INVIO CERTIFICATI BILANCI 2005
FALSIFICAZIONE DELLE MULTE
Decreto 7 aprile 2005
Decreto
7 aprile 2005
Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2005 delle
province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.
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I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software
possono richiedere l'apposita copia del tracciato record ma, l'omologazione del
software prodotto avverrà a partire dalla data di pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale del presente decreto.
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IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli
enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
quale prevede, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui
principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e
l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale è stabilito che gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per
l'anno successivo;
Visto l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 314 convertito con la
legge 1° marzo 2005 n. 26 con il quale il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2005 è stato prorogato al 31 marzo 2005;
Visto l'art. 1 del decreto legge del 31 marzo 2005 n. 44, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005 con il quale il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2005 è stato prorogato al 31 maggio
2005;
Visto l'art. 165 del citato testo unico recante "Struttura del
bilancio";
Considerata la necessità di fissare le modalità della certificazione relativa
al bilancio di previsione dell'anno 2005, nonché di individuare le modalità ed
i termini di presentazione;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale
spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli
enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad
eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede
separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa
statale;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il
quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia di bilanci, di
rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali
della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli
enti locali;
Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati
del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema
informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalità di
certificazione relativa al bilancio di previsione 2005;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province
d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;
D E C R E T A
Art. 1
1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni
predispongono e presentano un certificato di bilancio di previsione 2005 in
versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli 3 e 4. Tale certificato deve essere nelle due versioni,
rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che
fanno parte integrante del presente decreto;
2. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il certificato di
bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk) oltre che in stampa
originale e tre copie autenticate, entro il 20 giugno 2005 ai competenti uffici
territoriali del Governo, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta,
per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo
competente per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente
certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla Regione;
3. Le province e le comunità montane sono tenute a presentare il certificato di
bilancio di previsione 2005 su supporto magnetico (floppy disk), oltre che in
stampa originale e quattro copie autenticate, entro il 20 giugno 2005, ai
competenti uffici territoriali del Governo, alla presidenza della regione della
Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del
Governo competente per le province di Bolzano e Trento. L'ente certificante,
inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione;
4. I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a
compilare esclusivamente i quadri di cui all'allegato tecnico;
5. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle
d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento
provvedono ad inviare l'originale dei certificati cartacei al Ministero
dell'interno nonché una copia alla Corte dei Conti - Sezione enti locali,
all'I.S.T.A.T., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente
locale;
6. All'originale del certificato, di cui al comma 5, dovrà essere allegato il
floppy disk integro, contenente la copia informatica da cui é stata prodotta la
stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome
dell'ente, della provincia e della dizione "certificato di bilancio
preventivo 2005". La predetta etichetta che deve essere fornita dalla
ditta deve contenere, inoltre, il nome e il logo della ditta stessa, e gli
estremi dell'omologazione ministeriale.
Art. 2
1. Il certificato cartaceo deve essere redatto nel formato di cm. 21 x 29,7.
2. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno
riportati con doppio "zero" dopo la virgola. L'arrotondamento
dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia
superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato
per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
Art. 3
1. La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle
comunità montane e alle unioni di comuni il rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) la predisposizione e la stampa allegata del certificato di bilancio
preventivo, possono essere effettuate solo con l'utilizzo di una procedura
software espressamente autorizzata da questo Ministero;
b) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema
operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640
KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
c) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato deve
riportare in stampa la dicitura "CERTIFICATO PRODOTTO CON PROCEDURA
SOFTWARE AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORIZZAZIONE N.
............., RICHIESTA DA ...............................";
d) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm. 21)
di larghezza e (cm. 29,7) di lunghezza;
e) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto
dell'equivalente pagina del certificato nel formato riportato sulla Gazzetta
Ufficiale;
f) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3
pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita
funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
g) il floppy disk deve essere strutturato su file contenente gli archivi
relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2005.
Art. 4
1. Il certificato dovrà essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od
omissioni.
2. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio
finanziario, ove esista.
3. Con l'apposizione della firma in calce alla certificazione cartacea del
bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario
attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli
stessi dati da cui é stata prodotta la stampa su modulo continuo.
Art. 5
1. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software,
necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno
preventivamente richiedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza
locale - Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La
richiesta può essere anche inoltrata via e-mail al seguente indirizzo
carmine.lavita@interno.it. Gli interessati, successivamente, devono presentare
il pacchetto applicativo su CD ROM entro e non oltre il trentacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. L'omologazione ministeriale verrà rilasciata previo riscontro del software
sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione
informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopracitato.
3. La suddetta omologazione non verrà concessa ai soggetti che dopo aver
consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalità tecniche
richiesti dal Ministero presenteranno per la terza volta un software ritenuto
ancora non idoneo.
Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, lì 7 aprile 2005
IL CAPO DIPARTIMENTO
Malinconico
ALLEGATO TECNICO
PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA
Comuni
Compilare integralmente
- i quadri "1", "2", "3", "6" e
"8"
compilare
- il quadro "4" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo
delle seguenti colonne:
- - "personale";
- - "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" con i dati
relativi all'intervento 02;
- - "trasferimenti";
- - "interessi passivi e oneri finanziari diversi";
- - "imposte e tasse" con i dati relativi all'intervento 05;
- - "fondo di riserva";
- - "totale";
- il quadro "5" limitatamente alla riga riguardante il totale e
solo delle seguenti colonne:
- - "acquisizione di beni immobili" con i dati relativi
all'intervento 01;
- - "trasferimenti di capitali";
- - "conferimenti di capitale" con i dati relativi all'intervento 03;
- - "concessioni di crediti e anticipazioni";
- - "totale".
compilare
- i quadri "7" e "9"
desumendo i dati mancanti dalla contabilità analitica.
Comunità montane
Compilare integralmente
- i quadri "1", "2", "3"e "6"
compilare
- il quadro "4" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo
delle seguenti colonne:- "personale";
- - "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" con i dati
relativi all'intervento 02;
- - "trasferimenti";
- - "interessi passivi e oneri finanziari diversi";
- - "imposte e tasse" con i dati relativi all'intervento 05;
- - "fondo di riserva";
- - "totale";
- il quadro "5" limitatamente alla riga riguardante il totale e
solo delle seguenti colonne:
- - "acquisizione di beni immobili" con i dati relativi
all'intervento 01;
- - "trasferimenti di capitali";
- - "conferimenti di capitale" con i dati relativi all'intervento 03;
- - "concessioni di crediti e anticipazioni";
- - "totale".
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