno.it), con particolare riferimento alle istruzioni per la
presentazione delle domande. Rimangono in vigore, per quanto compatibili, le
disposizioni impartite con le pregresse circolari in materia.
Si invitano le SS.LL. a
diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del
Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, alle Associazioni rappresentative
degli stranieri operanti sul territorio.
Si resta in attesa di un
cortese cenno di assicurazione.
Il Direttore
Centrale Malandrino
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