INTERESSE CIVICO E DIRITTO SOGGETTIVO
ORDINAMENTI SCOLASTICI E ISCRIZIONI 2009/2010
Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 29 maggio-30 ottobre
2008 n
Corte di
cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 29 maggio-30 ottobre 2008 n. 40594
Presidente Milo - Relatore Paoloni
Fatto e diritto
Con denuncia
sporta il 26/7/2007 presso la Procura della Repubblica di Nola contro i locali
amministratori comunali Saverio Napolitano lamentava intollerabili ritardi
dell'ente pubblico nel portare a conclusione la procedura di ampliamento della
strada in cui egli abita, intervento reso indilazionabile dal grave disagio
(causa anche di seri incidenti) recato al transito pedonale dal continuo
ingombro della angusta sede stradale provocato dal passaggio di autoveicoli
(nonostante il transito riservato ai soli residenti) e dall'abusivo parcheggio
di vetture e altri mezzi.
L'ufficio giudiziario inquirente nolano iscriveva procedimento penale a carico
di persone da identificare per il reato di cui all'art. 328 cp. In data
21/8/2007 il procedente pubblico ministero richiedeva l'archiviazione degli
atti per difetto dei presupposti strutturali della fattispecie sanzionata
dall'art. 328 c. 1 cp (ravvisabile in rapporto all'adozione di atti pubblici
indifferibili per motivi di giustizia, sicurezza od ordine pubblico, igiene e
sanità, motivi da escludersi con riguardo al mancato allargamento una strada
comunale per agevolare il transito pedonale dei residenti) e della stessa
residuale ipotesi di cui all'art. 328 c. 2 cp (in carenza di un formale atto di
messa in mora dell'amministrazione comunale).
Alla richiesta di archiviazione formalmente si opponeva, in qualità di persona
offesa, il denunciante Napolitano, contestando l'assunto del p.m. e
riconducendo gli interventi omessi o ritardati del comune di Nola (raggiunto da
sue ripetute intimazioni a provvedere indirizzate all'ufficio tecnico comunale)
nella categoria degli interventi dettati da ragioni di sicurezza pubblica. Per
l'effetto invocava lo svolgimento di indagini scandite da acquisizioni
testimoniali e documentali sulla situazione da lui denunciata.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola con l'epigrafato
decreto del 28/9/2007 ha dichiarato inammissibile l'opposizione del Napolitano
ed ha disposto l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia
di reato. Il decidente, esclusa la ravvisabilità dell'ipotesi prevista
dall'art. 328 c. 2 cp, l'asserito indebito rifiuto o ritardo del Comune non
correlandosi ad un interesse giuridicamente protetto dalla norma incriminatrice
(diritto soggettivo o interesse legittimo: «l'interesse all'ampliamento di una
strada è un interesse di mero fatto, come tutti gli interessi che ciascuno ha,
uti civis, alla corretta amministrazione della cosa pubblica»), ha
pregiudizialmente rilevato la mancanza di legittimazione del Napolitano a
proporre opposizione all'archiviazione chiesta dal p.m. perché non
qualificabile come persona offesa dal reato di cui all'art. 328 c. 1 cp (reato
che offende soltanto interessi pubblici e la cui persona offesa è la stessa
P.A.), ma unicamente di eventuale danneggiato («con l'ulteriore conseguenza che
l'atto di opposizione può valere come mera memoria di parte senza necessità per
il giudice di fissare la camera di consiglio»).
Avverso tale decreto di archiviazione ex art. 410 c. 2 cpp ha proposto, con
l'ausilio di difensore, ricorso per cassazione Saverio Napolitano, deducendo
violazione degli artt. 328 cp e 410 c. 2 cpp sul presupposto della
ravvisabilità della fattispecie plurioffensiva sanzionata dal comma 2 dell'art.
328 cp e non (anche o soltanto) dell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 328
cp. Assume il ricorrente di aver intimato tre volte al comune di Nola in
persona del responsabile p.t. dell'ufficio tecnico comunale, di provvedere
all'esecuzione delle opere idonee a scongiurare il pericolo di incidenti
stradali nella strada da lui abitata e quindi necessari per la tutela
dell'incolumità pubblica. Di tal che esso ricorrente è portatore non di un
generico interesse di fatto all'intervento della p.a. ma di un interesse
qualificato riconducibile al diritto soggettivo alla propria integrità fisica
ed alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione.
Il proposto ricorso è manifestamente infondato.
In vero ineccepibilmente il g.i.p. nolano è pervenuto ad escludere l'esistenza
in capo al ricorrente di una posizione giuridica qualificata legittimante la
sua veste di persona offesa del reato di ritardo od omessa giustificazione
dello stesso nel compimento di atti di ufficio. Non sottacendosi che - per quel
che si evince dalla denuncia iniziale e dall'opposizione all'archiviazione
dello stesso Napolitano - il comune di Nola non è rimasto inerte, ma ha
approvato nel 2006 un progetto esecutivo di sistemazione della strada
interessata dalle lamentele del denunciante, correttamente la posizione del
ricorrente è stata ritenuta priva delle connotazioni giuridiche che le
consentano di trascendere un mero interesse civico o di fatto per assurgere a
connotazioni di vero e proprio diritto soggettivo o interesse legittimo
azionabili nei confronti della pubblica amministrazione, soltanto a siffatte
specifiche posizioni potendosi annettere rilevanza agli effetti di cui all'art.
328 c. 2 cp (cfr. Cass. Sez. 6, 12/11/2002 n. 5376, Becchina, rv. 223937).
Coerentemente, quindi, a fronte della sola eventuale configurabilità nel caso
denunciato dal ricorrente della fattispecie di cui all'art. 328 c. 1 cp
(fattispecie avente natura di reato monoffensivo) il decidente g.i.p. ha
ritenuto inammissibile l'opposizione all'archiviazione del Napolitano per
difetto della sua qualità di persona offesa ed ha disposto l'archiviazione del
procedimento de plano, senza procedere alla fissazione dell'udienza di cui
all'art. 409 c. 2 cpp, come puntualizzato da un ormai consolidato orientamento
interpretativo di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6, 4/11/1997 n.
4316, in proc. Rienzi, rv. 211123).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che equo quantificare in euro (mille).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
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