INELEGGIBILITA' DI UN CONSIGLIERE E COMPUTO DEI VOTI
AMPLIATE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' NEI CDA DELLE AZIENDE PARTECIPATE
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 23 agosto 2006 n.
4948 - Pres.
Santoro, Est. Farina - Battistoni (Avv.ti Campagnola e Rosi) c.
Provincia di Viterbo (Avv.ti Picozza e Santiapichi), Ministero dell’interno ed
altri (n.c.) e Mazzoli (Avv. Ratano) - (conferma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II
Ter, 7 settembre 2005, n. 6608).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 8976 del 2005, proposto dal
sig. Francesco Battistoni, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Campagnola
e Francesco Rosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in
Roma, via Lutezia, n. 8,
contro
la Provincia di Viterbo, rappresentata e difesa dagli avv.
Eugenio Picozza e Severino Santiapichi ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del secondo, in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44/46,
e nei confronti
del Ministero dell’interno e dell’Ufficio territoriale del
Governo; Prefettura di Viterbo, non costituitasi;
del sig. Alessandro Mazzoli, appellante incidentale,
rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Ratano ed elettivamente domiciliato in
Roma, in via Famagosta n. 8, presso l’avv. Paola Fabi,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione II Ter, n. 6608/2005, pubblicata il 7 settembre 2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti
indicate sopra;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 marzo
2006, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avv. Rosi, Picozza,
Ratano come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, l’attuale appellante ha chiesto che si
disponesse l’annullamento:
1.1. della proclamazione dell’eletto a presidente della
Provincia di Viterbo, nelle tornate del 3 e 4 e del 17 e 18 aprile 2005, e
degli eletti al consiglio provinciale, nonché, per quanto di ragione, della
candidatura alla carica di consigliere provinciale del sig. Nazareno Bianchi e
di tutte le preferenze di voto da questi ottenute, pari a 1436;
1.2. dei risultati relativi a ventuno sezioni.
2. Il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso, con
l’impugnata decisione n. 6605 del 2005, stabilendo:
2.1. la giurisdizione del giudice amministrativo, perché
la controversia riguarda le operazioni elettorali per la nomina del presidente
e del consiglio della predetta provincia, ancorché il principale vizio
denunciato attenga allo status di un candidato, ritenuto fonte di un
effetto di trascinamento che avrebbe viziato la volontà degli elettori;
2.2. l’estromissione dal giudizio degli organi statali
evocati, per difetto di legittimazione passiva;
2.3. la tempestività del ricorso, anche se contenente
proposizione di censure contro le operazioni del primo turno elettorale, perché
l’atto sul quale si impernia il giudizio elettorale è quello di proclamazione
degli eletti, sicché il termine per impugnare gli atti della procedura
decorrono dalla data in cui l’ufficio centrale ha concluso, con la
sottoscrizione del relativo verbale, le operazioni stesse;
2.4. l’inutilità dell’esame della richiesta di
integrazione del contraddittorio, perché il ricorso pricipale era da dichiarare
in parte infondato ed in parte inammissibile;
2.5.1. l’inammissibilità, in concreto, della domanda di
annullamento delle operazioni elettorali compiute in ventuno sezioni, perché,
per effetto della cosiddetta prova di resistenza, era dimostrato che il quorum
per l’elezione alla carica di presidente della provincia non era comunque
raggiunto dal ricorrente nel primo turno, "restando pertanto
impregiudicata la necessità del turno di ballottaggio";
2.5.2. la genericità – e dunque l’inammissibilità – delle
censure incentrate sull’elevato numero di schede nulle, "o almeno tale
ritenuto dal ricorrente", e sui "rilievi formali" riscontrati
sui verbali di 27 sezioni;
2.6. la non fondatezza della principale censura svolta,
concernente la nullità dei voti conseguiti da un candidato – dipendente
"fuori ruolo" della Provincia dal 4 gennaio 2005 – i quali dovevano,
secondo l’assunto del ricorrente, essere sottratti da quelli riportati dalla
lista nella quale si era presentato come candidato e da quelli espressi per il
candidato presidente, alla lista collegato.
In proposito, il primo giudice, dopo aver rammentato la
distinzione fra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità, ha
richiamato le pertinenti osservazioni e conclusioni della giurisprudenza (in
particolare V Sezione 2 maggio 2002, n. 2333) circa la inesistenza, in simili
casi, della nullità – affermata dal ricorrente – delle intere elezioni. Ha
perciò precisato che la cause di ineleggibilità non sono di ostacolo
all’ammissione della lista, nella quale è ricompreso il soggetto ineleggibile,
e non integrano una causa di invalidità che possa trasmettersi alle operazioni
successive, ma il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile.
Ha anche aggiunto che l’espressione del voto, mediante
apposizione del segno grafico sul contrassegno del gruppo, contiene, "in
realtà, almeno tre voti, per il presidente, per il gruppo, e per il candidato
consigliere", come statuisce l’art. 74, comma 5, terzo periodo, del d.
lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e come si rileva dall’art. 5, comma 2, del d.p.r.
n. 132 del 1993, "in parte qua ancora vigente".
La corretta composizione, infine, degli organi elettivi è
affidata, perciò, a controlli ulteriori e successivi, in occasione
dell’insediamento degli organi stessi, "i quali presuppongono la validità
delle elezioni e dell’insediamento".
3. L’appello, dopo la sintesi delle censure dedotte in
primo grado, insiste nella tesi della nullità dei voti dati al predetto
candidato ineleggibile, che condurrebbe al raggiungimento del quorum, da
parte del ricorrente, nel primo turno elettorale, con inutilità del
ballottaggio, nel quale egli è rimasto soccombente.
L’assunto è chiaramente sintetizzato nella formula (pag.
16 del ricorso in appello). "nell’ineleggibilità fissata dall’art.
60" del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "il legislatore ha inteso
tassativamente escludere il candidato ineleggibile dalla partecipazione alla
tornata elettorale". Ed inoltre che (pag. 19 dell’appello) "la
verifica dell’ineleggibilità svolta a valle della tornata elettorale" –
vale a dire in occasione dell’insediamento dell’organo eletto – "ha effetti
ex tunc e pertanto è tale da rendere nullo quel voto in quanto non si è mai
perfezionato non risultando eleggibile il candidato."
4. La censura ora riferita, che non tiene conto di tutte
le argomentazioni esposte dal primo giudice e desunte anche dalla
giurisprudenza già orientata sulla questione, è infondata. Non occorre, perciò,
così come ha già ritenuto il primo giudice, disporre per l’integrazione del
contraddittorio.
5.1. In primo luogo sembra utile premettere che se il caso
in controversia è ricompreso in una fattispecie positivamente regolata, il
giudizio va formulato secondo tali regole, non già sulla scorta di esigenze
individuate da una delle parti, ma prive di riscontro positivo.
5.2. Orbene, in tema di elezioni negli enti locali, è
nulla – a norma dell’art. 58, comma 4, del suddetto d. lgs. – "l’eventuale
elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni" di
incandidabilità enunciate nel comma 1 dello stesso articolo.
Si tratta di cause ostative alla candidatura – come
recita la rubrica della norma – tutte collegate a condanne per reati
specificamente definiti od a pene superiori ad un certo limite od a misure di
prevenzione per appartenenza a determinate associazioni per delinquere.
5.3. Ogni altra ipotesi – sia di ineleggibilità, ex artt.
60 e 61 del d. lgs. In questione, sia di incompatibilità, ex artt. 63 e ss. –
non comporta nullità dell’elezione o della nomina.
Invero, il precedente art. 41 stabilisce espressamente che
il consiglio, comunale o provinciale, nella prima seduta e "prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto", esamini "la condizione degli
eletti a norma del capo II" del titolo III. In quel capo sono ricompresi
gli artt. da 55 a 70, nei quali sono inclusi quelli ora esaminati in tema di ineleggibilità,
che qui interessa specificamente.
E, aggiunge l’art. 41 che lo scopo dell’esame è quello di
"dichiarare la ineleggibilità di essi" eletti, "quando
sussista alcuna delle cause ivi previste", vale a dire alcuna delle
cause, per quel che qui interessa, di ineleggibilità. Perciò anche quella
riferibile al candidato controinteressato, consistente nell’esser dipendente
della Provincia, senza che qui occorra stabilire se la posizione di fuori ruolo
assuma una qualche rilevanza (come quella di collocamento in aspettativa non
retribuita: art. 60 citato, comma 3).
Per tutti i casi in discussione, è prescritta la procedura
di contestazione nei modi regolati dall’art. 69. Si tratta di un preciso
rinvio, stabilito nell’art. 41, per il momento della verifica delle condizioni
di ineleggibilità.
5.4. Nessuna nullità dei voti espressi verso il candidato
ineleggibile è dunque stabilita dalla legge. E meno ancora con riguardo alle
connesse espressioni di voto di lista o per il candidato sindaco o presidente.
In conseguenza di ciò, la giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato ha escluso che, in caso di ineleggibilità (V Sezione n. 3338
del 15 giugno 2000) o in caso di incandidabilità (V Sezione n. 2333 del 2
maggio 2002) di consiglieri, si dia luogo ad annullamento delle operazioni
elettorali. Si procede, invece, alla surrogazione della persona non eleggibile
o non candidabile. Anche in quest’ultimo caso, la sanzione di nullità è
stabilita soltanto per l’elezione del candidato (cit. n. 2333 del 2002), senza
conseguenze invalidanti ulteriori. E la riprova del limitato effetto della
ineleggibilità – nel caso che qui interessa – è che è dato allo stesso organo
eletto il potere di decidere su tale condizione. Il che postula la validità
della sua costituzione, con inconfigurabilità della nullità di qualsiasi
operazione elettorale intervenuta.
6. Con un secondo motivo, il ricorrente segnala la
necessità di far luogo alla verifica delle operazioni elettorali compiute nelle
ventuno sezioni da lui indicate, ove si condivida la tesi da lui svolta, per
conoscere se gli elettori, che hanno espresso i 1436 voti in favore del
candidato ineleggibile, si siano anche espressi per il candidato presidente. Se
non si sono anche espressi, a dire del ricorrente, non si dovevano computare i
voti siffatti in suo favore.
Nei limiti in cui è riproposta la censura non merita
adesione, poiché non si è condivisa la tesi di nullità dei voti espressi.
Essa va ritenuta, in ogni caso, infondata, come ha già
notato il primo giudice, con argomentazione trascurata in appello.
La regola di interpretazione del voto, nelle elezioni del
presidente della p......