INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO
PROROGA AL 27 FEBBRAIO PER LE ISCRIZIONI 2009/2010
N
N.
07054/2009 REG.DEC.
N.
08229/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8229 del 2008,
proposto da:
Baldo Progetti Engineering S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Francesca
Merulla, Santi Pappalardo, con domicilio eletto presso Lucrezia Ranieri in
Roma, via Virgilio 38; Baldo Progetti S.r.l., Dallicardillo Giuseppe;
contro
Comune di Tremezzo, rappresentato e difeso dagli avv.
Giuliano Bologna, Mario Lavatelli, con domicilio eletto presso Giuliano Bologna
in Roma, via Merulana 234;
nei confronti di
Gurrieri Francesco, Gurrieri Federico, Associazione
Gurrieri Associati - Studio di Architettura, Severi Mauro, Calabretta Stefano,
Societa' di Servizi Anastasia S.r.l., Soc. di Ingegneria Consilium Servizi di
Ingegneria S.r.l., Soc. di Servizi Csg Palladio S.r.l., Soc. di Ingegneria Pr
Progetti S.r.l., Soc. di Servizi Informativi S.r.l., Vecchi Andrea, Soc. di
Servizi Watersoil S.r.l., D'Ascola Simona, Castiglioni Alfredo, Corleoni Andrea,
Carlini Federica, Moioli Rossella, Facchinetti Enrico, Ets - Engineering And
Technical Services S.p.A., Virotta Marco, Societa' Arco S.n.c., Isnenghi Marta;
per la riforma
della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione I n.
03091/2008, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
PROGETTAZIONE (RIS. DEL DANNO).
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2009
il dott. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati;
Visto il dispositivo di decisione n.629/2009;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Viene impugnata la sentenza in epigrafe con la quale il
TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti.
Gli antefatti della vicenda contenziosa sono i seguenti.
Con gravame in primo grado i ricorrenti, facenti parte di
un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti partecipanti alla
gara di appalto indetta dal comune di Tremezzo per l’affidamento dei servizi di
progettazione per il recupero, la riqualificazione ed il restauro della Villa Mainona
detta “La Boliviana” e della Villa Bolivianina di Tremezzo, impugnarono i
provvedimenti con i quali l’amministrazione appaltante dispose l’aggiudicazione
della succitata procedura concorsuale all’associazione professionale “Guerrieri
Associati – Studio di Architettura”, nonché la collocazione rispettivamente al
1° ed al 2° posto nella graduatoria complessiva delle offerte presentate dai
costituendi raggruppamenti temporanei di professionisti capeggiati l’uno
dall’Associazione professionale “Guerrieri Associati – Studio di Architettura”
e l’altro dall’Arch. Alfredo Castiglioni.
A sostegno del proprio gravame parte ricorrente dedusse
plurimi motivi di diritto
Con ricorso per motivi aggiunti, deducendo le medesime
doglianze di cui al ricorso principale venne impugnata anche la deliberazione
di giunta municipale di Tremezzo n. 65 del 12.11.2007, con la quale vennero
approvati gli atti di gara e venne disposta la definitiva aggiudicazione ai
controinteressati dell’appalto in questione.
Il primo giudice ritenne infondato nel merito il ricorso
osservando che, in omaggio allo scopo di ampliamento della dinamica
concorrenziale e della obiettiva funzione antimonopolistica svolta dai
raggruppamenti temporanei di imprese e di professionisti (agli stessi equiparati
nella disciplina comunitaria), sin dal 1999 (cfr. la sentenza del 2 dicembre
1999 nella causa C-176/98) la Corte di Giustizia ha chiarito la interpretazione
“sostanzialista” della direttiva 92/50, nel senso, cioè, di consentire ad un
prestatore, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e
tecnici di partecipazione ad una gara di appalto pubblico di servizi, di far
riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica
dei vincoli con gli stessi, a condizione che sia in grado di provare di
disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione
dell’appalto.
Nell’atto di appello si assume che le argomentazioni del
primo giudice in materia di avvalimento non sarebbero pertinenti alla fattispecie
in quanto le società risultate prima e seconda classificate sono mancanti dei
requisiti soggettivi non potendo essere oggetto di avvalimento la qualità di
“società di professionisti” o di “società di ingegneria” od ancora di
“professionista” per legittimare la partecipazione in gara di soggetti che non
rivestono alcuna di tali qualità.
Inoltre erroneamente il primo giudice ha ritenuto che la
disposizione dell’art.90 del codice dei contratti della quale gli appellanti
denunziavano la violazione in primo grado non costituiva ostacolo alla
partecipazione alla gara dei concorrenti.
Sarebbe stato violata anche la lex specialis del bando di
gara.
Si è costituito il Comune di Tremezzo confutando in rito
l’ammissibilità dell’appello essendo mutata la composizione soggettiva
dell’associazione ricorrente e nel merito la fondatezza del ricorso.
Sono state depositate ulteriori memorie difensive.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione
all’udienza del 10 luglio 2009.
DIRITTO
1.In relazione ad una aggiudicazione relativa ai servizi
di progettazione per il recupero, la riqualificazione ed il restauro della
villa Mainona, detta La Boliviana e della Villa Boliviana di Tremezzo, le
ricorrenti società di ingegneria Baldo Progetti Engineering s.r.l. e Baldo Progetti
s.r.l. e l’arch. Giuseppe Dallicardilli impugnarono in primo grado gli atti con
i quali il comune di Tremezzo collocò rispettivamente a 1° e 2° posto le
società controinteressate assumendo che ove le stesse fossero state escluse,
l’appalto avrebbe dovuto aggiudicarsi alle medesime ricorrenti e quindi alla
RTP Baldo la cui offerta risultava collocata al terzo posto della relativa
graduatoria.
2.Il TAR respinse il ricorso richiamando i principi di
provenienza comunitaria in materia di avvalimento, consistente nella
possibilità per il raggruppamento partecipante ad una gara di appalto pubblico
di servizi di utilizzare i requisiti economici, finanziari e tecnici di
partecipazione posseduti da alcuni dei membri del raggruppamento medesimo, ed
ancora richiamando il disposto dell’art. 48 della direttiva 18/2004/CE e la
nota C (2008) 0108 del 30 gennaio 2008, con la quale la Commissione Europea ha
aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano con
riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici, in particolare con
riferimento agli artt. 34, 90 e 91 del d.lgs. n. 163 del 2006.
3. La Sezione ritiene di superare la eccezione di
inammissibilità avanzata dall’appellato comune di Tremezzo in quanto l’appello
nel merito non è fondato.
Il nodo centrale della vicenda contenziosa risiede nella
affermazione di parte ricorrente che alcune società facenti parte dei
raggruppamenti primo e secondo classificato mancherebbero di requisiti
soggettivi indefettibili, non surrogabili e non acquisibili in alcun modo, in
relazione agli artt. 90 e 91 del d.lgs. n.163 del 2006.
Espone l’appellante che tali requisiti di tipo qualitativo
sono diversi da quelli tecnico organizzativi ed economici finanziari e non
potrebbero formare oggetto né di integrazione, né di avvalimento .