INTERPELLO SULLE QUESTIONI CONTRIBUTIVE
VERSAMENTI INPS PER LAVORATORI OCCASIONALI
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Attività di vigilanza. Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124. Indirizzi
operativi
Direzione Centrale
Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Circolare n. 132 - Roma, 20 Settembre
2004
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:Attività di vigilanza. Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124.
Indirizzi operativi
SOMMARIO:Coordinamento e razionalizzazione dell’attività di vigilanza - I
poteri degli ispettori di vigilanza - Attività di prevenzione e promozione - Il
diritto di interpello - Conciliazione monocratica - Ricorsi ai Comitati
Regionali del Lavoro.
Con circolare n.24 del 24 giugno 2004 (all.1), il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha emanato i chiarimenti e le indicazioni operative per
l’attuazione del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124 (all.2), attuativo
della delega contenuta nell’art.8 della Legge Biagi.
Di particolare valenza è l’assunzione, da parte del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di tutte le iniziative di contrasto del lavoro
sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di
applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale
garantendo, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle
prestazioni relative ai diritti civili e sociali.
A tal fine si avvale della Direzione Generale, da istituire ai sensi dell’art.2
del Decreto Legislativo, e della Commissione Centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza.
La Direzione generale, secondo il dettato normativo, avrà compiti di direzione
e di coordinamento delle attività ispettive, assicurando l’esercizio unitario e
l’uniformità di comportamento degli Organi di vigilanza del Ministero del
Lavoro e degli Enti Previdenziali.
Alla Commissione Centrale di coordinamento, nominata con Decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, presieduta dallo stesso Ministro o da un
Sottosegretario delegato e composta dal Direttore della Direzione Generale, dai
Direttori Generali degli Enti previdenziali, dal Comandante Generale della
Guardia di Finanza, dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, dal
Coordinatore Nazionale delle Aziende Sanitarie Locali, dal Presidente del
Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare di cui all’art.78,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e da rappresentanti dei datori di
lavoro e dei lavoratori, spetta il compito di individuare gli obiettivi e gli
indirizzi strategici, nonché le priorità degli interventi ispettivi.
Alla stessa Commissione, secondo la previsione dell’art.10 del Decreto Legislativo,
può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione della
banca dati e di definire le linee per la realizzazione del modello unificato di
verbale di rilevazione degli illeciti amministrativi.
Ciò premesso, le norme di maggiore interesse riguardano:
- il coordinamento dell’attività di vigilanza a livello territoriale (artt.4 e
5);
- la razionalizzazione e coordinamento dell’attività ispettiva (art.10);
- i poteri attribuiti agli ispettori di vigilanza (artt.6 e 13);
- l’attività di prevenzione e promozione (art.8);
- il diritto di interpello (art.9);
- la conciliazione monocratica (art.11);
- i ricorsi ai Comitati Regionali per il Lavoro (art.17).
Nel merito dei singoli aspetti si forniscono i seguenti chiarimenti.
1. Coordinamento a livello territoriale
Gli artt.4 e 5 del Decreto Legislativo prevedono forme di coordinamento a
livello regionale e provinciale attribuite, rispettivamente, alle Direzioni
Regionali e alle Direzioni Provinciali del Lavoro.
Si sottolinea al riguardo la valenza attribuita dal Decreto, e ribadita nella
circolare del Ministero, al coinvolgimento dei Direttori Regionali e
Provinciali dell’INPS e dell’INAIL, da attuarsi attraverso consultazioni e
riunioni periodiche da tenersi almeno ogni tre mesi.
Viene inoltre istituita, a livello regionale, la Commissione Regionale di
coordinamento, costituita dal Direttore della Direzione Regionale del lavoro,
che la presiede, dai Direttori Regionali dell’INPS e dell’INAIL, dal Comandante
Regionale della Guardia di Finanza, dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, dal Coordinatore Regionale delle Aziende Sanitarie Locali, da
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
In tale quadro è pertanto necessaria una partecipazione attiva da parte
dell’Istituto alle predette riunioni nelle quali i Dirigenti interessati
prospetteranno gli indirizzi forniti da questa Direzione Generale in materia di
attività ispettive per concordare, in tale sede, le rispettive attività in modo
tale da evitare duplicazioni di indagini e ottimizzare l’utilizzo delle
risorse.
Si ritiene che, nel corso delle riunioni, particolare attenzione dovrà essere
attribuita ai risultati delle diverse iniziative programmate, in modo da
valutare l’efficacia delle azioni e, se del caso, modificare o integrare i
programmi predisposti.
2. Razionalizzazione dell’attività di vigilanza
Fra gli obiettivi del Decreto, come si è detto, vi è quello di evitare
duplicazioni di indagini ispettive nei confronti della stessa azienda, indice
questo di inefficacia dell’attività di vigilanza.
A tal fine l’art.10 prevede la creazione di una banca dati telematica sulla
quale far affluire tutte le informazioni circa l’inizio e i risultati delle
singole verifiche, da qualsiasi amministrazione siano state effettuate.
Nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale, al quale è demandata la
definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della predetta banca
dati, la circolare ministeriale ha previsto che le informazioni, al momento,
siano trasmesse tramite posta elettronica, secondo modalità da definire in sede
locale.
Al fine di facilitare l’operatività delle Sedi si sta predisponendo,
nell’Archivio Nazionale Vigilanza, una specifica funzione che consente di
evidenziare tutte le ispezioni iniziate in un determinato periodo, da
individuare a scelta dell’operatore.
La stessa funzione trasforma in foglio excell l’elenco delle aziende
interessate riportando, per ciascuna, tutti gli estremi anagrafici; tale
elaborato sarà utilizzato per la comunicazione.
Sempre ai fini della comunicazione è necessario pertanto che l’Archivio sia
costantemente aggiornato sull’iter della pratica (assegnazione, inizio,
definizione).
Parimenti si sta predisponendo, sempre nell’Archivio Vigilanza, una particolare
sezione ove far confluire le informazioni provenienti dalle Direzioni
Provinciali del Lavoro e dagli altri Enti che svolgono attività di vigilanza.
E’ di tutta evidenza che, prima di disporre o iniziare una indagine, tale
archivio va consultato dal responsabile dell’area vigilanza o dal funzionario
ispettivo.
Sempre in materia di razionalizzazione la norma prevede che, attraverso un
prossimo Decreto Interministeriale, verrà adottato un modello unificato di
verbale di rilevazione degli illeciti amministrativi ad uso degli Organi di
vigilanza, secondo le linee che potranno essere definite dalla Commissione
Centrale di coordinamento.
Di particolare rilevanza è, infine, il dettato del comma 5, secondo il quale i
verbali di accertamento del personale che effettua vigilanza costituiscono
fonte di prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e documentati e
possono essere reciprocamente utilizzati per l’adozione di eventuali
provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, di competenza dei diversi
organi ispettivi.
A tale riguardo, considerati i riflessi che possono derivare dai singoli
accertamenti e, in particolare, la previsione di cui all’art.3, terzo comma
della legge 29 luglio 1996, n.402 che impedisce il reiterarsi delle indagini se
non in casi definiti dalla norma stessa, è necessario che venga posta la
massima cura nella rilevazione delle irregolarità, recependo informazioni che
possono essere di utilità anche per le altre Amministrazioni.
Se poi l’accertamento disposto è riferito solo ad alcune tipologie di
irregolarità o a periodi di tempo limitati, la limitatezza del mandato va
esplicitata nel verbale, come va esplicitata la riserva relativamente ad altre
inadempienze al momento non rilevate.
La completezza delle informazioni, ed eventuali riserve per ulteriori
accertamenti sono necessarie, anche per i verbali che pervengono all’Istituto
da parte di altre Amministrazioni, e ciò al fine di evitare una duplicazione di
interventi al solo scopo di acquisire elementi per la quantificazione degli addebiti.
Si ritiene pertanto opportuno che, in sede di coordinamento regionale e/o in
sede di riunioni periodiche presso le Direzioni Provinciali del lavoro, siano
definite, fra tutte le Amministrazioni coinvolte, linee comuni che evitino gli
inconvenienti sopra indicati.
3. I poteri attribuiti agli ispettori di vigilanza
Sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo, e in particolare dagli
artt.6 e 13, i poteri attribuiti agli ispettori previdenziali vengono
confermati e ampliati.
Confermati in quanto il comma 3 dell’art.6 del D.lgs. 124/2004, di fatto,
ribadisce le disposizioni già vigenti, (art.13 della legge 638/83 di
conversione del D.L.463/83) sul conferimento agli ispettori previdenziali dei
vari poteri di accesso ai locali, di esame delle scritture aziendali, di
acquisizione delle dichiarazioni da datori e prestatori di lavoro.
Ampliati perché viene attribuito, dal comma 4 dell’art.13, agli ispettori
previdenziali il potere di diffida nei casi per i quali siano irrogabili le
sanzioni amministrative.
La diffida può riguardare unicamente comportamenti illeciti, dai quali derivino
sanzioni amministrative, che siano accertati nel corso di un’ispezione e che
possono considerarsi sanabili.
Al riguardo si sottolinea che dopo l’entrata in vigore dell’art.116, comma 12
della legge 23 dicembre 2000, n.388, che ha riformato il sistema sanzionatorio,
anche amministrativo, gli illeciti amministrativi che possono formare oggetto
di contestazione da parte dei funzionari di vigilanza dell’Istituto sono quelli
riconducibili agli artt.14 e 35, 7° comma della legge 24 novembre 1981, n.689.
In allegato (all.3) si riporta un’elencazione dei principali illeciti
amministrativi che possono ritenersi sanabili.
4. Attività di prevenzione e promozione
L’art.8, al comma 4, attribuisce anche agli Enti previdenziali, secondo le
rispettive competenze, la possibilità di svolgere attività di prevenzione e
promozione, attraverso la diffusione di informazioni sulle novità legislative
di maggior rilievo e/o su questioni di carattere generale che investono il
rapporto previdenziale-assicurativo.
Sulla materia, peraltro, si fa riserva di successive istruzioni, considerando
che la circolare ministeriale rinvia l’applicazione della disciplina a dopo
l’emanazione del citato Decreto.
5. Il diritto di interpello
L’art.9 del decreto introduce, in materia di lavoro e
previdenziale-assicurativa, il diritto di interpello da esercitare
esclusivamente da parte di Enti pubblici, associazioni di categoria e ordini
professionali su questioni di ordine generale circa l’applicazione della
normativa.
Per quanto di competenza dell’Istituto, l’interpello dovrà riguardare materie
strettamente previdenziali come, ad esempio, inquadramenti, imponibile
contributivo ecc. e potrà essere inviato, solo in via telematica, alla
Direzione Centrale Entrate Contributive, all’indirizzo di posta elettronica
interpello.entratecontributive@inps.it di prossima istituzione, ovvero alle
Sedi dell’Istituto che provvederanno a trasmetterlo alla predetta Direzione
Centrale, che curerà l’istruttoria e il successivo inoltro alla Direzione
Generale del Ministero.
Non potranno essere inoltrati, sotto forma di interpello, e quindi evasi,
quesiti di carattere particolare o proposti da singole aziende, restando peraltro
impregiudicata l’attività abitualmente svolta finalizzata a dare informazioni e
chiarimenti a singole aziende o lavoratori.
Circa gli effetti che possono scaturire ad un eventuale adeguamento da parte
del datore di lavoro agli indirizzi forniti a seguito di interpello si rinvia
alle precisazioni fornite dalla circolare ministeriale.
Per quanto di interesse dell’Istituto, si fa presente che, ferme restando le
conseguenze sul piano previdenziale, la valutazione del comportamento adesivo
agli indirizzi forniti a seguito di interpello, produrrà, in analogia a quanto
previsto dalla citata circolare in materia di sanzioni amministrative, la non
applicazione di sanzioni civili e somme aggiuntive.
6. Conciliazione monocratica
E’ di esclusiva competenza delle Direzioni del lavoro e si rinvia, per il
necessario approfondimento, alla circolare ministeriale allegata.
Per la parte di interesse dell’Istituto si richiamano peraltro gli effetti, ai
fini del versamento dei contributi previdenziali, che dalla stessa derivano.
La norma prevede, infatti, che sulle somme conciliate vengano versati i
contributi che, secondo la circolare ministeriale, non possono essere inferiori
a quelli calcolati sui minimali previsti per legge.
Occorrerà quindi, al fine della quantificazione del dovuto e del conseguente
accredito sulle posizioni individuali, che le somme conciliate siano ripartite
per i periodi di competenza.
Circa il momento di insorgenza dell’obbligo contributivo si ritiene che lo
stesso coincida con il termine indicato nel verbale di accordo per il pagamento
delle somme dovute al lavoratore. Conseguentemente, il versamento di quanto
dovuto all’Istituto dovrà avvenire entro il sedicesimo giorno del mese
successivo al predetto termine.
Si fa riserva di fornire successive istruzioni circa le modalità di versamento
e la compilazione della modulistica.
Ulteriore condizione, affinché la conciliazione esplichi i suoi effetti, è che
i contributi siano effettivamente versati in unica soluzione, o anche
ratealmente con la dimostrazione, secondo l’indirizzo ministeriale, del
versamento della prima rata della dilazione.
Al riguardo di sottolinea che, oltre ad impostare adeguati canali di
comunicazione con le Direzioni Provinciali del Lavoro per ricevere e
trasmettere i dati necessari a dare esecuzione al dettato normativo, è
necessario che le dilazioni concesse a tale titolo siano costantemente
monitorate fino alla loro conclusione.
I casi per i quali si verificassero interruzioni nei pagamenti, infatti,
andranno immediatamente comunicati alle Direzioni del Lavoro per gli eventuali
adempimenti di loro competenza.
7. Ricorsi ai Comitati Regionali del Lavoro
L’art.17, infine, introduce importanti novità in materia di gravame
amministrativo.
Infatti, i ricorsi avverso i verbali ispettivi aventi ad oggetto la
qualificazione e la sussistenza dei rapporti di lavoro, che fino all’entrata in
vigore del Decreto Legislativo erano di competenza dei Comitati Regionali
dell’Istituto, sono ora attribuiti alla competenza dei Comitati Regionali del
Lavoro, organi di nuova istituzione, composti dal Direttore Regionale del
Lavoro, che lo presiede, e dai Direttori Regionali dell’INPS e dell’INAIL.
I ricorsi vanno decisi entro novanta giorni dalla loro presentazione, decorsi i
quali devono intendersi respinti.
Al riguardo, la circolare ministeriale fissa un termine per la presentazione
del ricorso (30 giorni dalla notifica della contestazione) e prevede che in
caso di assenza o impedimento dei membri del Comitato, questi possano essere
sostituiti dai rispettivi vicari.
Sotto l’aspetto operativo le Direzioni regionali concorderanno, in sede di
Comitato Regionale per il Lavoro, le modalità e i tempi di trasmissione degli
atti, designando il funzionario che affiancherà il Segretario di tale Comitato
per l’istruttoria dei ricorsi e per l’eventuale attività consulenziale.
Relativamente ai ricorsi presentati fino alla data di entrata in vigore del
Decreto Legislativo n.124 (27 maggio 2004), come già indicato nel messaggio n.
20291 del 25 giugno 2004 (all.4), questi restano attribu......