INQUINAMENTO ACUSTICO: LIMITI AL REGOLAMENTO COMUNALE
ACCORDO SULL'AFFIDAMENTO DEL CATASTO AI COMUNI
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 12 giugno-1° settembre
2006 n
Corte di cassazione - Sezione I
civile - Sentenza 12 giugno-1° settembre 2006 n. 18953
Presidente De Musis - Relatore Napoleoni
LA MASSIMA Inquinamento
acustico - Disturbo della quiete pubblica - Sanzione amministrativa - Limiti
fissati da legge quadro n. 447 del 1995 - Regolamento comunale - Limiti
superiori - Legittimità. Non disapplicabili i regolamenti comunali
più restrittivi in ordine al superamento dei valori-soglia in materia di
inquinamento acustico. In tema di inquinamento acustico la legge quadro 26
ottobre 1995, n. 447, consente ai Comuni di attuare una più specifica
regolamentazione dell’emissione e immissione dei rumori e di disciplinare in
tal senso l’esercizio di professioni e attività rumorose. Affinché si possa
parlare di effettivo disturbo al riposo delle persone e alla tranquillità
pubblica e/o privata occorre prendere in considerazione non il dato oggettivo
del superamento di una certa soglia di rumorosità fissata dalla legge, bensì
gli effetti negativi della rumorosità sulle occupazioni e sul riposo di un
numero indeterminato di persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o
privata.
Svolgimento
del processo
Il Sig. Luciano Pareschi proponeva, in proprio e quale legale rappresentante
della S.r.l. L'Ancora, opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa il 24
gennaio 2001 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Jesolo, con la
quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 925.000 a titolo
di sanzione amministrativa, oltre le spese, per la violazione dell'art. 51 del
Regolamento di Polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 80 dell'8 maggio 2000, avendo tenuto in funzione, all'entrata
dell'esercizio di intrattenimento e svago denominato “Cuba Libre Caffè”, sito
presso il Parco Acquatico “Aqualandia” e gestito dall'anzidetta società, i
diffusori acustici abbinati a due “mega schermi” a volume tale che la musica da
essi diffusa risultava udibile ad una distanza di metri settanta, anche in
presenza di traffico veicolare, recando così disturbo e molestia alle vicine
abitazioni.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente assumeva, da un lato, che
l'anzidetto Regolamento comunale doveva essere disapplicato, in quanto
contrastante con la legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.
447; e, dall'altro, che l'accertamento era stato effettuato senza il necessario
ausilio di idonei strumenti tecnici di misurazione del rumore.
Con sentenza del 7 giugno 2001 l'adito Giudice di Pace di San Donà di Piave
rigettava l'opposizione, osservando che la disposizione dell'art. 51 del
Regolamento comunale era posta a tutela della quiete pubblica, e dunque di un
bene giuridico diverso da quello protetto dalla legge n. 447 del 1995 che
mirava piuttosto a salvaguardare la salute dei cittadini, individuando la
soglia di tollerabilità delle emissioni ed immissione sonore.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Pareschi, in proprio e
nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. L'Ancora, sulla base di due
motivi.
L'intimato Comune di Jesolo non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Pareschi denuncia
violazione e falsa applicazione della legge n. 447 del 1995 e del d.p.C.m. 1°
marzo 1991, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso
l'illegittimità dell'art. 51 del Regolamento comunale sull'erroneo assunto che
tale disposizione tutelerebbe un bene diverso da quello protetto dalla citata
legge n. 447 del 1995.
Contrariamente, infatti, a quanto affermato dal primo Giudice, la legge ora
indicata è diretta a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore,
oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, in funzione
di tutela non soltanto della salute del cittadino, ma anche - come si evinca
dalla previsione generale dell'art. 2, comma 1, lett. a) - della quiete
pubblica.
Nel disciplinare ex novo la materia, la legge in parola avrebbe d'altro canto
sostituito al tradizionale criterio della “molestia” quello della
“tollerabilità”: sopravvivendo la distinzione tra l'uno e l'altro solo in campo
penale, al fine di stabilire se sussista il reato di cui all'art. 659 cod. pen.
o la violazione amministrativa di cui all'art. 10 della legge n. 447 del 1995.
L'art. 6 della legge sancisce inoltre espressamente l'obbligo dei comuni di
adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con
la previsione di apposite norme contro l'inquinamento acustico; stabilendo,
altresì, che nelle more dell'adozione degli atti previsti, trovi applicazione
la normativa nazionale dettata dal d.P.C.M. 1° marzo 1991, emanato in
attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 439.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla legge n. 447 del
1995 e al d.P.C.M. 1° marzo 1991, lamentando che il Giudice di pace abbia
ritenuto configurabile la violazione in base alle sole dichiarazioni dei
verbalizzanti, frutto di valutazioni meramente soggettive: laddove, invece, ai
fini della verifica della sussistenza dell'illecito, gli accertatori avrebbero
dovuto far uso di fonometri o altri idonei strumenti tecnici, confrontando i
dati rilevati con i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi esterni fissati dal d.P.C.M. 1° marzo 1991.
Nel ritenere configurabile l'illecito, il primo Giudice aveva omesso d'altro
canto di considerare che il Parco “Aqualandia”, all'interno del quale è ubicato
il “Cuba Libre Café”, risulta circondato da un'ampia zona di rispetto; che le
abitazioni più vicine ad esso si trovano a distanza di circa cento metri; che
nei pressi vi è altresì un “Luna Park” e che le strade circostanti sopportano,
anche nelle ore notturne, notevoli volumi di traffico.
3. Entrambi i motivi sono infondati.
Colmando un vuoto normativo fortemente avvertito - posto che il fenomeno
trovava, in precedenza, la sua sola regolamentazione di ordine generale nel
D.P.C.M. 1° marzo 1991, che, in attuazione dell'art. 2 comma 14, della legge 8
luglio 1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'ambiente), aveva stabilito in
via provvisoria limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno - la legge-quadro 26 ottobre 1995, n. 447 ha
fissato, in via sistematica, i principi fondamentali nella materia
dell'inquinamento acustico (art. 1), inteso come evento, conseguente
all'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno,
atto a compromettere un complesso di valori, quali il riposo e le attività
umane, la salute umana, gli ecosistemi, i beni materiali, i monumenti, gli stessi
ambienti abitativi o esterni e le “legittime fruizioni” di questi (art. 2,
comma 1, lett. a).
A tal fine, la legge prende in considerazione il rumore prodotto da tutte le
sorgenti sonore - fisse e mobili (art. 2, comma 1, lett. c) e d) - prevedendo segnatamente,
quanto ai relativi parametri di accertamento, l'introduzione di valori limite
di emissione (misurati in prossimità della sorgente sonora) e valori limiti di
immissione (misurati in prossimità dei ricettori) (art. 2, comma 1, lett. e) ed
f), la cui concreta determinazione viene riservata allo Stato, che vi provvede
a mezzo di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 3,
comma 1, lett. a).
La legge prevede, per il resto, una articolata ripartizione di
competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali (artt. 3-6), stabilendo,
in particolare - quanto ai comuni - che essi adottino regolamenti per
l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico (art. 3, comma 1, lett. e), adeguando, a tal fine,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i regolamenti
locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con la previsione di
apposite norme, segnatamente quanto al controllo, al contenimento e
all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli
autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 3,
comma 2).
Sul piano sanzionatorio, l'art. 10 della legge punisce con sanzione
amministrativa pecuniaria tanto il superamento dei valori limite di emissione o
di immissione, fissati nei modi stabiliti (comma 2); quanto, ed in via
generale, la violazione delle disposizioni dettate in applicazione della legge
stessa dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni (comma 3).
Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di affermare - con riguardo a
fattispecie concreta concernente l'applicazione di altra disposizione
regolamentare di omologa ispirazione dello stesso Comune di Jesolo - che se
nessun ente pubblico locale può disapplicare le disposizioni della legge
statale dianzi ricordate, introducendo, in specie, fuori dei casi espressamente
consentiti (v. l'art. 6, comma 1, lett. h), in relazione allo svolgimento di
attività e manifestazioni temporanee) valori limite di emissione o di
immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli risultanti
dai decreti emanati a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge statale
(cfr. artt. 3 e 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997); ciò non impedisce tuttavia ai
comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell'emissione e
dell'immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei
vincoli derivanti dalla legge n. 447 del 1995 prenda in considerazione, non già
il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità -
considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno
di inquinamento acustico, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva
lesione del complesso di valori indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a), della
legge - ma i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate
sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla
tranquillità pubblica o privata (Cass., 9 ottobre 2003, n. 15081).
Si tratta, invero, di considerazione analoga, mutatis mutandis, a quella che ha
condotto le Sezioni penali di questa Corte ad escludere che la contravvenzione
prevista dall'art. 659, primo comma, cod. pen. possa ritenersi abrogata o
depenalizzata dalla legge n. 447 del 1995 in correlazione alla previsione
sanzionatoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge stessa, avendo le due
norme obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l'una (quella del codice
penale) mira a colpire gli effetti negativi della rumorosità in funzione della
tutela della tranquillità pubblica, postulando che l'uso di strumenti sonori
abbia arrecato, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, un
effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone; l'altra (quella
della legge n. 447 del 1995), essendo diretta unicamente a stabilire i limiti
di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente
l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il superamento di un
certo valore-soglia, a prescindere dall'accertamento delle concrete
potenzialità lesive del medesimo (Cass., pen., 19 gennaio 2001, n. 443; Cass.
pen., 23 aprile 1998, n. 2316).
La disposizione di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia urbana del Comune
di Jesolo rientra per l'appunto nell'ambito delle disposizioni dianzi indicate:
inserita nel Titolo IV, dedicato alla «quiete e sicurezza nel centro abitato»,
e non già nel successivo Titolo V, specificamente finalizzato alla «tutela
dall'inquinamento acustico», essa è rivolta infatti a salvaguardare la
tranquillità degli abitanti del comune in confronto alle offese concretamente
recate tramite l'inopportuno impiego, nell'ambito dell'«esercizio di locali da
ballo», di «apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono o delle
voci o delle attrazioni musicali o delle esibizioni». E ciò a prescindere
dall'avvenuto obiettivo superamento dei limiti di rumorosità fissati dalla
legge n. 447 del 1995 e dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, integrativo
dell'autonoma violazione prevista dall'art. 10 della legge statale, che nella
specie non è stata infatti contestata al ricorrente.
Pertanto, non si trattava di stabilire se fossero stati osservati i limiti
massimi al riguardo indotti da detto d.P.C.M., né di compiere le rilevazioni
nelle località e con i criteri individuati dalle norme dianzi indicate, tali da
richiedere l'utilizzazione di appositi apparecchi di precisione; bensì di
accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente fosse
idoneo a determinare l'evento di disturbo della tranquillità pubblica avuto di
mira dalla norma regolamentare.
In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha dunque legittimamente fondato la
verifica circa la sussistenza dell'illecito sugli accertamenti al riguardo
compiuti dalla Polizia municipale, la quale ha evidenziato come le casse
acustiche poste nel parcheggio antistante il parco acquatico “Aqualandia”,
all'entrata dell'esercizio di intrattenimento e svago “Cuba Libre Café” -
esercizio riconducibile al novero dei locali da ballo agli effetti dell'art. 51
del regolamento - diffondessero musica a volume tale da poter essere udita,
anche in presenza di traffico veicolare, fino ad una distanza di settanta
metri, ossia fino all'incrocio, munito di semaforo, tra le Vie Buonarroti e
Padana (circostanza, questa, peraltro incontestata), così da recare disturbo e
molestia alle vicine abitazioni residenziali, ubicate ad una distanza inferiore
a quella dell'accertamento.
Trattandosi di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione sintetica, ma
comunque congrua ed immune da vizi logico-giuridici - vizi che il ricorrente
non ha peraltro neppure prospettato, limitandosi puramente e semplicemente a
sollecitare una rivalutazione delle conclusioni del primo giudice sulla base
dell'enunciazione di un complesso di circostanze fattuali, in assunto
contrastanti - lo stesso si sottrae al sindacato di questa Corte di
legittimità.
4. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, non avendo il Comune di Jesolo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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