INELEGGIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI NELLE AZIENDE PARTECIPATE
BOLLO ANCHE SUL DINIEGO DI CAMBIAMENTO DEL COGNOME
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza 20 maggio
2006 n. 11893 - Pres.
Panebianco, Rel. Spagna Musso - Pantanetti c. Capezzani e Comune di
Montecosaro (Macerata).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pantanetti Vildo, cittadino elettore iscritto nelle liste
del Comune di Montecosaro (Macerata), esercitava azione popolare, proponendo
innanzi al Tribunale di Macerata ricorso elettorale, ex art. 70 del D.lgs. n.
267/2000, per contestare la regolarità dell'elezione a consigliere provinciale
di Macerata di Capezzani Maurizio, risultato assegnatario, nella tornata
elettorale del 12/13 giugno 2004, del seggio del collegio uninominale di
Montecosaro-Montelupone, deducendo quale causa ostativa di ineleggibilità la
carica ricoperta dal Capezzali di dirigente presso la società Acom s.p.a.
(società finalizzata alla ricerca sanitaria a prevalente capitale pubblico, tra
i cui pubblici azionisti vi era la provincia di Macerata, tra l'altro con
funzioni di controllo sulla gestione sociale, nonostante la posizione di socio
di minoranza); chiedeva, pertanto, dichiararsi decaduto il Capezzali dalla
nomina a consigliere provinciale.
L'adito Tribunale, costituitisi sia la Provincia che il
Capezzani, con sentenza in data 10-11-2004, rigettava il ricorso, ritenendo che
la causa di ineleggibilità, ex art. 60 n. 10 della l.n. 267/2000, si riferisce
alla sola ipotesi in cui il candidato svolga un ruolo dirigenziale presso una
società della cui maggioranza azionaria sia titolare l'Ente locale presso il
quale lo stesso dirigente abbia presentato candidatura e che, essendo tale
previsione a carattere eccezionale, la stessa è insuscettibile di applicazione
analogica.
A seguito dell'appello proposto dal Pantanetti, che, tra
l'altro, affermava la posizione dominante della Provincia di Macerata, in detta
società, da equipararsi alla posizione di maggioranza azionaria prevista dalla
suddetta norma, la Corte d'Appello di Ancona, costituitisi la Provincia e il
Capezzani (che deducevano la tassatività delle cause di ineleggibilità e che la
situazione dì controllo effettivo, senza la quota maggioritaria, avrebbe potuto
assumere rilievo solo sotto il profilo della incompatibilità disciplinata
dall'art. 63, comma I, n. 1, di detto decreto, che impone in un rapporto di
genus a species rispetto alla causa di ineleggibilità di cui al suddetto art.
60; il Capezzani faceva altresì presente di essersi dimesso da membro del
C.d.A. di detta società), con la sentenza in esame, in data 7-7- 2005,
dichiarava inammissibile il gravame per tardività "essendo stato il ricorso
depositato oltre lo scadere del termine semestrale decorrente dalla
pubblicazione della sentenza di primo grado" e ciò ai sensi dell'art. 82
della l.n. 570/1960 che dimezza i termini previsti in via ordinaria dal codice
dì procedura civile (sentenza, non notificata, pubblicata in data 27-11-2004 e
dovendo computarsi quale ulteriore termine quello del deposito del ricorso in
cancelleria, avvenuto in data 4-6-2005, non potendo considerarsi equivalente la
spedizione a mezzo del servizio postale, effettuata il 27-5-2005); la Corte, ad
abundantiam, rigettava nel merito il ricorso, ribadendo l'esigenza di una
interpretazione letterale dell'art. 60 in questione. Ricorre per cassazione,
con due motivi, il Pantanetti; resiste con controricorso il Capezzani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione
dell'art. 82, comma terzo, del D.P.R. n. 570/1960, in quanto l'impugnata
sentenza confonde il deposito del ricorso in cancelleria, quale preliminare
all'instaurazione del rapporto processuale, con il deposito del fascicolo del
ricorso; non si comprende perché, si sostiene, detto deposito non possa
avvenire a mezzo posta completo del ricorso notificato alle controparti.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 82/2,
comma primo, secondo periodo, D.P.R. 570/1960, anche con riferimento alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2004; si definisce
"aberrante" l'impugnata decisione là dove afferma quale unica data
rilevante quella di iscrizione a ruolo della causa e non la data della
spedizione a mezzo posta dell'atto introduttivo. In via del tutto subordinata
si chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 82/2,
comma primo, del D.P.R. 570/1960 nella parte in ci imporrebbe il deposito
personale del ricorso introduttivo in cancelleria, anche nella presente
fattispecie di contenzioso elettorale, per palese contrasto e violazione degli
artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole ed ingiustificata
disparità di trattamento rispetto a procedimenti analoghi (ricorso alle
Commissioni Tributarie, ricorso in opposizione a sanzioni amministrative,
spedizione postale ex art. 134 disp. att. c.p.c).
Fondato è il ricorso, in relazione ad entrambe le proposte
censure da trattarsi congiuntamente in quanto entrambe aventi ad oggetto la
medesima questione dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione, nella materia
in esame spedito a mezzo posta.
Censurabile è, infatti, la sentenza impugnata là dove ha
dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Pantanetti (avverso la
decisione del Tribunale di Macerata in data 10-11-1994) per tardività, sul
presupposto della decorrenza del termine semestrale (termine ridotto per ex
l.n. 570/1960 e successive modifiche) tra la data della pubblicazione della
sentenza di primo grado e il deposito del ricorso; e ciò in quanto, come
sostenuto dai Giudici della Corte di Ancona, la scadenza di quest'ultimo
termine "si intendeva riferita al deposito del ricorso in Cancelleria da
effettuarsi a cura della parte personalmente o a cura di soggetto espressamente
delegato, non essendo invece considerabile come equivalente la spedizione a
mezzo di servizio postale (come nella specie avvenuto), laddove la spedizione
del ricorso avvenuta a mezzo del servizio postale non abbia in concreto determinato
la effettiva ricezione del gravame da parte dell'ufficio destinatario entro il
predetto termine previsto per l'impugnazione".
In sostanza, i Giudici della Corte territoriale
erroneamente hanno ritenuto la non rilevanza della trasmissione del ricorso a
mezzo raccomandata r.r., spedita in data 27-5-2005, ai fini del computo del
suddetto termine semestrale, ritenendo invece data di riferimento quella di
iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 4-6-2005; in proposito va infatti
rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2004, pur se in tema
di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, ha dichiarato
l'incostituzionalità dell'art. 22 della l.n. 689/81 nella parte in cui non
consente al deposito del ricorso mediante invio per posta, in tal modo sancendo
il venir meno dell'onere a carico del ricorrente di provvedere personalmente il
deposito in Cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio.
Non vi è alcun dubbio, a parere di questa Corte, che tale
pronuncia di incostituzionalità debba estendersi anche al procedimento in
materia di contenzioso elettorale, stante la specialità dello stesso che si
caratterizza, oltre che per la particolare snellezza ed esigenza di celerità,
soprattutto per garantire, al di fuori di rigidi schemi formali, ai
"cittadini", anche mediante la forma dell'azionariato popolare, di
far valere in giudizio cause di incompatibilità e di ineleggibilità.
Premessa, dunque l'ammissibilità della spedizione a mezzo
posta in Cancelleria del ricorso in materia di contenzioso elettorale e
risultando, nel caso di specie, tempestiva la data di spedizione (come data a
cui far riferimento in base alla giurisprudenza ormai consolidata di questa
Corte e della stessa Corte Costituzionale) di quest'ultimo (27-5-2005) rispetto
al termine di sei mesi con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza del
Tribunale avvenuta il 27-11-2004, occorre rilevare che sussistono i presupposti
per decidere la presente controversia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c,
non necessitando ulteriori accertamenti istruttori, rimanendo il thema
decidendum incentrato sulla sola questione dell'interpretazione dell'art.
60, primo comma, n. 10 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con il D.lgs 18-8-2000 n. 267.
Appare chiaro in proposito che non soddisfacente è un
interpretazione di tipo esclusivamente letterale di tale disposto, che si
soffermi cioè sul solo dato testuale prescindendo dalla ratio prevista
dal legislatore nello stabilire quale causa di ineleggibilità a consigliere
provinciale (oltre che a sindaco e a consigliere comunale) lo status di
legale rappresentante e di dirigente delle società per azioni in cui l'ente
locale di appartenenza (Provincia o Comune) detenga un capitale superiore al
50%.
E’ di tutta evidenza, infatti, che con tale previsione il
legislatore abbia voluto individuare quale causa di ineleggibilità la
situazione in cui si ricopra, a seguito di elezioni, un incarico istituzionale
di sindaco o consigliere (provinciale o comunale), essendo al tempo stesso il
soggetto "interessato" in una posizione di vertice in una società in
cui la provincia o il comune abbia una posizione comunque prevalente;
l'esplicita indicazione del dato numerico della titolarità del "capitale
maggioritario" è appunto espressione usata dal legislatore per valutare
tale posizione come dominante, e quindi ricorrente non solo nel caso dì
cospicuo possesso di titoli azionari ma anche quando, pur essendovi un capitale
inferiore alla maggioranza assoluta, l'ente locale è in grado di ricoprire,
anche per patti parasociali, una posizione di controllo o comunque di forte
influenza.
Illogica e tale da consentire "aggiramenti" di
tale disposto normativo è, per quanto esposto, l'interpretazione ristretta alla
sola espressione usata dal legislatore.
Ne consegue l'ineleggibilità a consigliere provinciale
della Provincia di Macerata (relativamente alla consultazione elettorale del
12-13 giugno 2004) di Capezzani Maurizio.
Sussistono giusti motivi, stante sia la natura della
controversia che la problematica interpretazione
della normativa in questione, per dichiarare interamente
compensate tra le parti le spese dell'intero
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito,
dichiara l'ineleggibilità di Capezzani Maurizio a consigliere provinciale della
Provincia di Macerata. Compensa le spese dell'intero giudizio.
In Roma, il 5-4-2006.
Depositata in Cancelleria in data 20 maggio 2006.
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