INFRAZIONE CONTESTATA AL SINDACO: I COSTI SONO A SUO CARICO
AFFIDAMENTI SENZA GARA: NESSUN DIRITTO DI PROROGA
REPUBBLICA ITALIANA sent
REPUBBLICA ITALIANA sent. n. 472/05/E.L. In nome del
popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo
Composta dai seguenti
Magistrati
Dott. Vito Minerva Presidente
Dott. Silvio Benvenuto Consigliere
Dott. Federico Pepe Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero 404 E.L.
del Registro di Segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore generale, dottor
Massimo Perin, nei confronti dei signori Vincenzo Silvestri, nato il
10.3.1957, Pompeo Curini, nato il 21.4.1942, Nicola De Simone,
nato il 15.4.1976, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Casciere,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Gianluca Maccarone, in L'Aquila, via Colle
Pretara 3.
Uditi nella pubblica udienza del 4.5.2005 ,
con l'assistenza del Segretario dott.ssa Antonella Lanzi, il Relatore Cons.
Silvio Benvenuto, il Sostituto Procuratore generale, dottor Massimo Perin, non
rappresentati i convenuti. Esaminati gli atti
della causa.
FATTO
L'atto di citazione trae origine dai
seguenti fatti, quali risultano
dall'atto di citazione e dagli altri documenti acquisiti alla causa.
La Sezione provinciale del controllo
dell'Aquila, con la lettera
prot. 972 del 24 marzo 2000, inviava alla
Procura regionale la
delibera
della Giunta comunale di Scurcola Marsicana n. 20 dell'1.3.2000, con la quale
era stato deliberato di procedere al pagamento di due sanzioni amministrative,
per un importo di £. 20.000.000, irrogate al Sindaco del predetto Comune - sig.
Silvestri Vincenzo - per la violazione dell'art. 21, comma 5, della legge n.
319 del 1976, così come modificata dalla legge n. 172 del 1995 (recante Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Il verbale di illecito amministrativo, cui
erano seguite le ordinanze di ingiunzione n. 11 del 17.1.2000 e 22 del
17.1.2000 della Regione Abruzzo, era stato redatti dai Carabinieri della
Stazione di Scurcola Marsicana al contravventore, sig. Silvestri Vincenzo,
all'epoca dei fatti sindaco del Comune citato.
In relazione a quanto sopra descritto, la Procura regionale, ravvisata
l'esistenza di profili di responsabilità a carico degli amministratori che
hanno assunto la delibera di G.C. n. 20 del 2000 (sig.ri Vincenzo Silvestri,
Pompeo Curini e Nicola De Simone ), ha emesso, nei loro confronti, l'invito ex
art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge
14.1.1994, n. 19, debitamente notificato ai medesimi, stabilendo il danno
risarcibile nell'importo di € 10.329,13, corrispondente agli oneri sostenuti
dall'ente locale per il pagamento delle sanzioni amministrative sopra indicate.
I
presunti responsabili del pregiudizio finanziario facevano pervenire alla
Procura regionale deduzioni scritte con l'assistenza dell'avv. Leonardo
Casciere, ma chiedevano di essere
ascoltati
personalmente.
Gli
intimati nelle loro controdeduzioni, senza contestare la ricostruzione del
fatto da cui aveva preso l'avvio della sanzione amministrativa irrogata per la
violazione della legge n. 319 del 1976, si
soffermavano sull'individuazione delle responsabilità della gestione del
depuratore e se queste gravavano sul sindaco ovvero sul dirigente dell'ufficio
tecnico.
Nell'occasione,
gli intimati hanno ritenuto che, alla luce della legislazione statale che si è
evoluta negli ultimi anni, tutta la responsabilità della gestione urbanistica
dei rifiuti solidi urbani e, quindi, anche della depurazione delle acque e di
tutte le altre competenze comunali spetti alla dirigenza, mentre residui al
Sindaco, alla Giunta e al Consiglio solo ed esclusivamente il potere di
indirizzo politico e di controllo delle attività.
A tal
proposito, gli incolpati si sono richiamati a una pronuncia della Cassazione
(III Sezione penale, n. 11819 del 18.12.1997, la quale ha statuito che non può
affermarsi la responsabilità del sindaco per il mancato funzionamento del
depuratore comunale ed il conseguente aumento dell'inquinamento delle acque
sulla quali rifluiscono le fognature comunali (art. 21, comma 2 e 25 della
legge del 10.5.1976, n. 319) sulla base della sola posizione istituzionale del
medesimo. Questa impostazione del giudice di legittimità troverebbe conforto
nella disposizione dell'art. 51, comma 2, della legge n. 142 dell'8.6.1990,
dove si afferma che spettano agli organi elettivi (tra cui il sindaco) i poteri
di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai
dirigenti. La responsabilità del Sindaco potrà, pertanto, essere affermata solo
accertando che la gestione del depuratore non
era appaltata ad apposita ditta specializzata e che non esisteva un dirigente comunale incaricato della gestione diretta del depuratore, ovvero che il Sindaco
non ha concretamente esercitato il suo potere di controllo sul dirigente
incaricato.
Sulla
base di queste deduzioni gli incolpati hanno indicato la presenza di due
deliberazioni di giunta comunale (la n. 87/1997 e la n. 28 del 4.4.1998), con
le quali erano stati individuati i responsabili dei servizi.
Inoltre,
gli odierni convenuti hanno rappresentato che per le due sanzioni
amministrative sussisteva la solidarietà nell'obbligazione del Comune con il
sindaco per il pagamento dell'illecito amministrativo, aspetto questo che
comportava l'obbligo dell'ente locale a pagare le sanzioni in parola.
Infine,
hanno ritenuto i medesimi che l'illecito contestato non poteva essere rimosso
in alcuna maniera anche se si fosse presentata l'opposizione all'autorità
amministrativa competente.
Peraltro
a giudizio della Procura regionale dalla vicenda in parola emergeva una
responsabilità amministrativa dei convenuti per il trasferimento sul bilancio
comunale di oneri derivanti dalla commissione di illeciti amministrativi per la
violazione della legge n. 319 del 1976 e successive modifiche.
Per la pretesa del
risarcimento sussisterebbero tutti gli
elementi per l'imputazione della responsabilità amministrativa.
Innanzitutto, sarebbe manifesta
sia l'esistenza di un rapporto di
servizio
con l'ente danneggiato, essendo, all'epoca dei fatti, gli odierni convenuti
sindaco e assessori del Comune di Scurcola Marsicana, sia il nesso di causalità
tra la loro condotta e l'evento dannoso, consistente nel trasferimento sulle
finanze comunali di oneri derivanti dalla commissione di illeciti
amministrativi.
Altrettanto
evidente sarebbe l'elemento psicologico, sotto il profilo della colpa di
rilevante gravità, per non avere i convenuti evitato tale spesa per la finanza
comunale, spesa che resta priva di plausibile giustificazione.
La
vicenda di cui trattasi riguarda il trasferimento sul bilancio comunale dei
costi susseguenti all'applicazione di sanzioni amministrative, in base alla
legge n. 689 del 1981, la quale disciplina le violazioni punite con sanzioni
amministrative, e cioè gli illeciti per la cui punizione la legge attribuisce
un potere sanzionatorio alla pubblica amministrazione.
Quando viene commesso (e anche scoperto) un
illecito amministrativo depenalizzato, sorge un diritto di credito della p.a.
verso il contravventore (art. 14 della legge n. 689 del 1981), il quale può
estinguere la propria obbligazione avvalendosi del pagamento in misura ridotta,
ovvero, se ritiene infondato e/o illegittimo il verbale di contestazione, può
presentare scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il
rapporto e a chiedere, altresì, di essere sentito (art. 18, comma 1°, legge n.
689 del 1981).
Acclarato
questo aspetto, si deve evidenziare che gli illeciti amministrativi per i quali
era stato contravvenzionato il sindaco Silvestri (la violazione dell'art. 21,
comma 5, della legge n. 319 del 1976 e successive modifiche - recante Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento) riguardavano la mancata
richiesta di autorizzazione al conferimento delle acque reflue dei depuratori
di Scurcola Marsicana e di Cappelle dei Marsi nei canali di scolo.
Il
verbale di illecito amministrativo di cui trattasi è stato contestato, secondo
quanto si afferma nell'atto di citazione,
al sindaco Silvestri Vincenzo per la sua qualità di legale rappresentate
dell'ente locale.
Non
convincono, ad avviso della Procura regionale,
le deduzioni difensive, dirette ad escludere la responsabilità
amministrativa dei convenuti, in ragione dell'intervenuta separazione dei compiti
e delle funzioni tra gli organi politici e quelli burocratici.
Infatti,
la giurisprudenza della Cassazione penale (sentenza n. 28674 del 25.3 -
1.7.2004 della III Sezione), in un caso per molti aspetti simile (tenuto anche
conto che nella legge per la tutela delle acque vi sono norme che prevedono
tanto sanzioni penali, quanto sanzioni amministrative) a quello per cui si
procede (apertura di una discarica dei rifiuti in una zona sottoposta a
vincolo), ha escluso che dovesse rispondere del reato il dirigente preposto al
servizio dei rifiuti, dal momento che la responsabilità andava addebitata al
sindaco.
Nell'occasione
si è affermato che il sindaco, quale organo di vertice cui è demandata la
vigilanza dell'operato del Comune risponde penalmente del reato di apertura di
una discarica abusiva in una ......