INTERPRETAZIONE DEI BANDI DI GARA
Abuso d'ufficio se si "archiviano" le multe
N
N. 01813/2010 REG.DEC.
N. 09360/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso
r.g.n. 9360/2009, proposto da:
Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e
difesa dall'avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto presso il suo studio, in
Roma, via Massimi, 154;
contro
Sea s.r.l.,
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall'avv. Flavio Maria Bonazza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Guido Francesco Romanelli, in Roma, via Cosseria, 5;
nei
confronti di
A.t.i. fra
Idrotecnica s.r.l. e Ligeam s.r.l., in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Colaci, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Maria Giuseppina Lo Iudice, in Roma, via Federico
Cesi, 21; Ibi Idroimpianti s.p.a. ed Acciona Agua s.a., in persona dei
rispettivi rappresentanti legali in carica, entrambe n.c.;
per la
riforma
della
sentenza del T.a.r. Sardegna, Cagliari, sezione I, n. 01543/2009, resa tra le
parti e concernente un appalto di servizi di conduzione e controllo
d’impianti fognari di depurazione e sollevamento.
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio della Sea s.r.l. e dell’A.t.i. fra Idrotecnica
s.r.l. e Ligeam s.r.l.;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore,
nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010, il Consigliere di Stato Aldo
SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Arru, per delega di Giovanni Contu e
Domenico Colaci, e Guido Francesco Romanelli, per delega di Flavio Maria
Bonazza;
Ritenuto e
considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
1. – La
società originaria ricorrente aveva partecipato alla procedura di gara indetta
dalla società Abbanoa s.p.a., avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
conduzione, sorveglianza, manutenzione e controllo di vari impianti di
depurazione, (servizio suddiviso in 16 lotti).
L’aggiudicazione
di ciascun lotto era disciplinata dal criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara; all’esito delle
operazioni di gara, l’offerta presentata dall’originaria ricorrente era
risultata la migliore per i lotti nn. 1, 2, 4, 12, 13, 14, per cui la Sea
s.r.l. era stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dei predetti
lotti.
Con nota del
17 dicembre 2008, prot. n. 90497, il responsabile del procedimento aveva chiesto
alla Sea “alcune precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta”, con particolare riguardo al costo del personale ed al contratto
nazionale di lavoro applicato ai lavoratori impiegati nello svolgimento dei
servizi oggetto dell’appalto.
Con nota del
9 gennaio 2009 la Sea s.r.l. aveva comunicato che sarebbe stato applicato il
contratto del settore metalmeccanico.
Con
determinazione del 29 gennaio 2009 n. 38, il Direttore generale di Abbanoa
s.p.a. aveva disposto l’esclusione dalla gara della Sea s.r.l., facendo proprie
le valutazioni contenute nella “relazione sulla verifica delle offerte
anormalmente basse”, resa dal responsabile del procedimento, secondo cui
l’indicazione del c.c.n.l. del settore metalmeccanico, quale contratto applicabile
al personale occupato nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto in
questione, non era conforme all’art. 11, comma 6, capitolato d’oneri (ai sensi
del quale la ditta appaltatrice aveva “l’obbligo di applicare al personale
dipendente addetto alla conduzione ed al controllo degli impianti il c.c.n.l.
vigente per le specifiche attività attinenti l’oggetto dell’appalto”).
2. - Con il
ricorso introduttivo, la Sea s.r.l. aveva impugnato la determinazione
del direttore di gara 29 gennaio 2009 n. 38, con la quale era stata disposta,
in sede di esame dell’anomalia delle offerte sui soli due lotti n. 13 e n. 14,
l’esclusione dell’originaria ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica,
bandita da Abbanoa s.p.a., per l’appalto di servizi inerenti alla conduzione,
sorveglianza, verificazione, manutenzione e controllo d’impianti fognari di
depurazione e sollevamento, già affidati in gestione alla medesima Abbanoa
s.p.a. e dislocati in vari luoghi del territorio sardo, ed erano stati
aggiudicati i lotti – già anteriormente assegnati, in via provvisoria, alla
stessa Sea s.r.l. – n. 1 e n. 4 ad Ibi s.p.a.; n. 2 e n. 14 ad Acciona Agua
s.a.; n. 12 e n. 13 all’A.t.i.. fra Idrotecnica s.r.l. e Ligeam s.r.l.; nonché
ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, compresa la nota di
comunicazione dell’esclusione 2 febbraio 2009 n. 8798, sulla base dei seguenti
motivi: