ISCRIZIONI INPS E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E INADEMPIMENTO DEL COMUNE
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Messaggio numero 1968 del 19-1-2005
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
OGGETTO:Collaborazioni a progetto.
Al fine di garantire uniformità di comportamento in materia di accertamento dei
rapporti di collaborazione a progetto di cui all'art. 61 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si rende necessario richiamare
l'attenzione dei dirigenti in indirizzo sulla necessità di evitare , per
l'avvenire, di disconoscere i rapporti in questione esclusivamente a causa
dell'omessa presentazione, in sede di iscrizione del collaboratore, della copia
del contratto.
Tale prassi, infatti, è priva di ogni fondamento sia perché non è configurabile
l'obbligo di iscrizione del lavoratore alla Gestione separata tutte le volte
che al primo rapporto ne seguano o se ne aggiungano altri, sia perché la
valutazione della natura, autonoma o subordinata, del rapporto non può
esaurirsi nel formale esame del contratto stipulato dalle parti, scaturendo, la
stessa, da un'attenta valutazione delle concrete modalità di svolgimento del
rapporto, alla luce dei noti e consolidati principi elaborati dalla dottrina e
dalla giurisprudenza.
Trattasi di un procedimento complesso, il cui esito, tra l'altro, non è
rappresentato dall'accoglimento o dalla reiezione della domanda di iscrizione
del lavoratore, ma dall'accertamento del rapporto di collaborazione o di un
rapporto diverso da quello denunciato.
Nel richiamare, al riguardo,le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo
ed i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
circolare n. 1/2004, preme sottolineare il rilievo che in materia stanno per
assumere, da una parte, l'istituto della certificazione di cui al decreto
legislativo n. 276/2003 e, dall'altra, l'obbligo di denunzia immediata dei
rapporti di collaborazione tramite il modello di comunicazione unificato
previsto, da ultimo, dal decreto legislativo n. 297/2002.
Non appare superfluo rammentare, infine, che l'unico obbligo imposto dalla
legge ai soggetti tenuti all'iscrizione nella Gestione separata consiste nella
comunicazione dei seguenti dati: la tipologia dell'attività, i dati anagrafici,
il codice fiscale ed il domicilio (art. 2, comma 27, l. 335/1995).
Il Direttore centrale
Giorgio Craca
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