IRAP: ISTANZE DI RIMBORSO DAGLI ENTI LOCALI
CHIARIMENTI SUL NOME E SULLE ANNOTAZIONI DEGLI STRANIERI
Lo scorso 16 novembre si è tenuta la prima udienza presso la Corte di Giustizia
europea in merito alla verifica della compatibilità della disciplina Irap,
introdotta dal Dlgs. n. 446/97, con la normativa comunitaria ed in particolare
con l'art. 33 della VI Direttiva Iva n. 77/388 Cee, che vieta agli stati membri
di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di
imposta sulla cifra d'affari.
In particolare, dalla causa giudicata sono emerse le seguenti considerazioni:
- il presupposto dell'Irap consiste nell'esercizio "abituale di una
attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di
beni ovvero alla prestazione di servizi" (art. 2, Dlgs. n. 446/97);
- l'Irap si applica in generale sul valore aggiunto globale della produzione
determinato sulla base della differenza tra ricavi e costi;
- l'ambito di applicazione dell'Irap consiste nella cessione di beni e nella
prestazione di servizi effettuate nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione;
- l'Irap si applica in misura proporzionale sulla base imponibile;
- le caratteristiche strutturali dell'Irap, pur non essendo coincidenti,
presentano delle marcate similarità con quelle tipiche dell'Iva quanto a
generalità, requisiti soggettivi e oggettivi e proporzionalità dell'aliquota;
- l'art. 33 della VI Direttiva Iva n. 77/388 Cee del 17 maggio 1977 vieta agli
Stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia
carattere d'imposta sulla cifra d'affari;
- il Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell'Irap, si configurerebbe dunque in palese
contrasto con quanto prescritto dalla normativa comunitaria dell'art. 33 sopra
citato.
In ragione di quanto sopra e in attesa della sentenza definitiva della Corte di
Giustizia europea, attesa non prima della prossima estate, da più parti è stato
suggerito di procedere alla presentazione di un'istanza di rimborso ai sensi
dell'art. 38 del Dpr. n. 602/73, sebbene vi sia un palese scetticismo circa la
possibilità di ottenerlo, anche solo in quota parte.
Ricordiamo che tale ultima norma prevede, al comma 1, la possibilità di
presentare un'istanza di rimborso "… entro il termine di decadenza di
quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore
materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di
versamento".
Quanto detto sopra vale anche per gli Enti Locali, in quanto non rileva a ns.
avviso il fatto che tali Enti, soggetti passivi d'imposta rientranti nell'art.
3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97, determinino l'Irap in base al metodo
"retributivo" (art. 10-bis, comma 1, Dlgs. n. 446/97) e solo a
seguito di opzione in base al metodo "commerciale" (art. 10-bis,
comma 2, Dlgs. n. 446/97), dal momento che il presupposto oggettivo per
l'applicazione dell'Imposta resta quello indicato dall'art. 2 del Dlgs. n.
446/97, il quale stabilisce che "… l'attività esercitata dagli società
e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce
in ogni caso presupposto d'imposta".
Anche tali Enti dovrebbero dunque richiedere il rimborso, sia per i versamenti
in acconto mensili e a saldo riferiti al metodo" retributivo", che
per quelli riferiti al metodo "commerciale", evidenziandoli tutti
accuratamente all'interno dell'istanza e procedendo ad allegare le relative
quietanze di versamento.
Riguardo al soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso, occorre far
riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 80/E del 31 marzo 2003, in base ai quali, in assenza di una
legge regionale che disciplini la materia Irap, come previsto dall'art. 44 del
Dlgs. n. 446/97, competente a svolgere l'attività di accertamento è l'Agenzia
delle Entrate.
In ragione di quanto sopra, riteniamo quindi opportuno che l'istanza di
rimborso debba essere presentata, sia all'Ufficio della Regione competente in
materia di Irap, che al locale Ufficio dell'Agenzia.
Resta inteso che questa possibilità è consentita anche agli Enti Locali,
sebbene non vi sia la certezza né del quantum rimborsato, né tanto meno
dell'esistenza stessa della ragione giuridica del rimborso, trattandosi tra
l'altro di Enti facenti comunque parte della Pubblica amministrazione.
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