INFORTUNIO IN ITINERE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1309/07
Reg.Dec.
N. 7770 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Demetrio Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Condemi, presso il
cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Costantino Morin, 45
contro
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall’avv. Valerio Mercanti e dall’avv. Patrizia Tadris, e con loro
elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l’Ufficio
Legale dell’Istituto;
per l'annullamento
della sentenza n. 10729 del 2001 del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, sez. III, resa inter
partes..
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visti gli atti tutti
della causa;
Visto l’atto di
costituzione dell’INPS;
Viste le memorie delle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Alla pubblica udienza
del 30 gennaio 2007, relatore il Consigliere Giuseppe
Romeo, uditi l’avv. Condemi e l’avv. Tadris;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-
Il TAR Lazio, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha respinto il
ricorso dell’istante avverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’INPS di rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito
di incidente stradale, in cui era rimasto coinvolto con la propria autovettura,
mentre si recava al luogo di lavoro.
Il
TAR ha individuato la ragione dell’infondatezza del ricorso, nel fatto che
l’incidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile del
ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza
fermarsi allo “stop”. Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato del
Consiglio di Amministrazione che ha denegato il riconoscimento richiesto, dal
momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa grave,
per cui, ai sensi dell’art. 1 del regolamento Organico, deve essere escluso il
nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infortunio subito “in itinere”.
2.-
Appella l’interessato, il quale contesta la sentenza impugnata, giacché questa
non avrebbe tenuto conto della normativa in materia (D.P.R. n. 411/1976; D.P.R.
n. 1092/1973; D.P.R. n. 1124/1965) e avrebbe avallato acriticamente “la
descrizione della dinamica” dell’incidente, che i Carabinieri avrebbero fatto
in modo lacunoso. In ogni caso, se volesse ravvisarsi nella specie la colpa
grave del ricorrente, al fine di escludere il nesso di causalità ai sensi
dell’art. 1 del Regolamento Organico, occorre evidenziare che tale disposizione
regolamentare è illegittima, perché contrasta con la normativa avanti citata.
La consulenza tecnica di parte, la cui perizia è stata depositata in giudizio,
dimostrerebbe però che la responsabilità del sinistro “è attribuibile al
conducente dell’altra autovettura”, e immotivatamente il Consiglio di
Amministrazione avrebbe recepito “il verbale dei Carabinieri”.
3.-
Resiste l’INPS, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4.-
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 30 gennaio 2007.
Il
Consiglio di Amministrazione dell’INPS, pronunciandosi sulla domanda
dell’interessato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di un incidente
stradale nel quale è rimasto coinvolto, mentre si recava, con la sua
autovettura, al lavoro, ha escluso nella specie il nesso di casualità tra
servizio prestato e infortunio “in itinere” occorso. La ragione del contestato
diniego (riconosciuta legittima dal TAR) è stata esplicitata nel provvedimento
impugnato: il dipendente “ometteva di fermarsi allo “stop”, secondo quanto
risulta dal verbale redatto dai Carabinieri di Cisterna intervenuti sul luogo
dell’incidente”.
La
motivazione è chiara, precisa e circostanziata, e il Collegio non può che
condividerla, non essendo chiamato a ricostruire (come pretende l’appellante,
il quale analizza in dettaglio “la dinamica dell’incidente” con l’ausilio di
una consulenza tecnica di parte) le modalità dell’incidente.