INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI GARA
INELEGGIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI NELLE AZIENDE PARTECIPATE
REPUBBLICA
ITALIANA N.3045/06
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3648 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2005
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello
proposto dallo STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PANGEA (sede non indicata), in
persona del dottor Giovanni De Francesco e dalla società a responsabilità
limitata TECNO TRE (sede non indicata), in persona del geometra Massimo
Ciavaglia, difesi dagli avvocati Fausto Buccellato e Stefano Goretti e
domiciliati presso il primo in Roma, viale Angelico 45;
contro
il comune di NOCERA
UMBRA, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, dottor Antonio
Petruzzi, difeso dagli avvocati Giuseppe Caforio ed Enrico Tonelli e domiciliato
presso il secondo in Roma, piazza Barberini 12;
e nei confronti
- della società in
accomandita semplice SEPRIM, con sede in Foligno, non costituita in giudizio;
- dell’associazione
EDILPROGETTI INGEGNERI ASSOCIATI, con sede in Perugia, non costituita in
giudizio;
dei signori: dottor Giorgio ARCANGELI,
residente in Narni, ingegnere Mario CATALUCCI, geometri Marco CATALUCCI e Dante
AGOSTANI e ingegnere Marco MEACCI, domiciliati in Avigliano Umbro (studio
professionale Stingass), dottor Roberto BONIFAZI, residente in Foligno,
dottor Filippo GUIDOBALDI, con studio
professionale in Foligno, ingegnere Corrado PAOLUCCI e architetto Alfonso
CAMPETTI, residenti in Corridonia, ingegnere Michele CARTECHINI, residente in
Corridonia, dottor Umberto LENZI, residente in Falconara Marittima, geometra
Elvio MENGHI, residente in Sforzacosta, architetto Giuseppe BUFFI, residente in
Perugia, ingegnere Graziano MANCINELLI e Antimo FALCHETTI, con studio
professionale in Perugia (Edilprogetti Ingegneri Associati), dottor Roberto
RASPA, residente in Perugia, architetto Paolo SMACCHI e ingegneri Maurizio
MARINANGELI e Michele VERDI, residenti in Nocera Umbra, ingegner Mirco FUCELLI,
residente in Cetona, dottor Giancarlo CANTARELLI, residente in Foligno,
geometrI Alberto CESCA e Tonino ALFONSI, con studio professionale in Nocera
Umbra (Studio Tecnico Assicuato Cesca & Alfonsi), ingegnere Fabrizio ROSSI,
con studio professionale in “P.S. Giovanni”, dottor Gianluca BENCIVENGA,
residente in Foligno; non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza 23
dicembre 2004 n. 815, con la quale il tribunale amministrativo regionale per
l’Umbria ha respinto il ricorso contro l’esclusione da una procedura di
selezione per l’affidamento di incarichi di progettazione di direzione dei lavori
per la realizzazione di collegamenti delle fognature agli impianti di
depurazione disposta dall’autorità di gara il 30 agosto 2004.
Visto
il ricorso in appello, notificato tra il 30 aprile e il 2 maggio e depositato
il 5 maggio 2005;
visto
il controricorso del comune di Nocera Umbra, depositato il 26 ottobre 2005;
visti
gli atti tutti della causa;
relatore,
all’udienza del 7 febbraio 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi
altresì gli avvocati Goretti e Tonelli;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il
comune di Nocera Umbra ha indetto una procedura di selezione per l’affidamento
dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo,
rilievi plano-altimetrici, coordinamento della sicurezza, indagini geognostiche
e relazione geologica, relativo alla costruzione di collegamenti tra le
fognature e gl’impianti di depurazione. Il disciplinare di gara al punto 2
faceva obbligo di presentare, a pena di esclusione, venti documenti,
contrassegnati da altrettante lettere alfabetiche, di cui quelli contrassegnati
con le lettere b, c e d
relativi all’assenza di condanne e di misure di prevenzione a carico proprio o
di persone conviventi; altre dichiarazioni erano invece relative a svariati
fatti e circostanze, non direttamente riguardanti la persona fisica. Era
prescritto che le dichiarazioni diverse da b,
c e d dovessero essere sottoscritte, nel caso di concorrenti associati
a vario titolo, dal legale rappresentante di ciascun associato. Per le
dichiarazioni b, c e d era invece previsto
che dovessero essere presentate «dai singoli professionisti, dal socio o
direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo o accomandita
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal
direttore tecnico o dai direttori tecnici, se trattasi di altro tipo di
società».
Lo
Studio Geologico Associato Pangea (d’ora in poi anche solo: Pangea),
associazione di professionisti tra i geologi Giovanni De Francesco e Pierpaolo
Mazzanti, ha presentato domanda di partecipazione presentando la dichiarazione
relativa ai punti b, c e d
solo del dottor De Francesco, legale rappresentante, ed è stato escluso con la
motivazione che il dottor Mazzanti, indicato quale professionista con
esperienza nelle indagini e negli studi geologici, non aveva reso la
dichiarazione in questione.
Pangea
con ricorso al tribunale amministrativo regionale per l’Umbria notificato l’1
ottobre 2004 ha impugnato l’esclusione, sostenendo che, alla stregua delle
disposizioni del disciplinare, solo il legale rappresentante dell’associazione
era tenuto a presentare la dichiarazione, e che in ogni caso le prescrizioni
del bando rendevano scusabile l’errore, sicché l’amministrazione avrebbe dovuto
semmai invitare ad integrare la documentazione.
Il tribunale
amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il
ricorso, rilevando che le prescrizioni del disciplinare, benché non fossero
particolarmente perspicue, andavano interpretate alla luce della distinzione
tra società di persone e società di capitali, e consentivano quindi di
stabilire con sufficiente chiarezza che la dichiarazione in questione andava
presentata, in caso di associazione di professionisti, da tutti i
professionisti.
Appella
Pangea, la quale critica la decisione e ripropone le doglianze del ricorso di
primo grado.
Il
comune si è costituito eccependo l’inammissibilità dell’appello, perché gli è
stato notificato presso la casa comunale anziché presso il procuratore
costituito in primo grado e perché l’impugnazione è diretta contro la sentenza
anziché contro il provvedimento di esclusione impugnato in primo grado.
DIRITTO
Le
eccezioni d’inammissibilità dell’appello svolte dal comune resistente sono
infondate: l’appello risulta notificato al procuratore costituito in primo
grado, e non già al comune presso la casa comunale; quanto all’altra eccezione,
che l’atto d’appello debba recare l’impugnazione del provvedimento impugnato in
primo grado e non già della sentenza di primo grado, il Collegio è sorpreso e
non mette conto di confutarla seriamente.
Nel
merito, il Collegio rileva che il disciplinare di gara, nelle parti sopra
trascritte, nelle quali fa onere delle dichiarazioni, secondo i casi, al
concorrente singolo e ai soci o legali rappresentanti delle società e delle
associazioni, è contrassegnato da imprecisione concettuale e terminologica,
tale da non consentire ai partecipanti, specie alle associazioni professionali,
di stabilire con certezza chi dovesse sottoscrivere le dichiarazioni. Il
Collegio non può seguire il giudice di primo grado, che, pur dando atto della
poca chiarezza della clausola, ha interpretato il bando alla stregua della
distinzione tra società di persone e società di capitali; perché le
prescrizioni del bando di gara devono essere chiare e comprensibili, e non si
può pretendere che i concorrenti siano esperti di diritto civile e desumano il
da farsi in base a complesse (e opinabili) argomentazioni giuridiche.
L’appello
pertanto dev’essere accolto e gli atti impugnati in primo grado devono essere annullati.
Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 3000 per il
giudizio di primo grado e 4000 per il grado d’appello, a carico
dell’amministrazione comunale soccombente.
Per questi motivi
accoglie l’appello
indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
annulla i provvedimenti, di esclusione dalla gara e di aggiudicazione,
impugnati con il ricorso di primo grado. Condanna il comune di Nocera Umbra al
pagamento delle spese processuali, liquidate in seimila euro, a favore solidale
degli appellanti.
Ordina
al comune di Nocera Umbra di dare esecuzione alla presente decisione.
Così
deciso in Roma il 7 febbraio 2......