INDIRIZZI SULL'ATTIVITA' CONSULTIVA DELLA MAGISTRATURA CONTABILE
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Deliberazione
n. 9/SEZAUT/2009/INPR
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
nell’adunanza del 4 giugno 2009
Visto
il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista
la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni;
Vista
la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(finanziaria 2006);
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n.
14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3
luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la
deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;
Viste le note n. 6656 e 6659 in data 25 maggio 2009, con le quali il
Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l’adunanza
odierna ai fini dell’esame del seguente argomento: “Riesame degli ″Indirizzi
e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva″, emersi nel
corso dell’adunanza della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004 e
comunicati con note Presidenziali del 20 maggio 2004 prot. n. 6482 e n. 6483”;
Udito
il relatore, Presidente di Sezione Mario Giaquinto;
DELIBERA
di
approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente
deliberazione, riguardante “Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e
criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle
Sezioni regionali di controllo”.
Dispone
che copia della presente deliberazione e del relativo allegato, a cura della
Segreteria della Sezione, sia trasmessa a tutte le Sezioni regionali di
controllo.
Il Relatore
GIAQUINTO
Il Presidente
LAZZARO
Depositata in Segreteria il 03/07/2009
Il
Dirigente
RIZZOLO
______________________________________
Modifiche ed
integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività
consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo
Premesso:
1 La legge 5 giugno 2003 n. 131 nell’assegnare alla competenza
delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, tra l’altro, il
compito della verifica della sana gestione finanziaria degli enti locali, ne
sancisce contestualmente il limite costituito dalla natura collaborativa della
funzione e ne indica indirettamente la finalità specificando che destinatario
esclusivo degli esiti del controllo stesso è l’Assemblea elettiva preposta
all’Ente di volta in volta interessato.
La legge
medesima, inoltre, tenendo ferma la concezione funzionale del controllo delle
Sezioni regionali, specifica che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città
metropolitane possono richiedere alle Sezioni stesse “ulteriori forme di collaborazione…ai fini della regolare gestione
finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché
pareri in materia di contabilità pubblica”.
Fu evidente, sin
dai primi tempi, che la stringatezza della formulazione testuale, esposta dalla
legge n. 131 con riguardo alla funzione consultiva delle Sezioni regionali,
consigliava di pervenire in sede accentrata ad una lettura che realizzasse un
orientamento interpretativo e quindi operativo comune, cui le Sezioni medesime
dovessero uniformarsi.
A tanto
provvide, con pronuncia informale, la Sezione delle Autonomie precisando, tra
l’altro, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari perché la richiesta di
parere potesse essere accolta ed avere seguito. Detta pronuncia fu resa
ostensiva con lettere del Presidente della Corte dei conti, nella qualità di
Presidente della Sezione delle Autonomie, datate 20 maggio 2004 ed indirizzate
ai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo.
Prima di considerare la parte della pronuncia sopra
menzionata che riveste preminente interesse in questa sede – vale a dire la
parte riferita alle “esigenze di
uniformità di indirizzo” ed al “procedimento
per l’esercizio della funzione” – è
opportuno soffermarsi sulle considerazioni svolte nella pronuncia medesima sul
tema degli accennati requisiti oggettivi – vale a dire la trattazione
concernente “l’ambito oggettivo della
funzione”. Si può così osservare che fu ritenuto, già per la fase della
valutazione dell’ammissibilità della richiesta di parere, che fosse necessario
che la Sezione regionale applicasse ogni cautela al fine di evitare pregiudiz......