IRPEF: LE NUOVE ALIQUOTE SONO GIÀ SCONTATE
Un rinvio per il conto annuale 2001
Risoluzione del 08/07/2002 n
Risoluzione del 08/07/2002 n. 219
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Applicabilita' alle aliquote IRPEF previste per il 2001 dall'art. 2, comma
1, lett. c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
della riduzione dello 0,4% gia' disposta dall'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
L'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, dispone che "A
decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF
dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate,
rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento. A decorrere dal
2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte
di 0,4 punti percentuali. L'acconto dell'IRPEF e' ridotto, relativamente al
periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento".
Sulla base di tale disposizione sono stati posti diversi quesiti tesi a
conoscere se la riduzione dello 0,4 per cento delle aliquote IRPEF debba
ritenersi assorbita dalla successiva riduzione di aliquote disposta dalla
legge finanziaria 2001 o se, al contrario, attesa la specifica finalita'
della norma recata dal citato decreto legislativo n. 56 del 2000, tesa
riequilibrare il prelievo nel quadro delle disposizioni sul federalismo
fiscale, tale riduzione debba ritenersi comunque operante.
Il problema della applicabilita' della ulteriore riduzione dello 0,4%
delle aliquote IRPEF previste per il 2001 e' stato generato, tra l'altro,
dalla previsione recata dall'articolo 2, comma 9, della finanziaria 2001, il
quale dispone che "le modifiche apportate... in materia di imposta sul
reddito delle persone fisiche (concernenti anche aliquote e scaglioni di
cui all'articolo 11, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi -
TUIR-) valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale".
L'esplicito riferimento al drenaggio fiscale, secondo alcuni contribuenti,
potrebbe far ritenere che la riduzione delle aliquote disposta dalla legge
finanziaria per il 2001 persegua una finalita' sua propria e non possa
assorbire la riduzione di aliquota disposta dal d.lgs. 56 del 2000 al
diverso fine di compensare l'aumento delle aliquote di compartecipazione
regionale all'IRPEF.
In merito alla problematica in esame si formulano le seguenti
osservazioni.
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
per l'anno 2001)", come evidenziato nella relazione illustrativa del
provvedimento ha perseguito, tra l'altro, l'obiettivo di attenuare il carico
fiscale aumentando il reddito disponibile per le famiglie.
Nell'ambito di tale obiettivo programmatico ha previsto
l'aggiornamento in aumento delle previsioni di entrata per gli anni
2001/2003 e la conseguente riduzione del prelievo fiscale su famiglie e
imprese, al fine di ridurre la pressione fiscale nei limiti indicato dal
DPEF.
La manovra e' stata predisposta in attuazione del federalismo
amministrativo che, in base alla legge n. 59 del 1997, ha ridisegnato la
distribuzione delle competenze tra Stato ed enti locali. Ed infatti, nella
relazione al disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2001 ed il bilancio pluriennale per il triennio
2001-2003 e' stata evidenziata una riduzione degli stanziamenti relativi
alle funzioni residuate alla competenza statale con contestuale passaggio
delle risorse finanziarie ai fondi delle regioni e delle autonomie locali.
Anche la manovra correttiva di bilancio attuata con la legge finanziaria
2001 non prescinde dal contesto istituzionale del federalismo fiscale. Negli
atti preparatori della legge finanziaria e' riconosciuto, infatti,
esplicitamente, che le regioni e gli enti locali sono coinvolti nel
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati per il triennio
2001 e 2003, confermando la stretta connessione tra i valori dei saldi della
finanza decentrata e gli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al
patto di stabilita' e crescita stabilito in sede in comunitaria.
Nella manovra di alleggerimento della pressione fiscale gravante sulle
famiglie, attuata con la legge finanziaria 2001 nell'ambito dei richiamati
obiettivi finanziari indicati nel documento di programmazione economica, ha
trovato attuazione anche il principio dettato dall'articolo 10 della legge
n. 133 del 1999, (legge delega all'emanazione del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000) di non aumentare il gettito complessivo dell'IRPEF,
compensando l'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
regionale all'IRPEF con una riduzione delle aliquote erariali.
Dal quadro sinottico delle aliquote IRPEF vigenti e di quelle proposte,
presente nella relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2001,
risulta, peraltro, evidente che le aliquote vigenti sono indicate al netto
della decurtazione dello 0,4%, disposta dall'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo n, 56 del 2000.
La legge finanziaria 2001, integra le disposizioni del Decreto -
legge 30 settembre 2000, n. 268 (convertito con modificazioni dalla Legge
23 novembre 2000, n. 354), in definitiva, e' andata oltre l'obiettivo di
compensare l'innalzamento delle addizionali regionali con una riduzione
delle aliquote erariali in quanto ha introdotto misure fiscali volte ad
aumentare il reddito disponibile delle persone fisiche. E' stata, infatti
ampliata la fascia di reddito compresa nel primo scaglione (elevato da 15 a
20 milioni), sono state incrementate le detrazioni previste per i redditi di
lavoro dipendente, per i figli ed i familiari a carico, e' stata prevista la
deduzione dell'intero valore catastale della casa di abitazione, e' stato
attenuato l'impatto degli oneri relativi ai canoni di locazione per le
famiglie che non possiedano una abitazione di proprieta', e' stata prevista
la proroga delle misure agevolative per gli interventi di ristrutturazione
edilizia, di cui, allo stesso tempo, si e' ampliato l'ambito di applicazione
inserendovi nuove tipologie di interventi, ed, infine, sono state ridotte le
aliquote d'imposta relative ai vari scaglioni di reddito di una percentuale
superiore allo 0,4% indicato dal decreto legislativo n. 56 del 2000 fino a
lire 20.000.000 18% (in precedenza 18,5% fino a 15 milioni e 25,5% da 15 a
20 milioni); oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24% (in
precedenza 25,5%); oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 32% (in
precedenza 33,5); oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39% (in
precedenza 39,5%); oltre lire 135.000.000 45%. (in precedenza 45,5%)).
Le misure introdotte in materia di IRPEF, considerate nel loro
complesso, hanno ampiamente attuato la compensazione del maggior onere
fiscale imposto a livello regionale consentendo nel contempo, come indicato
nella legge finanziaria, anche di attuare la restituzione del drenaggio
fiscale.
La esplicita indicazione che le modifiche apportate in materia di
IRPEF valessero ai fini della restituzione del drenaggio fiscale si e' resa
necessaria non per delimitare in modo esclusivo le finalita' del
provvedimento ma per evitare che si attivasse il meccanismo previsto
dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge n. 69 del 1989 (convertito dalla
legge n. 154 del 1989) per far recuperare ai contribuenti il maggior
prelievo fiscale subito per effetto dell'inflazione (emanazione del DPCM).
Sulla base delle considerazioni esposte si deve ritenere che la norma
recata della finanziaria, successiva rispetto alla previsione del decreto
legislativo n. 56, avendo attuato una riduzione della pressione fiscale di
misura piu' ampia rispetto a quella prevista a fini perequativi
dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 56, abbia
implicitamente abrogato quest'ultima disposizione.
Peraltro la rilevanza assorbente delle disposizioni recate dalla legge
finanziaria 2001 trova conferma nel disposto dell'articolo 18, comma 5,
della legge n. 825 del 1971 concernente disposizioni per la riforma
tributaria, il quale dispone che a partire dal quinto anno di attuazione dei
tributi istituiti con la medesima legge, le variazioni delle aliquote,
delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse debbono essere stabilite
con legge ordinaria da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio.
Cio' in quanto la determinazione delle aliquote di imposta implica
valutazioni di natura macroeconomica che devono essere effettuate
nell'ambito della programmazione economica e finanziaria coerente con le
previsioni di bilancio.
......